XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4584
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, sono aggiunti i seguenti periodi: "Ai gruppi di
candidati che realizzano, rispetto ai risultati della
competizione elettorale precedente, una riduzione dello scarto
tra eletti dei due sessi pari o superiore al 10 per cento è
attribuita una maggiorazione del contributo assegnato ai sensi
del comma 1, in percentuale pari alla riduzione di scarto
stessa. In eguale misura, in caso di aumento dello scarto, il
contributo di cui al presente articolo subisce una
decurtazione".
Art. 2.
1. All'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti
periodi: "Ai partiti e movimenti di cui al periodo precedente
che realizzano, rispetto ai risultati dell'elezione
precedente, una riduzione dello scarto tra eletti dei due
sessi pari o superiore al 10 per cento è attribuita una
maggiorazione del contributo assegnato ai sensi del comma 2,
in percentuale pari alla riduzione di scarto stessa. In eguale
misura, in caso di aumento dello scarto, il contributo di cui
al presente articolo subisce una decurtazione".
Art. 3.
1. All'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Alle liste che realizzano, rispetto ai
risultati dell'elezione precedente, una riduzione dello scarto
tra eletti dei due sessi pari o superiore al 10 per cento, è
attribuita una maggiorazione del contributo assegnato ai sensi
del comma 2, in percentuale pari alla riduzione di scarto
stessa. In eguale misura, in caso di aumento dello scarto, il
contributo di cui al comma 2 subisce una decurtazione".