XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4583
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende colmare un vuoto normativo legato alla mancanza
assoluta di tutela per quanti, bambini, giovani, adulti e
anziani, frequentano le palestre e le sale ginniche.
Per consentire un controllo della qualità delle offerte
proposte, vengono determinati i requisiti minimi
indispensabili per l'apertura e il funzionamento di queste
strutture, ove vengono forniti servizi aventi ad oggetto
l'attività motoria fisica e sportiva, finalizzata alla
formazione, al benessere psico-fisico e al mantenimento della
forma fisica della persona.
I parametri da rispettare non sono esclusivamente tecnici,
igienico-sanitari e di sicurezza, ma soprattutto di carattere
professionale, legati alle competenze del personale.
La disciplina recata dalla presente proposta di legge
intende agevolare la prevenzione, salvaguardando da interventi
inadeguati e poco responsabili gli utenti fruitori dei
servizi. In questo senso, non sottovaluta la diffusione del
fenomeno doping che è crescente proprio all'interno di
queste realtà "commerciali" che in molti casi promuovono il
consumo di sostanze anabolizzanti, presentate come innocui
integratori, ma in realtà molto dannose per la salute.
Pertanto la proposta di legge, molto sintetica nel suo
contenuto, propone un nuovo investimento culturale e
professionale, garantendo le competenze, al fine di favorire
interventi calibrati per un reale benessere psico-fisico e la
salute di quanti frequentano le palestre e le sale
ginniche.
L'articolo 1 definisce le finalità che attraverso la legge
ci si prefigge di realizzare.
L'articolo 2 demanda la definizione di princìpi e criteri
generali concernenti i requisiti tecnici, igienico-sanitari e
di sicurezza cui dovranno conformarsi palestre e sale ginniche
ad un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e del Ministro per i beni e le
attività culturali.
L'articolo 3 definisce la procedura da seguire per
l'apertura dell'impianto, subordinandola ad una preventiva
autorizzazione da parte del comune nel cui territorio è
ubicata la palestra.
A tale proposito, laddove si ravvisi la mancanza dei
requisiti previsti, il sindaco, con provvedimento motivato,
può interdire l'attività delle palestre e delle sale
ginniche.
L'articolo 4, nucleo fondamentale della proposta di legge,
elenca le figure professionali che possono esercitare la
propria attività nelle palestre e nelle sale ginniche e i
requisiti del direttore tecnico responsabile cui è legata
l'autorizzazione.
L'articolo 5, infine, prevede che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano diano attuazione alla legge
entro sei mesi dalla data della sua di entrata in vigore.