XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4583




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende colmare un vuoto normativo legato alla mancanza assoluta di tutela per quanti, bambini, giovani, adulti e anziani, frequentano le palestre e le sale ginniche.
        Per consentire un controllo della qualità delle offerte proposte, vengono determinati i requisiti minimi indispensabili per l'apertura e il funzionamento di queste strutture, ove vengono forniti servizi aventi ad oggetto l'attività motoria fisica e sportiva, finalizzata alla formazione, al benessere psico-fisico e al mantenimento della forma fisica della persona.
        I parametri da rispettare non sono esclusivamente tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza, ma soprattutto di carattere professionale, legati alle competenze del personale.
        La disciplina recata dalla presente proposta di legge intende agevolare la prevenzione, salvaguardando da interventi inadeguati e poco responsabili gli utenti fruitori dei servizi. In questo senso, non sottovaluta la diffusione del fenomeno doping che è crescente proprio all'interno di queste realtà "commerciali" che in molti casi promuovono il consumo di sostanze anabolizzanti, presentate come innocui integratori, ma in realtà molto dannose per la salute.
        Pertanto la proposta di legge, molto sintetica nel suo contenuto, propone un nuovo investimento culturale e professionale, garantendo le competenze, al fine di favorire interventi calibrati per un reale benessere psico-fisico e la salute di quanti frequentano le palestre e le sale ginniche.
        L'articolo 1 definisce le finalità che attraverso la legge ci si prefigge di realizzare.
        L'articolo 2 demanda la definizione di princìpi e criteri generali concernenti i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza cui dovranno conformarsi palestre e sale ginniche ad un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per i beni e le attività culturali.
        L'articolo 3 definisce la procedura da seguire per l'apertura dell'impianto, subordinandola ad una preventiva autorizzazione da parte del comune nel cui territorio è ubicata la palestra.
        A tale proposito, laddove si ravvisi la mancanza dei requisiti previsti, il sindaco, con provvedimento motivato, può interdire l'attività delle palestre e delle sale ginniche.
        L'articolo 4, nucleo fondamentale della proposta di legge, elenca le figure professionali che possono esercitare la propria attività nelle palestre e nelle sale ginniche e i requisiti del direttore tecnico responsabile cui è legata l'autorizzazione.
        L'articolo 5, infine, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano diano attuazione alla legge entro sei mesi dalla data della sua di entrata in vigore.




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