XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4583
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La Repubblica tutela la salute e il benessere degli
utenti delle palestre e delle sale ginniche, garantendo la
formazione degli operatori che vi operano e la sicurezza dei
servizi offerti.
2. Per palestre e sale ginniche si intendono le strutture
pubbliche e private in cui sono offerti, sotto qualsiasi
forma, servizi aventi ad oggetto l'attività motoria fisica e
sportiva finalizzata alla formazione e al benessere
psico-fisico nonché al mantenimento della forma fisica della
persona.
Art. 2.
(Requisiti delle palestre e delle
sale ginniche).
1. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del
Ministro per beni e le attività culturali, sono definiti i
princìpi e i criteri generali concernenti i requisiti tecnici,
igienico-sanitari e di sicurezza delle palestre e delle sale
ginniche.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano regolamenti regionali o provinciali nel
rispetto dei princìpi e dei criteri generali definiti ai sensi
del comma 1.
3. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi e
igienico-sanitari ai regolamenti adottati dalle regioni e
dalle province autonome ai sensi del comma 2.
Art. 3.
(Esercizio delle palestre e delle
sale ginniche).
1. L'apertura delle palestre e delle sale ginniche è
subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività del sindaco del comune nel cui territorio è
ubicato l'impianto.
2. Il titolare della struttura nella richiesta di
autorizzazione e di apertura al funzionamento indirizzata al
sindaco deve attestare:
a) i titoli del direttore tecnico responsabile cui
è legata l'autorizzazione;
b) che la palestra o la sala ginnica è conforme al
regolamento regionale o provinciale cui all'articolo 2, comma
2, e ai regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 2,
comma 3;
c) che il personale operante nella palestra o
nella sala ginnica è in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4;
d) che ha provveduto alla stipula di una polizza
volta a garantire una adeguata copertura assicurativa per
infortuni degli utenti e del personale operante nella palestra
o nella sala ginnica.
3. Il titolare della palestra o della sala ginnica è
tenuto a comunicare immediatamente, ai sensi del comma 1, il
venire meno, anche temporaneo, di uno dei requisiti di cui al
comma 2.
4. Il comune, con provvedimento motivato del sindaco, può
interdire l'attività delle palestre e delle sale ginniche
prive dei requisiti previsti dalla presente legge.
Art. 4.
(Personale operante nelle palestre
e nelle sale ginniche).
1. A tutela degli utenti e a garanzia della qualità del
servizio offerto, ogni palestra o sala ginnica svolge la
propria attività sotto la responsabilità di un direttore
tecnico in possesso di laurea in scienze delle attività
motorie e sportive o di diplomi equiparati ai sensi della
legge 18 giugno 2002, n. 136.
2. Il direttore tecnico della struttura, può avvalersi,
sotto la propria sorveglianza e responsabilità, per lo
svolgimento delle attività ginniche e sportive all'interno
delle palestre e delle sale ginniche:
a) di studenti iscritti al secondo anno di un
corso di laurea in scienze delle attività motorie e
sportive;
b) di tecnici del Comitato olimpico nazionale
italiano, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di
promozione sportiva;
c) di soggetti che abbiano frequentato appositi
corsi di formazione professionale a livello regionale o della
provincia autonoma di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
(Attuazione da parte delle regioni e delle province
autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle
disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data
della sua entrata in vigore.