XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4583




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e definizioni).

        1. La Repubblica tutela la salute e il benessere degli utenti delle palestre e delle sale ginniche, garantendo la formazione degli operatori che vi operano e la sicurezza dei servizi offerti.
        2. Per palestre e sale ginniche si intendono le strutture pubbliche e private in cui sono offerti, sotto qualsiasi forma, servizi aventi ad oggetto l'attività motoria fisica e sportiva finalizzata alla formazione e al benessere psico-fisico nonché al mantenimento della forma fisica della persona.


Art. 2.

(Requisiti delle palestre e delle
sale ginniche).

        1. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per beni e le attività culturali, sono definiti i princìpi e i criteri generali concernenti i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza delle palestre e delle sale ginniche.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano regolamenti regionali o provinciali nel rispetto dei princìpi e dei criteri generali definiti ai sensi del comma 1.
        3. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi e igienico-sanitari ai regolamenti adottati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 2.

Art. 3.

(Esercizio delle palestre e delle
sale ginniche).

        1. L'apertura delle palestre e delle sale ginniche è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'impianto.
        2. Il titolare della struttura nella richiesta di autorizzazione e di apertura al funzionamento indirizzata al sindaco deve attestare:

                a) i titoli del direttore tecnico responsabile cui è legata l'autorizzazione;

                b) che la palestra o la sala ginnica è conforme al regolamento regionale o provinciale cui all'articolo 2, comma 2, e ai regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 2, comma 3;

                c) che il personale operante nella palestra o nella sala ginnica è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

                d) che ha provveduto alla stipula di una polizza volta a garantire una adeguata copertura assicurativa per infortuni degli utenti e del personale operante nella palestra o nella sala ginnica.

        3. Il titolare della palestra o della sala ginnica è tenuto a comunicare immediatamente, ai sensi del comma 1, il venire meno, anche temporaneo, di uno dei requisiti di cui al comma 2.
        4. Il comune, con provvedimento motivato del sindaco, può interdire l'attività delle palestre e delle sale ginniche prive dei requisiti previsti dalla presente legge.


Art. 4.

(Personale operante nelle palestre
e nelle sale ginniche).

        1. A tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio offerto, ogni palestra o sala ginnica svolge la propria attività sotto la responsabilità di un direttore tecnico in possesso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive o di diplomi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136.
        2. Il direttore tecnico della struttura, può avvalersi, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, per lo svolgimento delle attività ginniche e sportive all'interno delle palestre e delle sale ginniche:

                a) di studenti iscritti al secondo anno di un corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive;

                b) di tecnici del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;

                c) di soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di formazione professionale a livello regionale o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano.


Art. 5.

(Attuazione da parte delle regioni e delle province
autonome).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.



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