XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4570




        Onorevoli Colleghi! - Esiste nel nostro Paese un vasto movimento di opinione pubblica che sostiene l'attività delle organizzazioni di volontariato laiche e cattoliche quotidianamente impegnate, nelle aree più povere del mondo, in una preziosa attività di solidarietà internazionale.
        Tale insostituibile attività, svolta da istituzioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative (ONG) e associazioni, si caratterizza con la raccolta e la distribuzione alle popolazioni di alimenti e di medicinali, l'assistenza sanitaria, la scolarizzazione e la socializzazione delle comunità locali, il sostegno allo sviluppo sostenibile, la lotta all'esclusione sociale, l'azione per la piena attuazione dei diritti umani.
        Tale opera è ancora più preziosa se si considera che l'Italia destina solo lo 0,1 per cento del prodotto interno lordo per gli aiuti allo sviluppo e alla cooperazione.
        Si tratta di un impegno assolutamente inadeguato al compito che deve svolgere un grande Paese come il nostro, per superare le contraddizioni economiche e le diseguaglianze che nel mondo vengono subite dai Paesi più poveri, alimentando conflitti, violenze e sofferenze per milioni di esseri umani.
        Il mondo del volontariato in qualche misura supplisce all'intervento inadeguato dello Stato e rappresenta una risorsa importante per affermare un'immagine positiva dell'Italia.
        Come è tristemente noto gran parte dell'umanità è ancora alle prese con la povertà assoluta, la malnutrizione e la fame endemica.
        Un miliardo e 400 milioni di persone soffre tutto l'anno per la carenza delle risorse idriche; ogni giorno la mancanza di acqua potabile causa la morte di 6 mila bambini e il propagarsi di gravi epidemie. La siccità e la desertificazione compromettono le prospettive di crescita per i Paesi in via di sviluppo.
        Un miliardo di cittadini del mondo è costretto a vivere con un dollaro al mese. Masse sterminate di esseri umani sono escluse dall'accesso ai servizi sanitari, sociali, culturali e dall'esercizio dei diritti fondamentali.
        Purtroppo abbiamo anche assistito ad un uso strumentale della cooperazione internazionale che, in molti casi, è servita ad affermare interessi e profitti aziendali del tutto estranei all'esigenza di sostegno all'economia dei Paesi poveri.
        L'attività delle tante organizzazioni, istituzioni, associazioni di volontariato va incoraggiata perché, mentre contribuisce ad affrontare le situazioni di emergenza umanitaria, afferma una politica di cooperazione svolta direttamente nel terzo mondo, rispettosa delle culture locali e che aiuta le popolazioni ad essere protagoniste del loro sviluppo.
        Nel sud del mondo, grazie all'iniziativa delle organizzazioni del volontariato italiano, sono stati costruiti ospedali, scuole, reti di servizi, luoghi di socializzazione; sono state realizzate opportunità di progresso economico compatibile con l'ambiente; è stata garantita la sopravvivenza a intere comunità e l'accesso al mercato internazionale dei prodotti. Tale azione si è rivelata fondamentale anche per la lotta contro ogni forma di discriminazione etnica, religiosa, politica, culturale e sessuale in Paesi dove regnano violenza, guerre e sopraffazioni.
        Con la presente proposta di legge si intende dare un'opportunità in più ai cittadini permettendo loro di destinare, al volontariato per la solidarietà e la cooperazione, una quota della contribuzione all'erario.
        L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, elevando al 10 per mille il tetto dell'8 per mille, prevedendo la distribuzione dei fondi anche alle istituzioni, alle ONLUS, alle ONG e alle associazioni iscritte all'Albo della solidarietà internazionale, previsto dall'articolo 2 della proposta di legge.
        Con l'articolo 2 si istituisce il citato Albo, si definiscono i criteri necessari per l'iscrizione, si determinano le modalità per la distribuzione dei fondi.
        L'articolo 3 istituisce il Comitato di gestione dell'Albo, determinandone la composizione e i compiti.
        All'articolo 4 si stabiliscono le condizioni di utilizzazione dei finanziamenti concessi.
        L'articolo 5, in sede di prima attuazione della legge, assegna al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di avviare le procedure per l'istituzione dell'Albo, la valutazione delle domande, la convocazione dell'assemblea per la nomina del Comitato di gestione.




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