XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4570
Onorevoli Colleghi! - Esiste nel nostro Paese un vasto
movimento di opinione pubblica che sostiene l'attività delle
organizzazioni di volontariato laiche e cattoliche
quotidianamente impegnate, nelle aree più povere del mondo, in
una preziosa attività di solidarietà internazionale.
Tale insostituibile attività, svolta da istituzioni,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
organizzazioni non governative (ONG) e associazioni, si
caratterizza con la raccolta e la distribuzione alle
popolazioni di alimenti e di medicinali, l'assistenza
sanitaria, la scolarizzazione e la socializzazione delle
comunità locali, il sostegno allo sviluppo sostenibile, la
lotta all'esclusione sociale, l'azione per la piena attuazione
dei diritti umani.
Tale opera è ancora più preziosa se si considera che
l'Italia destina solo lo 0,1 per cento del prodotto interno
lordo per gli aiuti allo sviluppo e alla cooperazione.
Si tratta di un impegno assolutamente inadeguato al
compito che deve svolgere un grande Paese come il nostro, per
superare le contraddizioni economiche e le diseguaglianze che
nel mondo vengono subite dai Paesi più poveri, alimentando
conflitti, violenze e sofferenze per milioni di esseri
umani.
Il mondo del volontariato in qualche misura supplisce
all'intervento inadeguato dello Stato e rappresenta una
risorsa importante per affermare un'immagine positiva
dell'Italia.
Come è tristemente noto gran parte dell'umanità è ancora
alle prese con la povertà assoluta, la malnutrizione e la fame
endemica.
Un miliardo e 400 milioni di persone soffre tutto l'anno
per la carenza delle risorse idriche; ogni giorno la mancanza
di acqua potabile causa la morte di 6 mila bambini e il
propagarsi di gravi epidemie. La siccità e la desertificazione
compromettono le prospettive di crescita per i Paesi in via di
sviluppo.
Un miliardo di cittadini del mondo è costretto a vivere
con un dollaro al mese. Masse sterminate di esseri umani sono
escluse dall'accesso ai servizi sanitari, sociali, culturali e
dall'esercizio dei diritti fondamentali.
Purtroppo abbiamo anche assistito ad un uso strumentale
della cooperazione internazionale che, in molti casi, è
servita ad affermare interessi e profitti aziendali del tutto
estranei all'esigenza di sostegno all'economia dei Paesi
poveri.
L'attività delle tante organizzazioni, istituzioni,
associazioni di volontariato va incoraggiata perché, mentre
contribuisce ad affrontare le situazioni di emergenza
umanitaria, afferma una politica di cooperazione svolta
direttamente nel terzo mondo, rispettosa delle culture locali
e che aiuta le popolazioni ad essere protagoniste del loro
sviluppo.
Nel sud del mondo, grazie all'iniziativa delle
organizzazioni del volontariato italiano, sono stati costruiti
ospedali, scuole, reti di servizi, luoghi di socializzazione;
sono state realizzate opportunità di progresso economico
compatibile con l'ambiente; è stata garantita la sopravvivenza
a intere comunità e l'accesso al mercato internazionale dei
prodotti. Tale azione si è rivelata fondamentale anche per la
lotta contro ogni forma di discriminazione etnica, religiosa,
politica, culturale e sessuale in Paesi dove regnano violenza,
guerre e sopraffazioni.
Con la presente proposta di legge si intende dare
un'opportunità in più ai cittadini permettendo loro di
destinare, al volontariato per la solidarietà e la
cooperazione, una quota della contribuzione all'erario.
L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo
47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
elevando al 10 per mille il tetto dell'8 per mille, prevedendo
la distribuzione dei fondi anche alle istituzioni, alle ONLUS,
alle ONG e alle associazioni iscritte all'Albo della
solidarietà internazionale, previsto dall'articolo 2 della
proposta di legge.
Con l'articolo 2 si istituisce il citato Albo, si
definiscono i criteri necessari per l'iscrizione, si
determinano le modalità per la distribuzione dei fondi.
L'articolo 3 istituisce il Comitato di gestione dell'Albo,
determinandone la composizione e i compiti.
All'articolo 4 si stabiliscono le condizioni di
utilizzazione dei finanziamenti concessi.
L'articolo 5, in sede di prima attuazione della legge,
assegna al Ministro dell'economia e delle finanze il compito
di avviare le procedure per l'istituzione dell'Albo, la
valutazione delle domande, la convocazione dell'assemblea per
la nomina del Comitato di gestione.