XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4570




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "all'otto per mille" sono sostituite dalle seguenti: "al dieci per mille";

            b) sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché, in parte, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni non governative, istituzioni, associazioni di volontariato, che svolgono, senza fini di lucro, attività di solidarietà e di cooperazione internazionale, iscritte all'Albo della solidarietà internazionale".

        2. Al quarto comma dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conferenza episcopale italiana" sono inserite le seguenti: "e all'Albo della solidarietà internazionale".


Art. 2.

        1. E' istituito l'Albo della solidarietà internazionale, di seguito denominato "Albo", a cui possono iscriversi i soggetti, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, che sono impegnati senza fini di lucro nella lotta contro la fame, la povertà, le epidemie, la mortalità infantile, le discriminazioni di razza, sesso e religione, nonché per l'affermazione dei diritti umani nei Paesi poveri e in via di sviluppo.
        2. Per l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui al comma 1 devono presentare:

            a) il proprio statuto;

            b) il rendiconto delle attività svolte negli ultimi tre anni.


Art. 3.

        1. E' istituito il Comitato di gestione dell'Albo, composto da cinque rappresentanti, di cui quattro nominati dai soggetti iscritti al medesimo Albo, e dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato, con funzioni di presidente.
        2. Il Comitato di gestione è preposto ai seguenti compiti:

            a) presenta, entro due mesi dall'insediamento, il regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei finanziamenti, che deve essere approvato dall'assemblea dei soggetti iscritti all'Albo;

            b) delibera l'iscrizione all'Albo sulla base delle domande presentate;

            c) esamina ed assegna i finanziamenti.

        3. Il Comitato di gestione resta in carica tre anni e non è rinnovabile.


Art. 4.

        1. Entro diciotto mesi dalla concessione del finanziamento, i soggetti destinatari inviano al Comitato di gestione la comunicazione dell'avvenuta spesa con la relativa rendicontazione.
        2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, o in caso di mancato utilizzo del finanziamento ottenuto, ad esclusione dei casi adeguatamente motivati, il soggetto destinatario del finanziamento è tenuto alla sua restituzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 5.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, i soggetti interessati presentano al Ministro dell'economia e delle finanze le domande di iscrizione all'Albo.
        2. Nei tre mesi successivi allo scadere del termine di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze valuta le domande di iscrizione all'Albo e definisce la formazione dell'Albo stesso.
        3. Entro il mese successivo alla data di formazione dell'Albo di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze convoca l'assemblea dei soggetti iscritti all'Albo ai fini della nomina del Comitato di gestione.



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