XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4570
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "all'otto per mille" sono sostituite
dalle seguenti: "al dieci per mille";
b) sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché, in
parte, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
organizzazioni non governative, istituzioni, associazioni di
volontariato, che svolgono, senza fini di lucro, attività di
solidarietà e di cooperazione internazionale, iscritte
all'Albo della solidarietà internazionale".
2. Al quarto comma dell'articolo 50 della legge 20 maggio
1985, n. 222, dopo le parole: "conferenza episcopale italiana"
sono inserite le seguenti: "e all'Albo della solidarietà
internazionale".
Art. 2.
1. E' istituito l'Albo della solidarietà internazionale,
di seguito denominato "Albo", a cui possono iscriversi i
soggetti, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222, come modificato dal comma 1
dell'articolo 1 della presente legge, che sono impegnati senza
fini di lucro nella lotta contro la fame, la povertà, le
epidemie, la mortalità infantile, le discriminazioni di razza,
sesso e religione, nonché per l'affermazione dei diritti umani
nei Paesi poveri e in via di sviluppo.
2. Per l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui al comma 1
devono presentare:
a) il proprio statuto;
b) il rendiconto delle attività svolte negli
ultimi tre anni.
Art. 3.
1. E' istituito il Comitato di gestione dell'Albo,
composto da cinque rappresentanti, di cui quattro nominati dai
soggetti iscritti al medesimo Albo, e dal Ministro
dell'economia e delle finanze o da un suo delegato, con
funzioni di presidente.
2. Il Comitato di gestione è preposto ai seguenti
compiti:
a) presenta, entro due mesi dall'insediamento, il
regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei
finanziamenti, che deve essere approvato dall'assemblea dei
soggetti iscritti all'Albo;
b) delibera l'iscrizione all'Albo sulla base delle
domande presentate;
c) esamina ed assegna i finanziamenti.
3. Il Comitato di gestione resta in carica tre anni e non
è rinnovabile.
Art. 4.
1. Entro diciotto mesi dalla concessione del
finanziamento, i soggetti destinatari inviano al Comitato di
gestione la comunicazione dell'avvenuta spesa con la relativa
rendicontazione.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, o in
caso di mancato utilizzo del finanziamento ottenuto, ad
esclusione dei casi adeguatamente motivati, il soggetto
destinatario del finanziamento è tenuto alla sua restituzione,
pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione
vigente in materia.
Art. 5.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro
tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, i soggetti
interessati presentano al Ministro dell'economia e delle
finanze le domande di iscrizione all'Albo.
2. Nei tre mesi successivi allo scadere del termine di cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze valuta
le domande di iscrizione all'Albo e definisce la formazione
dell'Albo stesso.
3. Entro il mese successivo alla data di formazione
dell'Albo di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle
finanze convoca l'assemblea dei soggetti iscritti all'Albo ai
fini della nomina del Comitato di gestione.