XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4565
Onorevoli Colleghi! - Lo stato della giustizia civile,
penale ed amministrativa nel nostro Paese è caratterizzata da
preoccupanti lungaggini processuali e da una cronica carenza
nella copertura dei posti in organico della magistratura
ordinaria, oltre che da un notevole arretrato nella
trattazione delle cause giudiziarie.
Questa grave situazione ha reso necessario ricorrere
all'impiego di un gran numero di magistrati onorari tant'è che
allo stato attuale il numero dei giudici onorari, quali i
giudici onorari aggregati, istituiti per portare a definizione
le cause più datate affidate alle cosiddette "sezioni
stralcio", i giudici onorari di tribunale, con compiti di
ausilio dei giudici monocratici, i viceprocuratori onorari,
nonché i giudici di pace, stando alle ultime stime fornite dal
Consiglio superiore della magistratura, ammonta a 8.510 unità,
contro gli 8.300 magistrati di carriera.
I ritardi dell'attività giurisdizionale sono spesso
causati dagli eccessivi impegni dei magistrati che, svolgendo
contemporaneamente più incarichi di natura diversa,
sottraggono tempo e disponibilità alla loro principale
funzione.
A fronte delle evidenti carenze della magistratura, non si
può più consentire che oltre 2 mila magistrati ordinari e
amministrativi, in costanza di rapporto di servizio, svolgano
anche le funzioni di presidente o di vice presidente presso le
commissioni tributarie provinciali o regionali, ove risultano
impiegati oggi ben oltre 6 mila magistrati tributari.
In proposito, si evidenzia che il cumulo di funzioni
giudiziarie è opportunamente escluso per i magistrati onorari:
"I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari
sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi altra funzione
giudiziaria ovunque svolta" (decreto del Ministro di grazia e
giustizia 7 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1999; circolari del
Consiglio superiore della magistratura del 1995 per la nomina
dei giudici di pace e del 1998 per la nomina dei giudici
onorari aggregati). A maggior ragione, quindi, dovrebbe essere
escluso il cumulo di funzioni in capo ai magistrati ordinari e
amministrativi.
Il nuovo processo tributario, in seguito alla riforma
disposta con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
affida alle commissioni tributarie, organi di giurisdizione
speciale, la competenza per tutte le controversie aventi ad
oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le
addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da
uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio,
nonché le controversie relative all'intestazione,
delimitazione, figura, estensione, classamento dei terreni e
la ripartizione dell'estimo fra i compossessori, e le
controversie concernenti la consistenza ed il classamento
delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale (articolo 2 del decreto legislativo n. 545
del 1992). Le commissioni tributarie si distinguono in
provinciali (che giudicano in primo grado) e regionali (che
giudicano in appello), mentre fino alla completa trattazione
delle cause pendenti opera ancora la Commissione tributaria
centrale che nel precedente sistema rappresentava l'ultimo
grado di giudizio.
Il conferimento di incarichi presso le commissioni
tributarie provinciali e regionali a magistrati ancora in
servizio risulta oggi dannoso per l'amministrazione della
giustizia ordinaria e amministrativa, mentre non è altrettanto
certo, tranne qualche eccezione, che i predetti incarichi
siano di grande utilità per la giustizia tributaria. Infatti
il numero dei giudici tributari è divenuto complessivamente
eccessivo in seguito alla diminuzione dei ricorsi.
Il numero delle cause pendenti presso le commissioni
provinciali e regionali si è notevolmente ridotto e in molte
commissioni addirittura non esiste più arretrato. Le ragioni
sono dovute in parte alle modifiche apportate al processo
tributario, con la riduzione del contenzioso e lo smaltimento
di circa 3 milioni di ricorsi arretrati, in parte ai
provvedimenti legislativi ed amministrativi intervenuti in
materia di conciliazione e condanna alle spese processuali, ma
anche in larga misura agli ultimi provvedimenti di condono che
hanno comportato e comportano la sospensione quasi totale
dell'attività dei giudici tributari. Risulta che ad aprile
2003 i ricorsi ancora pendenti presso le commissioni
tributarie provinciali fossero soltanto 737.036, mentre gli
appelli presso le commissioni tributarie regionali soltanto
139.437.
Il numero dei ricorsi presso tutte le commissioni
tributarie è divenuto quindi uguale se non inferiore a quello
dei ricorsi pendenti presso i tribunali amministrativi
regionali, ai quali tuttavia sono addetti circa 350
giudici.
Allo stato attuale, dunque, sarebbe certo più opportuno e
conveniente per le casse dello Stato rivedere il numero delle
risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate nella
giustizia tributaria.
Le funzioni di presidente e di vicepresidente di
commissione tributaria potrebbero essere agevolmente svolte
anche da magistrati in pensione o da ex magistrati onorari
dell'ordine giudiziario, anche in considerazione del fatto che
l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
e successive modificazioni, stabilisce che l'incarico può
essere svolto al compimento del settantacinquesimo anno di
età.
Oltre che tra i magistrati a riposo, i presidenti e i vice
presidenti di commissione tributaria potrebbero essere scelti
tra i componenti delle stesse commissioni che, in possesso
della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio,
abbiano svolto per almeno cinque anni funzioni di giudice
tributario.
In ogni caso, i magistrati ordinari in servizio che già
svolgono funzioni presso le commissioni tributarie, per
ragioni di opportunità, potrebbero essere mantenuti
nell'incarico per la durata di un anno dalla data di entrata
in vigore della legge. Risulterebbe inoltre necessario
sospendere i concorsi per nuove nomine almeno per due anni
dalla data di entrata in vigore della legge o perlomeno
prevedere la possibilità di concorsi soltanto "per
trasferimento" da una commissione ad un'altra o per il
passaggio di funzioni (ad esempio da giudice a vice presidente
o a presidente oppure da vice presidente a presidente).
Sarebbe opportuno anche prevedere che l'applicazione di alcuni
giudici da una commissione ad un'altra, disposta dal Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria nell'ambito di una
stessa regione o di una regione limitrofa, sia stabilita per
la durata di due anni.
La presente proposta di legge, se approvata, non solo non
comporterebbe alcun onere finanziario per lo Stato, ma anzi
presumibilmente determinerebbe un notevole risparmio di
spesa.