XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4565




        Onorevoli Colleghi! - Lo stato della giustizia civile, penale ed amministrativa nel nostro Paese è caratterizzata da preoccupanti lungaggini processuali e da una cronica carenza nella copertura dei posti in organico della magistratura ordinaria, oltre che da un notevole arretrato nella trattazione delle cause giudiziarie.
        Questa grave situazione ha reso necessario ricorrere all'impiego di un gran numero di magistrati onorari tant'è che allo stato attuale il numero dei giudici onorari, quali i giudici onorari aggregati, istituiti per portare a definizione le cause più datate affidate alle cosiddette "sezioni stralcio", i giudici onorari di tribunale, con compiti di ausilio dei giudici monocratici, i viceprocuratori onorari, nonché i giudici di pace, stando alle ultime stime fornite dal Consiglio superiore della magistratura, ammonta a 8.510 unità, contro gli 8.300 magistrati di carriera.
        I ritardi dell'attività giurisdizionale sono spesso causati dagli eccessivi impegni dei magistrati che, svolgendo contemporaneamente più incarichi di natura diversa, sottraggono tempo e disponibilità alla loro principale funzione.
        A fronte delle evidenti carenze della magistratura, non si può più consentire che oltre 2 mila magistrati ordinari e amministrativi, in costanza di rapporto di servizio, svolgano anche le funzioni di presidente o di vice presidente presso le commissioni tributarie provinciali o regionali, ove risultano impiegati oggi ben oltre 6 mila magistrati tributari.
        In proposito, si evidenzia che il cumulo di funzioni giudiziarie è opportunamente escluso per i magistrati onorari: "I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi altra funzione giudiziaria ovunque svolta" (decreto del Ministro di grazia e giustizia 7 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1999; circolari del Consiglio superiore della magistratura del 1995 per la nomina dei giudici di pace e del 1998 per la nomina dei giudici onorari aggregati). A maggior ragione, quindi, dovrebbe essere escluso il cumulo di funzioni in capo ai magistrati ordinari e amministrativi.
        Il nuovo processo tributario, in seguito alla riforma disposta con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, affida alle commissioni tributarie, organi di giurisdizione speciale, la competenza per tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio, nonché le controversie relative all'intestazione, delimitazione, figura, estensione, classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori, e le controversie concernenti la consistenza ed il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale (articolo 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992). Le commissioni tributarie si distinguono in provinciali (che giudicano in primo grado) e regionali (che giudicano in appello), mentre fino alla completa trattazione delle cause pendenti opera ancora la Commissione tributaria centrale che nel precedente sistema rappresentava l'ultimo grado di giudizio.
        Il conferimento di incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali a magistrati ancora in servizio risulta oggi dannoso per l'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa, mentre non è altrettanto certo, tranne qualche eccezione, che i predetti incarichi siano di grande utilità per la giustizia tributaria. Infatti il numero dei giudici tributari è divenuto complessivamente eccessivo in seguito alla diminuzione dei ricorsi.
        Il numero delle cause pendenti presso le commissioni provinciali e regionali si è notevolmente ridotto e in molte commissioni addirittura non esiste più arretrato. Le ragioni sono dovute in parte alle modifiche apportate al processo tributario, con la riduzione del contenzioso e lo smaltimento di circa 3 milioni di ricorsi arretrati, in parte ai provvedimenti legislativi ed amministrativi intervenuti in materia di conciliazione e condanna alle spese processuali, ma anche in larga misura agli ultimi provvedimenti di condono che hanno comportato e comportano la sospensione quasi totale dell'attività dei giudici tributari. Risulta che ad aprile 2003 i ricorsi ancora pendenti presso le commissioni tributarie provinciali fossero soltanto 737.036, mentre gli appelli presso le commissioni tributarie regionali soltanto 139.437.
        Il numero dei ricorsi presso tutte le commissioni tributarie è divenuto quindi uguale se non inferiore a quello dei ricorsi pendenti presso i tribunali amministrativi regionali, ai quali tuttavia sono addetti circa 350 giudici.
        Allo stato attuale, dunque, sarebbe certo più opportuno e conveniente per le casse dello Stato rivedere il numero delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate nella giustizia tributaria.
        Le funzioni di presidente e di vicepresidente di commissione tributaria potrebbero essere agevolmente svolte anche da magistrati in pensione o da ex magistrati onorari dell'ordine giudiziario, anche in considerazione del fatto che l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, e successive modificazioni, stabilisce che l'incarico può essere svolto al compimento del settantacinquesimo anno di età.
        Oltre che tra i magistrati a riposo, i presidenti e i vice presidenti di commissione tributaria potrebbero essere scelti tra i componenti delle stesse commissioni che, in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, abbiano svolto per almeno cinque anni funzioni di giudice tributario.
        In ogni caso, i magistrati ordinari in servizio che già svolgono funzioni presso le commissioni tributarie, per ragioni di opportunità, potrebbero essere mantenuti nell'incarico per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Risulterebbe inoltre necessario sospendere i concorsi per nuove nomine almeno per due anni dalla data di entrata in vigore della legge o perlomeno prevedere la possibilità di concorsi soltanto "per trasferimento" da una commissione ad un'altra o per il passaggio di funzioni (ad esempio da giudice a vice presidente o a presidente oppure da vice presidente a presidente). Sarebbe opportuno anche prevedere che l'applicazione di alcuni giudici da una commissione ad un'altra, disposta dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nell'ambito di una stessa regione o di una regione limitrofa, sia stabilita per la durata di due anni.
        La presente proposta di legge, se approvata, non solo non comporterebbe alcun onere finanziario per lo Stato, ma anzi presumibilmente determinerebbe un notevole risparmio di spesa.




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