XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4565




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - (Presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni). - 1. I presidenti, i presidenti di sezione e i vice presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, anche onorari, amministrativi o militari, a riposo o comunque cessati dal servizio, ovvero tra i componenti delle anzidette commissioni che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F";

            b) all'articolo 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) i magistrati ordinari, anche onorari, amministrativi o militari e gli avvocati dello Stato, a riposo o comunque cessati dal servizio";

            c) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) i magistrati ordinari, anche onorari, amministrativi o militari e gli avvocati dello Stato, a riposo o comunque cessati dal servizio";

            d) all'articolo 24, comma 1, la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

            "m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, situata nella stessa regione o in una regione limitrofa, per la durata massima di due anni;".


Art. 2.

        1. I magistrati ordinari, amministrativi o militari in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono componenti di commissioni tributarie provinciali o regionali sono mantenuti nelle rispettive funzioni presso le anzidette commissioni per la durata di un anno dalla medesima data.


Art. 3.

        1. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai concorsi per il conferimento di nuovi incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali possono partecipare soltanto i componenti in servizio delle anzidette commissioni tributarie.



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