XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4565
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Presidenti delle commissioni tributarie e
delle sezioni). - 1. I presidenti, i presidenti di sezione
e i vice presidenti di sezione delle commissioni tributarie
provinciali e regionali sono nominati tra i magistrati
ordinari, anche onorari, amministrativi o militari, a riposo o
comunque cessati dal servizio, ovvero tra i componenti delle
anzidette commissioni che abbiano esercitato per almeno cinque
anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio,
secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed
F";
b) all'articolo 4, comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) i magistrati ordinari, anche onorari,
amministrativi o militari e gli avvocati dello Stato, a riposo
o comunque cessati dal servizio";
c) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) i magistrati ordinari, anche onorari,
amministrativi o militari e gli avvocati dello Stato, a riposo
o comunque cessati dal servizio";
d) all'articolo 24, comma 1, la lettera m-bis)
è sostituita dalla seguente:
"m-bis) dispone, in caso di necessità,
l'applicazione di componenti presso altra commissione
tributaria o sezione staccata, situata nella stessa regione o
in una regione limitrofa, per la durata massima di due
anni;".
Art. 2.
1. I magistrati ordinari, amministrativi o militari in
servizio che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono componenti di commissioni tributarie provinciali o
regionali sono mantenuti nelle rispettive funzioni presso le
anzidette commissioni per la durata di un anno dalla medesima
data.
Art. 3.
1. Per i due anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, ai concorsi per il conferimento
di nuovi incarichi presso le commissioni tributarie
provinciali e regionali possono partecipare soltanto i
componenti in servizio delle anzidette commissioni
tributarie.