XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4563
Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa
parlamentare intende introdurre nel nostro ordinamento
l'opzione di uno strumento normativo già ampiamente diffuso in
altri Paesi: l'introduzione della possibilità di stipula di
patti prematrimoniali riguardanti le condizioni economiche in
una eventualità di scioglimento del vincolo. Predeterminare da
parte dei coniugi le basi di un accordo economico preventivo
porterebbe ad alleggerire la scottante problematica della
lunghezza dei tempi in materia di separazioni e di divorzi
spesso dovuta proprio alla difficoltà di addivenire ad un
accordo tra le parti, ad abbattere drasticamente il livello di
conflittualità all'interno della coppia, a tutelare per quanto
possibile la serenità dei minori coinvolti nel procedimento,
talora addirittura strumentalizzati a fini economici, e a
ridurre consistentemente il lavoro dei tribunali e dei legali
di parte.
Una ricerca dell'Istituto nazionale di statistica
"Separazioni, divorzi e provvedimenti emessi. Anno
2000", pubblicata nel luglio 2002, evidenzia la costante e
preoccupante crescita dei procedimenti, soprattutto fra gli
anni 1995 e 2000. Con riferimento ai procedimenti già
conclusi, nel 2000 le separazioni sono state 71.969 e i
divorzi 37.573, con una variazione positiva pari
rispettivamente al 10,9 per cento e al 9,4 per cento in
confronto all'anno precedente, al 37,5 per cento e al 39 per
cento rispetto al 1995. Va inoltre sottolineato che la
propensione a ricorrere alla separazione o al divorzio non è
uniforme sul territorio nazionale, ma si registra un notevole
divario fra Italia settentrionale e Mezzogiorno: nel 2000
abbiamo avuto 6,2 separazioni e 3,4 divorzi ogni 1.000 coppie,
contro 3,2 separazioni e 1,4 divorzi al sud. Altro aspetto che
vale la pena ricordare è la scelta del tipo di procedimento:
nel 2000, mentre l'86,4 per cento dei casi si è concluso con
la separazione consensuale, il 13,6 per cento è avvenuto con
rito contenzioso. La ricerca, inoltre, mette in luce che il
75,3 per cento degli uomini e il 79 per cento delle donne si
fanno assistere da un legale nelle cause di separazione: come
è logico aspettarsi, la quota di chi ricorre ad un avvocato
aumenta notevolmente se la separazione è ottenuta con il rito
giudiziale (rispettivamente l'81,8 per cento e il 93,4 per
cento).
Un aspetto centrale nella trattazione della materia è il
pesante coinvolgimento dei figli nelle cause di separazione e
di divorzio: nel corso del 2000, 49.054 separazioni (pari al
68,2 per cento del totale) e 22.667 divorzi (60,3 per cento
del totale), hanno riguardato coppie coniugate con figli nati
durante l'unione. Se si considerano solamente i figli minori
di diciotto anni, le separazioni e i divorzi che coinvolgono
almeno un minore sono rispettivamente 35.173 (pari al 48,9 per
cento) e 13.631 (pari al 36,3 per cento). Per completare
questo quadro statistico, va sottolineato un aspetto critico
dell'accordo tra le parti: l'assegnazione della casa coniugale
e la definizione dell'assegno di mantenimento, nonché la
tutela dei figli e del coniuge separato qualora tale assegno
non venga regolarmente corrisposto. La casa dove la famiglia
viveva prima del provvedimento del giudice, viene assegnata
alla moglie nel 57,8 per cento delle separazioni, al marito
nel 24,9 per cento dei casi e a nessuno dei due in circa il 15
per cento dei casi. Le differenze tra i coniugi si riducono in
presenza di figli affidati: in tale caso la casa familiare
viene attribuita al genitore affidatario nel 61,6 per cento
dei casi se si tratta del padre, nel 71,6 per cento se è
invece la madre. Per quanto concerne i divorzi, invece, il
49,2 per cento delle coppie lascia la casa familiare per delle
abitazioni autonome e distinte: tale fenomeno si registra
maggiormente al nord, dove il 56,2 per cento delle coppie che
divorziano non rimane nella casa familiare. Le separazioni e i
divorzi che si concludono prevedendo una forma di
sostentamento economico a favore del coniuge costituiscono
rispettivamente il 21,6 per cento e il 14,2 per cento del
totale. E' importante sottolineare che queste percentuali
aumentano se la donna non ha un'occupazione (38,9 per cento
delle separazioni e 24,5 per cento dei divorzi) o se il
tribunale è situato nel Mezzogiorno (28 per cento e 18,1 per
cento). Considerando, invece, i figli come soggetto
beneficiario, la quota di separazioni e di divorzi con figli
per la quale viene fissata una forma di sostentamento
economico risulta rispettivamente pari al 69,8 per cento e al
59,6 per cento. In presenza di figli minorenni le percentuali
aumentano, arrivando all'87,1 per cento delle separazioni e
all'82,6 per cento dei divorzi. Nel 46,8 per cento di
separazioni con figli affidati al padre sono previsti
provvedimenti economici per i figli; la quota sale al 90,2 per
cento nelle separazioni con figli affidati alla madre. Il
soggetto cosiddetto "economicamente più forte" ancora oggi
risulta essere prioritariamente quello maschile, e quindi è
tenuto ad erogare l'assegno di mantenimento, sia che a
beneficiarne siano i figli o la moglie. La donna risulta
invece obbligata solo per il 2,2 per cento dei casi nei
confronti dei figli e per il 5,3 per cento nei confronti del
marito. L'importo medio mensile del sostentamento economico
che vede i figli in qualità di beneficiari è pari a 396,36
euro nelle separazioni e a 350,24 euro nei divorzi, ma scende
rispettivamente a 261,72 euro e a 240,32 euro nel caso in cui
sia la madre ad erogarlo. Quest'ultimo aspetto del quadro
statistico che si è delineato riveste notevole interesse in
quanto è noto sia agli operatori del settore, sia all'opinione
pubblica che il prolungarsi oltre misura dei procedimenti di
separazione e di divorzio è imputabile, in moltissimi casi,
alle difficoltà dei coniugi di addivenire ad un accordo in
ordine agli aspetti economici.
Da questo punto di vista, il dibattito che ha luogo da
tempo in seno alla società civile circa la riduzione dei tempi
dei procedimenti di separazione e di divorzio, senza un
ampliamento della flessibilità rappresentata dalle opzioni di
accordi prematrimoniali, rischia di non offrire un approccio
esaustivo alla questione.
E' necessario, infatti, percorrere anche direzioni che si
ispirano a consolidate esperienze normative di alcuni Paesi
oltreoceano, ma anche appartenenti al nord Europa inserendo
nel nostro codice civile la possibilità di stipulare
cosiddetti "patti prematrimoniali". Una ricerca di Francesco
Salimbeni "Vecchi e nuovi attentati alla libertà"
(2002), pubblicata dalla Fondazione Luigi Einaudi, definisce
tali patti come quegli accordi di diritto privato per i quali
i futuri coniugi intendono regolare anticipatamente vari
aspetti della loro unione, tra cui l'ipotesi di crisi della
stessa e le relative conseguenze economiche che ne potrebbero
derivare per entrambe le parti.
Si tratta pertanto di un istituto essenzialmente liberale,
consuetudinario in molti Paesi avanzati, ma non contemplato
nel nostro ordinamento. In Italia il matrimonio è tecnicamente
un "atto complesso", nel senso che, per il suo
perfezionamento, necessita che la volontà dei nubendi
sia integrata da quella dell'ufficiale dello stato civile.
Tuttavia, nel caso di crisi dell'unione coniugale, i rapporti
tra i coniugi sono regolati attraverso il procedimento di
separazione, consensuale o giudiziale, che si conclude con la
omologazione da parte del giudice. Non esiste attualmente,
cioè, la possibilità di regolamentare ex ante, e in modo
vincolante per il futuro, alcune condizioni nell'ipotesi della
fine del matrimonio.
La nostra dottrina civilistica ha discusso circa
l'ammissibilità di simili pattuizioni prematrimoniali e
diverse opinioni autorevoli si sono pronunciate in favore di
essa. In proposito il giurista Pietro Rescigno nell'articolo
"Il diritto di famiglia ad un ventennio della riforma"
(Rivista di diritto civile, I/98) ha condivisibilmente
affermato che "(...) deve condividersi la propensione liberale
circa l'ammissibilità di un accordo che preceda la creazione
del vincolo: come la possibilità di risoluzione non incide
sulla perfezione di un legame visto in termini di stabilità,
ancor più si giustifica che sul terreno patrimoniale si
appresti il regolamento preventivo di una crisi prefigurata
come evento possibile". In tal modo, è stata respinta l'antica
concezione cosiddetta "istituzionale", che ravvisava una
"autonomia limitata" dei privati.
Da queste premesse concettuali si è approdati all'idea del
contratto tra coniugi in materia familiare come strumento che,
al di fuori degli effetti inderogabili previsti per i negozi
tipici, disciplini gli interessi delle parti meritevoli di
tutela. Come ha sostenuto il giurista Ceccherini, ne "I
rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia e nel
fallimento" (1996): "(...) Il ricorso dei coniugi al
meccanismo contrattuale obbedisce all'esigenza di ricercare
all'interno del nostro sistema una via alternativa
all'intervento del giudice. Questa nuova soluzione si
giustifica e si rende opportuna proprio in vista degli
ostacoli e in considerazione dei limiti che l'applicazione
della norma positiva può incontrare nel momento in cui una
programmazione per il futuro dei rapporti personali e
patrimoniali tra i coniugi non è più rinviabile. Rimettere
alla libera iniziativa e alla scelta consapevole degli
interessati la determinazione di necessità e di aspettative
concrete è una prassi che deve essere incoraggiata. E non solo
perché non minaccia valori e princìpi degni di protezione. Ma
anche per la considerazione che il contratto potrebbe tutelare
in maniera più efficiente quel coniuge che, trovandosi in
condizione di minore forza morale ed economica, ha il diritto
di contare almeno su di un'attribuzione patrimoniale o su un
obbligo assunto spontaneamente dalla controparte".
Se la dottrina, dunque, è giunta ad ammettere la figura
del contratto matrimoniale, trovando per essa un fondamento
giuridico nel nostro ordinamento, solo di recente la
giurisprudenza ha compiuto alcuni passi in tale direzione.
In particolare, nell'ultimo decennio, è emerso un
orientamento giurisprudenziale che tende a riconoscere
validità ad accordi tra coniugi fuori dall'ambito
istituzionale dei procedimenti definitori delle crisi
coniugali, superandosi l'interpretazione secondo cui gli
accordi di separazione dovrebbero trovare la loro sede
naturale nel processo. Con la sola eccezione dei diritti e dei
doveri inderogabili scaturenti dal matrimonio (articolo 160
del codice civile), si è così stabilito che le parti "possono
incidere sulle clausole fatte oggetto di omologazione" e il
patto modificativo "trova fondamento nell'articolo 1322 del
codice civile, essendo pienamente rispondente ai princìpi del
diritto di famiglia il fatto che le dinamiche dell'accordo fra
i coniugi separati siano anzitutto governabili dall'intesa e
dal senso di responsabilità dei medesimi" (Cassazione 22
gennaio 1994, n. 657).
La giurisprudenza, pertanto, sempre più spesso riconosce
la rilevanza del principio fondamentale dell'autonomia
privata, costituzionalmente garantito, anche nell'ambito del
diritto di famiglia. Il principio generale dell'autonomia
contrattuale, di cui all'articolo 1322 del codice civile, è
stato esteso anche agli accordi tra i coniugi, salvo il limite
dei diritti inderogabili, come specificato. Con sempre
maggiore frequenza si ammette che i futuri sposi regolino in
via preventiva i loro rapporti, e ciò nella consapevolezza
che, in tale modo, possono meglio evitarsi successive
incomprensioni o, comunque, nel caso di crisi irreparabili, si
possa giungere ad una soluzione più serena e veloce della
controversia, senza che le parti siano costrette a feroci liti
giudiziarie, magari al solo fine di ottenere vantaggi
economici e materiali.
In questo contesto è necessario sottolineare che il
principio ispiratore della proposta di legge è la tutela del
superiore interesse dei figli minori o disabili di maggiore
età che possano trovarsi coinvolti in tali contesti.
Senza contare che il fenomeno evidenziatosi negli ultimi
anni di forte "mobilità matrimoniale" porta ad affrontare il
nodo critico della tutela dei figli nel caso che i genitori
contraggano più matrimoni. Si ritiene pertanto che siano i
tempi stessi a richiedere al Parlamento di affrontare questa
problematica, rivelando un'analoga sensibilità a quella che ha
caratterizzato la più recente dottrina e giurisprudenza,
interpretando i mutamenti intervenuti nei costumi e negli usi
della società e formulando una qualificazione giuridica di
tali fenomeni, cui consegue una tutela più efficace e concreta
dei coniugi e dei loro figli.