XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4563




        Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa parlamentare intende introdurre nel nostro ordinamento l'opzione di uno strumento normativo già ampiamente diffuso in altri Paesi: l'introduzione della possibilità di stipula di patti prematrimoniali riguardanti le condizioni economiche in una eventualità di scioglimento del vincolo. Predeterminare da parte dei coniugi le basi di un accordo economico preventivo porterebbe ad alleggerire la scottante problematica della lunghezza dei tempi in materia di separazioni e di divorzi spesso dovuta proprio alla difficoltà di addivenire ad un accordo tra le parti, ad abbattere drasticamente il livello di conflittualità all'interno della coppia, a tutelare per quanto possibile la serenità dei minori coinvolti nel procedimento, talora addirittura strumentalizzati a fini economici, e a ridurre consistentemente il lavoro dei tribunali e dei legali di parte.
        Una ricerca dell'Istituto nazionale di statistica "Separazioni, divorzi e provvedimenti emessi. Anno 2000", pubblicata nel luglio 2002, evidenzia la costante e preoccupante crescita dei procedimenti, soprattutto fra gli anni 1995 e 2000. Con riferimento ai procedimenti già conclusi, nel 2000 le separazioni sono state 71.969 e i divorzi 37.573, con una variazione positiva pari rispettivamente al 10,9 per cento e al 9,4 per cento in confronto all'anno precedente, al 37,5 per cento e al 39 per cento rispetto al 1995. Va inoltre sottolineato che la propensione a ricorrere alla separazione o al divorzio non è uniforme sul territorio nazionale, ma si registra un notevole divario fra Italia settentrionale e Mezzogiorno: nel 2000 abbiamo avuto 6,2 separazioni e 3,4 divorzi ogni 1.000 coppie, contro 3,2 separazioni e 1,4 divorzi al sud. Altro aspetto che vale la pena ricordare è la scelta del tipo di procedimento: nel 2000, mentre l'86,4 per cento dei casi si è concluso con la separazione consensuale, il 13,6 per cento è avvenuto con rito contenzioso. La ricerca, inoltre, mette in luce che il 75,3 per cento degli uomini e il 79 per cento delle donne si fanno assistere da un legale nelle cause di separazione: come è logico aspettarsi, la quota di chi ricorre ad un avvocato aumenta notevolmente se la separazione è ottenuta con il rito giudiziale (rispettivamente l'81,8 per cento e il 93,4 per cento).
        Un aspetto centrale nella trattazione della materia è il pesante coinvolgimento dei figli nelle cause di separazione e di divorzio: nel corso del 2000, 49.054 separazioni (pari al 68,2 per cento del totale) e 22.667 divorzi (60,3 per cento del totale), hanno riguardato coppie coniugate con figli nati durante l'unione. Se si considerano solamente i figli minori di diciotto anni, le separazioni e i divorzi che coinvolgono almeno un minore sono rispettivamente 35.173 (pari al 48,9 per cento) e 13.631 (pari al 36,3 per cento). Per completare questo quadro statistico, va sottolineato un aspetto critico dell'accordo tra le parti: l'assegnazione della casa coniugale e la definizione dell'assegno di mantenimento, nonché la tutela dei figli e del coniuge separato qualora tale assegno non venga regolarmente corrisposto. La casa dove la famiglia viveva prima del provvedimento del giudice, viene assegnata alla moglie nel 57,8 per cento delle separazioni, al marito nel 24,9 per cento dei casi e a nessuno dei due in circa il 15 per cento dei casi. Le differenze tra i coniugi si riducono in presenza di figli affidati: in tale caso la casa familiare viene attribuita al genitore affidatario nel 61,6 per cento dei casi se si tratta del padre, nel 71,6 per cento se è invece la madre. Per quanto concerne i divorzi, invece, il 49,2 per cento delle coppie lascia la casa familiare per delle abitazioni autonome e distinte: tale fenomeno si registra maggiormente al nord, dove il 56,2 per cento delle coppie che divorziano non rimane nella casa familiare. Le separazioni e i divorzi che si concludono prevedendo una forma di sostentamento economico a favore del coniuge costituiscono rispettivamente il 21,6 per cento e il 14,2 per cento del totale. E' importante sottolineare che queste percentuali aumentano se la donna non ha un'occupazione (38,9 per cento delle separazioni e 24,5 per cento dei divorzi) o se il tribunale è situato nel Mezzogiorno (28 per cento e 18,1 per cento). Considerando, invece, i figli come soggetto beneficiario, la quota di separazioni e di divorzi con figli per la quale viene fissata una forma di sostentamento economico risulta rispettivamente pari al 69,8 per cento e al 59,6 per cento. In presenza di figli minorenni le percentuali aumentano, arrivando all'87,1 per cento delle separazioni e all'82,6 per cento dei divorzi. Nel 46,8 per cento di separazioni con figli affidati al padre sono previsti provvedimenti economici per i figli; la quota sale al 90,2 per cento nelle separazioni con figli affidati alla madre. Il soggetto cosiddetto "economicamente più forte" ancora oggi risulta essere prioritariamente quello maschile, e quindi è tenuto ad erogare l'assegno di mantenimento, sia che a beneficiarne siano i figli o la moglie. La donna risulta invece obbligata solo per il 2,2 per cento dei casi nei confronti dei figli e per il 5,3 per cento nei confronti del marito. L'importo medio mensile del sostentamento economico che vede i figli in qualità di beneficiari è pari a 396,36 euro nelle separazioni e a 350,24 euro nei divorzi, ma scende rispettivamente a 261,72 euro e a 240,32 euro nel caso in cui sia la madre ad erogarlo. Quest'ultimo aspetto del quadro statistico che si è delineato riveste notevole interesse in quanto è noto sia agli operatori del settore, sia all'opinione pubblica che il prolungarsi oltre misura dei procedimenti di separazione e di divorzio è imputabile, in moltissimi casi, alle difficoltà dei coniugi di addivenire ad un accordo in ordine agli aspetti economici.
        Da questo punto di vista, il dibattito che ha luogo da tempo in seno alla società civile circa la riduzione dei tempi dei procedimenti di separazione e di divorzio, senza un ampliamento della flessibilità rappresentata dalle opzioni di accordi prematrimoniali, rischia di non offrire un approccio esaustivo alla questione.
        E' necessario, infatti, percorrere anche direzioni che si ispirano a consolidate esperienze normative di alcuni Paesi oltreoceano, ma anche appartenenti al nord Europa inserendo nel nostro codice civile la possibilità di stipulare cosiddetti "patti prematrimoniali". Una ricerca di Francesco Salimbeni "Vecchi e nuovi attentati alla libertà" (2002), pubblicata dalla Fondazione Luigi Einaudi, definisce tali patti come quegli accordi di diritto privato per i quali i futuri coniugi intendono regolare anticipatamente vari aspetti della loro unione, tra cui l'ipotesi di crisi della stessa e le relative conseguenze economiche che ne potrebbero derivare per entrambe le parti.
        Si tratta pertanto di un istituto essenzialmente liberale, consuetudinario in molti Paesi avanzati, ma non contemplato nel nostro ordinamento. In Italia il matrimonio è tecnicamente un "atto complesso", nel senso che, per il suo perfezionamento, necessita che la volontà dei nubendi sia integrata da quella dell'ufficiale dello stato civile. Tuttavia, nel caso di crisi dell'unione coniugale, i rapporti tra i coniugi sono regolati attraverso il procedimento di separazione, consensuale o giudiziale, che si conclude con la omologazione da parte del giudice. Non esiste attualmente, cioè, la possibilità di regolamentare ex ante, e in modo vincolante per il futuro, alcune condizioni nell'ipotesi della fine del matrimonio.
        La nostra dottrina civilistica ha discusso circa l'ammissibilità di simili pattuizioni prematrimoniali e diverse opinioni autorevoli si sono pronunciate in favore di essa. In proposito il giurista Pietro Rescigno nell'articolo "Il diritto di famiglia ad un ventennio della riforma" (Rivista di diritto civile, I/98) ha condivisibilmente affermato che "(...) deve condividersi la propensione liberale circa l'ammissibilità di un accordo che preceda la creazione del vincolo: come la possibilità di risoluzione non incide sulla perfezione di un legame visto in termini di stabilità, ancor più si giustifica che sul terreno patrimoniale si appresti il regolamento preventivo di una crisi prefigurata come evento possibile". In tal modo, è stata respinta l'antica concezione cosiddetta "istituzionale", che ravvisava una "autonomia limitata" dei privati.
        Da queste premesse concettuali si è approdati all'idea del contratto tra coniugi in materia familiare come strumento che, al di fuori degli effetti inderogabili previsti per i negozi tipici, disciplini gli interessi delle parti meritevoli di tutela. Come ha sostenuto il giurista Ceccherini, ne "I rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia e nel fallimento" (1996): "(...) Il ricorso dei coniugi al meccanismo contrattuale obbedisce all'esigenza di ricercare all'interno del nostro sistema una via alternativa all'intervento del giudice. Questa nuova soluzione si giustifica e si rende opportuna proprio in vista degli ostacoli e in considerazione dei limiti che l'applicazione della norma positiva può incontrare nel momento in cui una programmazione per il futuro dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi non è più rinviabile. Rimettere alla libera iniziativa e alla scelta consapevole degli interessati la determinazione di necessità e di aspettative concrete è una prassi che deve essere incoraggiata. E non solo perché non minaccia valori e princìpi degni di protezione. Ma anche per la considerazione che il contratto potrebbe tutelare in maniera più efficiente quel coniuge che, trovandosi in condizione di minore forza morale ed economica, ha il diritto di contare almeno su di un'attribuzione patrimoniale o su un obbligo assunto spontaneamente dalla controparte".
        Se la dottrina, dunque, è giunta ad ammettere la figura del contratto matrimoniale, trovando per essa un fondamento giuridico nel nostro ordinamento, solo di recente la giurisprudenza ha compiuto alcuni passi in tale direzione.
        In particolare, nell'ultimo decennio, è emerso un orientamento giurisprudenziale che tende a riconoscere validità ad accordi tra coniugi fuori dall'ambito istituzionale dei procedimenti definitori delle crisi coniugali, superandosi l'interpretazione secondo cui gli accordi di separazione dovrebbero trovare la loro sede naturale nel processo. Con la sola eccezione dei diritti e dei doveri inderogabili scaturenti dal matrimonio (articolo 160 del codice civile), si è così stabilito che le parti "possono incidere sulle clausole fatte oggetto di omologazione" e il patto modificativo "trova fondamento nell'articolo 1322 del codice civile, essendo pienamente rispondente ai princìpi del diritto di famiglia il fatto che le dinamiche dell'accordo fra i coniugi separati siano anzitutto governabili dall'intesa e dal senso di responsabilità dei medesimi" (Cassazione 22 gennaio 1994, n. 657).
        La giurisprudenza, pertanto, sempre più spesso riconosce la rilevanza del principio fondamentale dell'autonomia privata, costituzionalmente garantito, anche nell'ambito del diritto di famiglia. Il principio generale dell'autonomia contrattuale, di cui all'articolo 1322 del codice civile, è stato esteso anche agli accordi tra i coniugi, salvo il limite dei diritti inderogabili, come specificato. Con sempre maggiore frequenza si ammette che i futuri sposi regolino in via preventiva i loro rapporti, e ciò nella consapevolezza che, in tale modo, possono meglio evitarsi successive incomprensioni o, comunque, nel caso di crisi irreparabili, si possa giungere ad una soluzione più serena e veloce della controversia, senza che le parti siano costrette a feroci liti giudiziarie, magari al solo fine di ottenere vantaggi economici e materiali.
        In questo contesto è necessario sottolineare che il principio ispiratore della proposta di legge è la tutela del superiore interesse dei figli minori o disabili di maggiore età che possano trovarsi coinvolti in tali contesti.
        Senza contare che il fenomeno evidenziatosi negli ultimi anni di forte "mobilità matrimoniale" porta ad affrontare il nodo critico della tutela dei figli nel caso che i genitori contraggano più matrimoni. Si ritiene pertanto che siano i tempi stessi a richiedere al Parlamento di affrontare questa problematica, rivelando un'analoga sensibilità a quella che ha caratterizzato la più recente dottrina e giurisprudenza, interpretando i mutamenti intervenuti nei costumi e negli usi della società e formulando una qualificazione giuridica di tali fenomeni, cui consegue una tutela più efficace e concreta dei coniugi e dei loro figli.




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