XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4563




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 162 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 160, è consentita, ai soggetti di cui allo stesso articolo, la stipula di convenzioni di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'articolo 1322".



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