XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4563
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 162 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 160, è
consentita, ai soggetti di cui allo stesso articolo, la
stipula di convenzioni di natura patrimoniale prima della
celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'articolo 1322".