XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4558
Onorevoli Colleghi! - La legge 17 ottobre 1967, n. 974,
recante norme in materia di trattamento pensionistico dei
congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato
vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti
dei caduti per cause di servizio, dispone che ai congiunti dei
militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o
deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in
dette azioni, nonché ai congiunti dei militari caduti per
causa di servizio o deceduti per infermità contratta o
aggravata per causa di servizio, sia attribuita la pensione
privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste
dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.
Dà, inoltre, facoltà agli aventi causa di optare per
l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre
leggi.
Tali disposizioni sono estese anche ai congiunti dei
dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle
circostanze di cui al primo comma.
Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, all'articolo 92, dispone in materia di trattamento
privilegiato di reversibilità che, quando la morte del
dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da
fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione
privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle
disposizioni in materia di pensioni di guerra e che
l'applicazione di tale disposizione comprende anche gli eventi
anteriori alla cessazione della guerra 1940-1945, confermando
e rafforzando il già citato orientamento legislativo.
Oltre a ciò, l'articolo 93 del citato testo unico dispone
per tre anni dalla data del decesso la corresponsione nei
confronti della vedova e degli orfani minorenni del grande
invalido di un trattamento speciale di reversibilità di
importo pari a quello della pensione di 1^ categoria e
dell'assegno complementare previsto dall'articolo 101 del
medesimo testo unico, oltre agli aumenti di integrazione di
cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque
sia la causa del decesso.
Pertanto, decorso il periodo di trattamento speciale, alla
vedova o all'avente causa del caduto o del grande invalido per
servizio restano le seguenti possibilità:
1) la pensione privilegiata nella misura e alle
condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni
di guerra (pensione di reversibilità di guerra);
2) la pensione di reversibilità ordinaria.
All'esposto inquadramento normativo, dopo gli anni '70,
causa la progressione legislativa sulle vittime del dovere, si
aggiungono diverse varianti, tutte circoscritte al settore del
personale militare, militarizzato e Corpi equiparati, che
hanno inciso su determinati aspetti della pensione di
reversibilità, integrando la funzione, intesa quale base di
sostentamento dei bisogni della senescenza, con una
qualificazione indennitaria e risarcitoria in grado di
consentire alla famiglia dell'avente causa, generalmente in
piena fase evolutiva, di poter quanto meno soddisfare i
bisogni correnti.
Si è, così, inteso sovvenire, oltre al danno materiale
subìto con l'evento, intervenendo anche nei confronti della
parte più sensibile e vulnerabile dei superstiti: vedova ed
orfani del caduto e grandi invalidi per servizio militare ed
equiparato.
D'altronde, è ben evidente come i gravi incidenti nella
pubblica amministrazione e, in particolare, nelle Forze armate
e nei Corpi militarizzati, colpiscono quasi sempre il
personale più esposto, che si colloca nella fascia medio bassa
di età, generalmente con la famiglia nel pieno dello
sviluppo.
La contingenza economica ha impedito un inquadramento
generalizzato del sistema, costringendo il legislatore a
procedere gradualmente, così oggi, oltre alle citate
disposizioni di carattere generale (legge 17 ottobre 1967, n.
974, e testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), si aggiungono diverse
norme in materia riferite a settori specifici:
a) con la legge 3 giugno 1981, n. 308, è stato
riconosciuto al militare e al militarizzato in servizio
obbligatorio di leva, deceduto o divenuto invalido per effetto
di ferite o di lesioni riportate in servizio di ordine
pubblico o in servizio di guardia ad infrastrutture civili e
militari, lo status di vittima del dovere;
b) la Corte costituzionale, con sentenza 4-11
luglio 1989, n. 387, ha disposto l'esenzione fiscale sulla
pensione privilegiata del militare di leva, in quanto
tabellare (non dipendente da reddito da lavoro retribuito,
bensì innestata su un rapporto di servizio obbligatorio con
funzione di risarcimento del danno subito);
c) con la legge 8 agosto 1991, n. 261, si esenta
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) la
pensione del militare, divenuto invalido durante il servizio
obbligatorio di leva per effetto di ferite o di lesioni
riportate durante tale periodo (infortuni subiti entro i
limiti del presidio militare durante l'intero arco delle 24
ore, incluso il periodo della libera uscita, con esclusione
degli infortuni per dolo o per colpa grave del militare),
estendendo a tali soggetti il trattamento spettante al
militare vittima del dovere;
d) l'allora Ministero delle finanze, con circolare
21 maggio 1991, n. 21, ha attribuito valenza risarcitoria al
trattamento di pensione privilegiata ordinaria spettante
rispettivamente al sottotenente ed al sergente in servizio di
leva, in quanto il servizio militare obbligatorio, anche se
adempiuto come ufficiale o sottufficiale, si fonda sempre su
un rapporto di tipo coattivo, identico a quello del militare
di leva, pertanto la pensione, a prescindere che sia o meno
tabellare, va comunque esentata dall'IRPEF;
e) con circolare 10 febbraio 1997, n. 740,
l'allora Ministero di grazia e giustizia, ha riconosciuto al
personale in servizio obbligatorio di leva impiegato come
militarizzato, con pensione privilegiata ordinaria o
tabellare, deceduto o invalido per l'effetto di ferite o di
lesioni riportate in servizio, l'esenzione dall'IRPEF sulla
pensione, in quanto si fonda su un rapporto di servizio di
tipo coattivo;
f) la legge 23 novembre 1998, n. 407, riconosce al
"personale militare ed assimilato grande invalido vittima del
dovere" l'esenzione dall'IRPEF sul trattamento di pensione
privilegiata diretta;
g) con le proposte di legge atti Camera nn. 1649 e
1752, in avanzata fase di discussione presso la Commissione
difesa della Camera dei deputati, si propongono due
innovazioni nei confronti del personale militare deceduto in
servizio o divenuto grande invalido per servizio:
1) estensione nei confronti del coniuge e dei figli
del grande invalido e del caduto per servizio degli stessi
benefìci previsti per le vittime del dovere in materia di
collocamento al lavoro;
2) estensione alla vedova e agli orfani del caduto per
servizio dello stesso trattamento previsto per la vittima del
dovere (liquidazione del trattamento pensionistico spettante
al dipendente pari grado in attività di servizio, con
riliquidazione degli aumenti corrisposti al personale in
attività di servizio).
La presente panoramica riassuntiva pone in risalto alcuni
punti fondamentali.
Il legislatore ha sempre espresso una volontà di tutela
nei confronti dell'attività del personale militare, a priori
eliminando ogni possibile dicotomia tra comparti civili,
militari e militarizzati, con l'attribuzione delle norme in
materia di grave invalidità per servizio a tutti i dipendenti
dello Stato, in considerazione che, anche se la grave
invalidità e i decessi per fatti di servizio coinvolgono per
oltre il 90 per cento il personale militare e militarizzato,
ciò non sta a significare un diverso coinvolgimento da parte
del personale in servizio civile, ugualmente esposto anche se
in misura minore.
La legislazione in materia ha soltanto risentito della
crescente stretta economica, esprimendosi ultimamente per
settori, di fatto sperequati nei confronti delle effettive
necessità, con la promulgazione di provvedimenti parziali e
inadeguati rispetto alle esigenze, intervenendo ogni volta
sull'onda di una spinta emotiva che alla fine non giova
neanche ai soggetti direttamente interessati.
Tutto questo, infatti, ha portato e porta macroscopiche,
inconcepibili diversità di trattamenti nell'ambito della
stessa categoria, sia in materia pensionistica, sia in materia
di assegni, sia per le cure, sia anche per imposizione
fiscale, da cui derivano condizioni economiche che oscillano
tra situazioni di equilibrio instabile e sacche di miseria e
di emarginazione.
Riferendoci, ad esempio, alla tassazione dell'IRPEF e
dando per scontata l'approvazione dei citati atti Camera nn.
1649 e 1752, tra i grandi invalidi per servizio risulterebbero
esenti i trattamenti di pensione privilegiata attribuiti alle
vittime del dovere e al personale militare e militarizzato
proveniente dal servizio di leva, pertanto, su poco più di
6.000 grandi invalidi per servizio dello Stato, è stata
indirettamente operata una vera e propria frattura tra
personale in tutto identico, penalizzando quello militare ed
equiparato grande invalido per servizio continuativo, che, pur
esposto al pari degli altri, vede il proprio trattamento
assoggettato ad IRPEF, diversamente da quello del militare e
del graduato in servizio di leva, paritario rispetto al
trattamento corrisposto alla vittima del dovere.
Penalizzazioni ingiustificate, rispetto ai rischi cui è
parimenti esposto tutto il personale indistintamente, sulla
base di motivazioni fiscali che paiono superabili con un
minimo di buona volontà, anche perché ristrette ad un numero
veramente esiguo di soggetti, quanti sono i grandi invalidi
viventi, quelli deceduti e i caduti.
Infine, si richiama la norma che, se non fosse per
l'intrinseca iniquità e per la tragicità delle situazioni che
di volta in volta determina, sembrerebbe di amara comicità e
al limite del sarcastico, che stabilisce la pensione di
reversibilità spettante all'avente causa del grande
invalido.
Sembra difficile crederci, eppure a questi soggetti, per
la massima parte donne, che per anni hanno accudito e
assistito con amore un "relitto" umano, cercando di portare
avanti tutta la famiglia, alla morte del coniuge, dopo un
triennio durante il quale viene mantenuto l'intero trattamento
di normale pensione, si vedono corrispondere la reversibilità
ordinaria, pari al 50 per cento, per di più assoggettato
all'IRPEF.
La vedova/o, una volta deceduto il dante causa e da parte
dello Stato assolto l'onere triennale di trattamento speciale
(100 per cento della sola voce pensione fruita dal grande
invalido deceduto), ottiene come riconoscimento la normale
pensione di reversibilità assoggettata all'IRPEF, anche nel
caso in cui il dante causa ne fosse stato esente. Così, vedove
di grandi invalidi, all'improvviso, dopo una vita sicuramente
non facile, fatta di amore, di incoraggiamento e di sostegno
nei confronti di un "relitto" umano, vengono completamente
dimenticate da uno Stato, che nega anche quel minimo di
riconoscimento che dovrebbe essere loro attribuito sul piano
morale, quanto meno per la funzione sussidiaria espletata nei
confronti del grande invalido.
Se tutte le famiglie (vedove e orfani) si
disinteressassero del grande invalido convivente, non sappiamo
veramente cosa potrebbe accadere!
E' pur vero che tale apporto è fatto d'amore e d'affetto e
che mai verrebbe meno, a prescindere dall'esistenza o meno di
un qualsiasi riconoscimento tangibile; proprio per questo
sembra ancora più stridente il comportamento di completo
distacco ed insensibilità da parte dello Stato.
Considerato il numero dei grandi invalidi e delle vedove,
non sembra difficile risolvere la descritta situazione.
Infine, si sottopone all'attenzione dei colleghi la
condizione di disagio in cui si trovano i grandi invalidi per
servizio militare di leva obbligatoria, cui viene assegnata
una pensione tabellare, di minimo importo, mentre dovrebbe
essere loro corrisposto lo stesso trattamento di pensione base
dovuto al personale in servizio militare volontario, cui
aggiungere, caso per caso, il trattamento di indennità
integrativa speciale sin qui maturato.
Più volte l'allora Ministero del tesoro e attualmente il
Ministero dell'economia e delle finanze è stato chiamato ad
una quantificazione di onere, per poter affrontare un
provvedimento del genere, per la difficoltà di reperire il
dato numerico delle partite di pensione delle vedove dei
grandi invalidi; ogni volta sono state ottenute risposte
evasive e dilatorie.
La situazione non è degna di uno Stato civile, al quale
tutti noi ci onoriamo di appartenere. In nome di tale
appartenenza è stato elaborata la proposta di legge,
nell'intento di obbligare il Tesoro a fornire i dati tecnici
necessari a quantificare l'onere complessivo, nell'intento di
poter formulare una proposta con dati di concretezza.