XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4558
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La pensione privilegiata ordinaria del personale
militare e civile dello Stato grande invalido per servizio è
corrisposta in misura pari al 100 per cento dell'ultimo
stipendio o paga percepiti in attività di servizio, esentati
dalla corresponsione della prevista aliquota dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, che si aggiunge alla pensione
quale parte integrante.
Art. 2.
1. Il terzo comma dell'articolo 92 del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal
seguente:
"E' data facoltà agli aventi causa di optare per il
trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute
negli articoli da 81 a 91. In tale caso le aliquote di cui al
primo comma dell'articolo 88 si applicano, con il minimo del
100 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima
categoria e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche".
Art. 3.
1. Il trattamento della pensione militare tabellare
conseguito dall'invalido per servizio militare di leva
obbligatoria di prima categoria, con o senza assegni di
superinvalidità, non può essere inferiore, dedotto l'importo
dell'assegno per indennità integrativa speciale, al
corrispondente importo della pensione conseguito dal pari
grado in servizio di leva volontario divenuto parimenti
invalido di prima categoria.
Art. 4.
1. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, il trattamento di cui all'articolo 3 è
corrisposto agli aventi diritto nella misura del 10 per cento
dell'importo a regime.
2. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di cui
al comma 1, sulla base delle domande presentate dagli aventi
diritto, sono apportate le opportune variazioni di bilancio e
stanziate in bilancio le somme occorrenti per la
corresponsione agli aventi titolo, durante il secondo anno di
applicazione della presente legge, dei trattamenti di cui alla
presente legge nella misura del 50 per cento dell'importo a
regime.
3. A decorrere dal terzo anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i trattamenti di cui
alla presente legge sono corrisposti nella misura del 100 per
cento dell'importo a regime.