XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4558




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La pensione privilegiata ordinaria del personale militare e civile dello Stato grande invalido per servizio è corrisposta in misura pari al 100 per cento dell'ultimo stipendio o paga percepiti in attività di servizio, esentati dalla corresponsione della prevista aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si aggiunge alla pensione quale parte integrante.


Art. 2.

        1. Il terzo comma dell'articolo 92 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

            "E' data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli da 81 a 91. In tale caso le aliquote di cui al primo comma dell'articolo 88 si applicano, con il minimo del 100 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".


Art. 3.

        1. Il trattamento della pensione militare tabellare conseguito dall'invalido per servizio militare di leva obbligatoria di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, non può essere inferiore, dedotto l'importo dell'assegno per indennità integrativa speciale, al corrispondente importo della pensione conseguito dal pari grado in servizio di leva volontario divenuto parimenti invalido di prima categoria.

Art. 4.

        1. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di cui all'articolo 3 è corrisposto agli aventi diritto nella misura del 10 per cento dell'importo a regime.
        2. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di cui al comma 1, sulla base delle domande presentate dagli aventi diritto, sono apportate le opportune variazioni di bilancio e stanziate in bilancio le somme occorrenti per la corresponsione agli aventi titolo, durante il secondo anno di applicazione della presente legge, dei trattamenti di cui alla presente legge nella misura del 50 per cento dell'importo a regime.
        3. A decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti di cui alla presente legge sono corrisposti nella misura del 100 per cento dell'importo a regime.



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