XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4557




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione crea inevitabilmente l'imbarazzo di chi deve esaminare continuamente provvedimenti destinati ad una categoria di cittadini cui il Parlamento deve riguardo e attenzione.
        Si tratta di personale dello Stato, mutilato e invalido per causa di servizio alle dipendenze delle Forze armate, dei Corpi militarmente ordinati, della Polizia di Stato, dei Ministeri e degli enti locali, che ha perduto durante il servizio e per causa di esso l'integrità fisica nelle forme più gravi. Tra questi, in particolare, ritengo che la riconoscenza nostra e dell'intero Paese debba andare ai superinvalidi, ovvero quelli che necessitano di assistenza permanente, non essendo in grado di svolgere autonomamente i normali atti quotidiani della vita.
        Ormai, gli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per causa di servizio sono, a norma della legge 29 gennaio 1987, n. 13, equiparati e stabilmente agganciati ai corrispondenti importi degli omologhi assegni corrisposti a grandi invalidi e a vittime civili di guerra. Con tale legge si è inteso porre termine ad una situazione che da anni costringeva la categoria dei grandi invalidi per servizio ad una continua e incessante richiesta di adeguamenti nei confronti della legislazione in materia di assegni accessori per invalidità di guerra.
        Con ciò si è inteso chiudere il rincorrersi di adeguamenti che, iniziando soltanto dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sul riordino della pensionistica di guerra e proseguendo con la legge 26 gennaio 1980, n. 9, in materia di adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra, con la legge 2 maggio 1984, n. 111, dovrebbe terminare con la citata legge 29 gennaio 1987, n. 13, che sancisce definitivamente il diritto dei grandi invalidi per servizio alla parità di importo con gli omologhi assegni accessori annessi alla pensionistica di guerra, trattandosi di invalidità identiche, quanto a diagnosi e a classificazione delle infermità; orientamento consolidato dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422, e, ultimamente, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, che hanno legiferato insieme per grandi invalidi di guerra e per servizio.
        Non sempre, però, il Parlamento ha potuto tenere nella debita considerazione tale equiparazione per questioni indipendenti dalla volontà di operare o meno in un contesto unitario, comprensivo di entrambe le categorie.
        Nella fattispecie, richiamo la legge 18 agosto 2000, n. 236, in materia di pensioni di guerra, che trasferisce in un assegno di superinvalidità non reversibile gli importi degli assegni di integrazione per assistenza e accompagnamento, limitatamente ai soli grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, comprensivo delle modificazioni e integrazioni recate fino ad oggi da disposizioni successive.
        Pertanto, la presente proposta di legge tende a ristabilire, nello spirito della legge 29 gennaio 1987, n. 13, un equilibrio tra gli assegni accessori annessi alle due normative, peraltro senza alcun onere aggiuntivo e conservando identità agli assegni accessori annessi alle omologhe normative, in materia di grandi invalidi di guerra e per servizio.
        La questione che oggi si pone venne sollevata già durante i lavori parlamentari della XIII legislatura nella Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, nella seduta del 22 giugno 2000 durante la discussione delle proposte di legge, atti Camera nn. 7075, 5431, 5465 e 5693, recanti "Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra", dal relatore del provvedimento, onorevole Renzo Innocenti, che in quell'occasione fece rilevare alla Commissione come il proposto assegno unico di superinvalidità coinvolgesse anche le proposte di legge atto Camera n. 5995 e abbinate e che si sarebbe ripercosso anche sull'impianto di tali proposte (estratto dal verbale della Commissione "Si sofferma quindi sull'articolo 3, che istituisce un unico assegno di "superinvalidità", quale assegno non reversibile che va a sostituire i precedenti "assegni di integrazione", spettanti in sostituzione degli accompagnatori, e le altre forme di integrazione previste dalla legge n. 422 del 1990. Ricorda che la XI Commissione ha avviato l'esame di alcune proposte di legge, n. 5995 ed abbinate, che intervengono sui trattamenti per i grandi invalidi per servizio. Pertanto l'approvazione dell'articolo 3 del provvedimento in esame è destinata a ripercuotersi anche sull'impianto delle proposte di legge n. 5995 ed abbinate").
        Ritengo che tre anni siano un tempo sufficiente per rendere giustizia ad una così benemerita categoria, accogliendo la richiesta per una rapida approvazione di questo provvedimento che non dovrebbe comportare difficoltà di sorta, in quanto costituito da un unico articolo, tra l'altro privo di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e senza altri impedimenti
        Il Parlamento aveva ancora successivamente riesaminato tale esigenza durante l'esame delle proposte di legge che hanno portato alla approvazione della legge 27 dicembre 2002, n. 288; però, per venire incontro sollecitamente ad obbiettive necessità di assistenza nei confronti dei più gravi, ha deciso di semplificare, stralciando l'articolo 3 della citata proposta di legge con l'intento di discuterlo non appena se ne fosse ripresentata l'opportunità.
        Sulla scia delle precedenti leggi di adeguamento ed equiparazione tra gli assegni accessori attribuiti alle due categorie, entrambe meritevoli di pari dignità e considerazione, e nel rispetto degli intenti che hanno consentito lo stralcio dell'articolo 3 dalle proposte di legge, discusse e successivamente promulgate come legge dello Stato 27 dicembre 2002, n. 288, ritenendo di interpretare una concorde volontà già manifestata al riguardo da tutte le parti politiche, confido in un sollecito accoglimento della presente proposta di legge, costituita da un unico articolo e priva di oneri finanziari.




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