XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4557
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si
sottopone alla vostra attenzione crea inevitabilmente
l'imbarazzo di chi deve esaminare continuamente provvedimenti
destinati ad una categoria di cittadini cui il Parlamento deve
riguardo e attenzione.
Si tratta di personale dello Stato, mutilato e invalido
per causa di servizio alle dipendenze delle Forze armate, dei
Corpi militarmente ordinati, della Polizia di Stato, dei
Ministeri e degli enti locali, che ha perduto durante il
servizio e per causa di esso l'integrità fisica nelle forme
più gravi. Tra questi, in particolare, ritengo che la
riconoscenza nostra e dell'intero Paese debba andare ai
superinvalidi, ovvero quelli che necessitano di assistenza
permanente, non essendo in grado di svolgere autonomamente i
normali atti quotidiani della vita.
Ormai, gli assegni accessori annessi alle pensioni dei
grandi invalidi per causa di servizio sono, a norma della
legge 29 gennaio 1987, n. 13, equiparati e stabilmente
agganciati ai corrispondenti importi degli omologhi assegni
corrisposti a grandi invalidi e a vittime civili di guerra.
Con tale legge si è inteso porre termine ad una situazione che
da anni costringeva la categoria dei grandi invalidi per
servizio ad una continua e incessante richiesta di adeguamenti
nei confronti della legislazione in materia di assegni
accessori per invalidità di guerra.
Con ciò si è inteso chiudere il rincorrersi di adeguamenti
che, iniziando soltanto dal testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sul riordino della
pensionistica di guerra e proseguendo con la legge 26 gennaio
1980, n. 9, in materia di adeguamento delle pensioni dei
mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa
prevista per le pensioni di guerra, con la legge 2 maggio
1984, n. 111, dovrebbe terminare con la citata legge 29
gennaio 1987, n. 13, che sancisce definitivamente il diritto
dei grandi invalidi per servizio alla parità di importo con
gli omologhi assegni accessori annessi alla pensionistica di
guerra, trattandosi di invalidità identiche, quanto a diagnosi
e a classificazione delle infermità; orientamento consolidato
dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422, e, ultimamente, dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 288, che hanno legiferato insieme
per grandi invalidi di guerra e per servizio.
Non sempre, però, il Parlamento ha potuto tenere nella
debita considerazione tale equiparazione per questioni
indipendenti dalla volontà di operare o meno in un contesto
unitario, comprensivo di entrambe le categorie.
Nella fattispecie, richiamo la legge 18 agosto 2000, n.
236, in materia di pensioni di guerra, che trasferisce in un
assegno di superinvalidità non reversibile gli importi degli
assegni di integrazione per assistenza e accompagnamento,
limitatamente ai soli grandi invalidi di guerra affetti dalle
invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e
4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e
2), della tabella E annessa al citato testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, comprensivo delle modificazioni e
integrazioni recate fino ad oggi da disposizioni
successive.
Pertanto, la presente proposta di legge tende a
ristabilire, nello spirito della legge 29 gennaio 1987, n. 13,
un equilibrio tra gli assegni accessori annessi alle due
normative, peraltro senza alcun onere aggiuntivo e conservando
identità agli assegni accessori annessi alle omologhe
normative, in materia di grandi invalidi di guerra e per
servizio.
La questione che oggi si pone venne sollevata già durante
i lavori parlamentari della XIII legislatura nella Commissione
lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, nella
seduta del 22 giugno 2000 durante la discussione delle
proposte di legge, atti Camera nn. 7075, 5431, 5465 e 5693,
recanti "Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra",
dal relatore del provvedimento, onorevole Renzo Innocenti, che
in quell'occasione fece rilevare alla Commissione come il
proposto assegno unico di superinvalidità coinvolgesse anche
le proposte di legge atto Camera n. 5995 e abbinate e che si
sarebbe ripercosso anche sull'impianto di tali proposte
(estratto dal verbale della Commissione "Si sofferma quindi
sull'articolo 3, che istituisce un unico assegno di
"superinvalidità", quale assegno non reversibile che va a
sostituire i precedenti "assegni di integrazione", spettanti
in sostituzione degli accompagnatori, e le altre forme di
integrazione previste dalla legge n. 422 del 1990. Ricorda che
la XI Commissione ha avviato l'esame di alcune proposte di
legge, n. 5995 ed abbinate, che intervengono sui trattamenti
per i grandi invalidi per servizio. Pertanto l'approvazione
dell'articolo 3 del provvedimento in esame è destinata a
ripercuotersi anche sull'impianto delle proposte di legge n.
5995 ed abbinate").
Ritengo che tre anni siano un tempo sufficiente per
rendere giustizia ad una così benemerita categoria,
accogliendo la richiesta per una rapida approvazione di questo
provvedimento che non dovrebbe comportare difficoltà di sorta,
in quanto costituito da un unico articolo, tra l'altro privo
di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e senza
altri impedimenti
Il Parlamento aveva ancora successivamente riesaminato
tale esigenza durante l'esame delle proposte di legge che
hanno portato alla approvazione della legge 27 dicembre 2002,
n. 288; però, per venire incontro sollecitamente ad obbiettive
necessità di assistenza nei confronti dei più gravi, ha deciso
di semplificare, stralciando l'articolo 3 della citata
proposta di legge con l'intento di discuterlo non appena se ne
fosse ripresentata l'opportunità.
Sulla scia delle precedenti leggi di adeguamento ed
equiparazione tra gli assegni accessori attribuiti alle due
categorie, entrambe meritevoli di pari dignità e
considerazione, e nel rispetto degli intenti che hanno
consentito lo stralcio dell'articolo 3 dalle proposte di
legge, discusse e successivamente promulgate come legge dello
Stato 27 dicembre 2002, n. 288, ritenendo di interpretare una
concorde volontà già manifestata al riguardo da tutte le parti
politiche, confido in un sollecito accoglimento della presente
proposta di legge, costituita da un unico articolo e priva di
oneri finanziari.