XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4557




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invaliditā di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, si applicano le norme previste dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236.
        2. All'assegno di superinvaliditā previsto dal comma 1 del presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.



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