XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4557
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai grandi invalidi per servizio affetti dalle
invaliditā di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e
4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e
2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, si applicano le norme previste
dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236.
2. All'assegno di superinvaliditā previsto dal comma 1 del
presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo
1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.