XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4556
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della legge 17
ottobre 1967, n. 974, consente ai congiunti del personale
militare e civile dello Stato caduto per servizio o deceduto
per infermità contratta o aggravata per causa di servizio
l'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria nella
misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in
materia di pensioni di guerra, trattamento peraltro confermato
dall'articolo 92 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Con tale articolo, infatti, si dispone nei confronti dei
congiunti del dipendente deceduto in conseguenza di infermità
o di lesioni causate da fatti di servizio, l'attribuzione
della pensione privilegiata nella misura e alle condizioni
previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra,
dando facoltà agli aventi diritto di optare, in alternativa,
per il trattamento di reversibilità ordinaria (articolo 88 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), con cui vengono
attribuite al coniuge superstite ed agli orfani quote
percentuali del trattamento base.
In caso di opzione per il trattamento di reversibilità
ordinaria la vedova e gli orfani dell'invalido di prima
categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto
per cause diverse da quelle che hanno determinato
l'invalidità, a norma sempre del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
conseguono, per la durata di tre anni dal decesso del dante
causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della
pensione di prima categoria e dell'assegno complementare
secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 93 e
101 del citato testo unico, oltre agli aumenti di integrazione
di cui all'articolo 106, relativamente ai figli minorenni,
qualunque sia la causa del decesso.
Al termine della corresponsione del trattamento speciale
triennale comincia a decorrere la normale pensione
privilegiata di reversibilità.
Quanto esposto è relativo alla pensione spettante alla
vedova e agli orfani del grande invalido, mentre per i
trattamenti accessori diretti di invalidità si è proceduto nel
tempo attraverso la progressiva assimilazione tra trattamenti
accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio e
corrispondenti dei grandi invalidi di guerra, sulla base delle
iniziali direttive legislative (legge 15 luglio 1950, n. 539,
e legge 3 aprile 1958, n. 474).
Infatti, già la legge 26 gennaio 1980, n. 9, recante
"Adeguamento delle pensioni dei mutilati e invalidi per
servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di
guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915",
stabiliva per la classificazione delle mutilazioni e infermità
dipendenti da causa di servizio ordinario parametri analoghi a
quelli seguiti per la determinazione delle infermità contratte
per causa di guerra, nel contempo estendendo ai titolari di
pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per
lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza
assegno di superinvalidità, la qualifica di "grande invalido
per servizio", in analogia a quella già esistente di "grande
invalido di guerra".
Con la legge 2 maggio 1984, n. 111, gli importi degli
assegni accessori diretti venivano adeguati nella misura del
60 per cento a quelli dei corrispondenti assegni annessi alle
pensioni di guerra, mediante l'attribuzione di un assegno
aggiuntivo di adeguamento, da determinare ogni triennio con
decreto del Ministero del tesoro; infine, con la legge 29
gennaio 1987, n. 13, ai grandi invalidi per servizio, gli
assegni accessori diretti venivano attribuiti nelle stesse
misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti
assegni previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra
dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, disposizione
successivamente confermata dalla legge 10 ottobre 1989, n.
342, con la quale viene ribadito che detto trattamento e
computo dell'assegno sono esclusivi e peculiari dei grandi
invalidi di guerra e per servizio.
In definitiva, con tale legge si concede al grande
invalido per servizio, relativamente agli assegni accessori
diretti, la parità di trattamento rispetto al grande invalido
di guerra (possibilità di cumulare con la pensione di guerra
anche il trattamento accessorio nella stessa misura e alle
stesse condizioni previste per i grandi invalidi di guerra)
così sancendo la corrispondenza esistente tra menomazioni e
compensazioni quanto a pensioni, cure ed assegni diretti
dovuti ai grandi invalidi di guerra e per servizio.
Il legislatore, nell'assunto che la grave invalidità per
servizio è peculiare del personale appartenente ai Corpi e ai
reparti militari e militarizzati dello Stato, a causa dei
mezzi, degli armamenti, delle modalità d'impiego operative e
addestrative del personale militare e militarizzato, come per
altro evidenzia la provenienza dei grandi invalidi per
servizio, per il 90 per cento dal personale militare e per il
residuo 10 per cento dai restanti comparti del pubblico
impiego, ha ritenuto inutili ulteriori differenziazioni,
sostanzialmente inique nei confronti degli esclusi, in
particolare nell'assunto del rischio cui anche il dipendente
civile dello Stato può trovarsi esposto - per motivi estranei
alla sua volontà e alla mansione specifica - con traumatismi e
gravi esiti invalidanti. Infatti, la stessa legge 10 ottobre
1989, n. 342, recante "Adeguamento automatico degli assegni
accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi
per servizio", nel circoscrivere il provvedimento a dette
categorie, ne evidenzia l'attribuzione a tutti i grandi
invalidi per servizio.
Il legislatore ha così riconosciuto per le più rilevanti
menomazioni e invalidità la sostanziale parità di trattamento
tra grandi invalidi di guerra e per servizio, consentendo alle
gravi invalidità per causa di servizio rispetto alle omologhe
invalidità per causa di guerra il raggiungimento di una
sostanziale e assoluta analogia, attraverso la concessione per
invalidità identiche di pensioni ed assegni risarcitori, in
tutto omologhi sia per "criteri di valutazione delle
infermità", che per corrispondenza di importi.
A tale criterio sfugge, purtroppo, l'assegno supplementare
attribuito alla vedova del grande invalido di guerra, pari al
50 per cento dell'importo dell'assegno di superinvalidità
fruito in vita dal grande invalido, titolare del trattamento
pensionistico di guerra, purché abbia convissuto con il dante
causa e gli abbia prestato assistenza. Da tale omissione
rimane particolarmente svantaggiata la vedova del grande
invalido per servizio, nonostante le sia stata già
riconosciuta, in alternativa alla pensione di reversibilità
ordinaria, l'attribuzione della pensione "nella misura ed alle
condizioni previste per le pensioni di guerra" (legge 17
ottobre 1967, n. 974, articolo 1; testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, articolo 92), in quanto esclusa dalla corresponsione
dell'assegno supplementare, pur avendo - al pari della vedova
del grande invalido di guerra - convissuto e assistito in vita
il dante causa.
Di conseguenza, la quasi totalità delle vedove è costretta
ad optare per il trattamento di reversibilità ordinaria pari
in media al 50 per cento della pensione fruita in vita dal
grande invalido e soggetto ad imposta sul reddito dalle
persone fisiche. Trascorsi i tre anni di trattamento speciale
di reversibilità, la pensione della vedova del grande invalido
confluisce nel gruppo delle reversibilità ordinarie, soggetta
da questo momento a normale tassazione.
Pertanto, con la presente proposta di legge si chiede, in
virtù della analogia di trattamento esistente tra grandi
invalidi per causa di guerra e per servizio, come si è visto
in tutto omologhi e corrispondenti, dai criteri di valutazione
e classificazione delle infermità ai trattamenti pensionistici
e accessori, l'estensione dell'assegno supplementare, già
previsto per la vedova che ha convissuto ed assistito in vita
il grande invalido di guerra, alla vedova del grande invalido
per servizio.