XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4556




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla vedova del mutilato o invalido per servizio di 1^ categoria con assegno di superinvalidità è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E o riferiti alla medesima tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di cui in vita fruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare non costituisce reddito e compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.


Art. 2.

        1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 è stanziata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2004, da ripartire in misura percentuale tra gli aventi diritto. Il Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, compila l'elenco delle vedove dei grandi invalidi deceduti, titolari di assegno di superinvalidità, precisando il tipo e la lettera relativa alla superinvalidità, nonché il corrispondente importo percentuale dell'assegno spettante per il primo anno, e disponendo per gli anni successivi lo stanziamento necessario per la copertura a regime.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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