XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4556
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla vedova del mutilato o invalido per servizio di 1^
categoria con assegno di superinvalidità è liquidato, in
aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare
pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità,
previsti dalla tabella E o riferiti alla medesima tabella E,
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di cui in
vita fruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare non
costituisce reddito e compete purché la vedova abbia
convissuto con il dante causa e gli abbia prestato
assistenza.
Art. 2.
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 è stanziata la
somma di 3 milioni di euro per l'anno 2004, da ripartire in
misura percentuale tra gli aventi diritto. Il Ministero
dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, compila l'elenco delle
vedove dei grandi invalidi deceduti, titolari di assegno di
superinvalidità, precisando il tipo e la lettera relativa alla
superinvalidità, nonché il corrispondente importo percentuale
dell'assegno spettante per il primo anno, e disponendo per gli
anni successivi lo stanziamento necessario per la copertura a
regime.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.