XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4555
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni in Italia si è
assistito ad una variegata proliferazione delle forme di
vendita piramidali, in molti Paesi europei oggetto di pesanti
divieti legali, che mascherandosi nella più moderna variante
della vendita diretta, in particolar modo il multilevel
marketing, tramite l'uso di espedienti vari (dall'offerta
di un allettante posto di lavoro, alla promessa di facili
rendimenti finanziari o di esorbitanti sconti commerciali)
hanno estorto denaro a migliaia e migliaia di persone. Ogni
anno in Italia, secondo alcuni dati pubblicati dall'Adusbef,
vengono denunciate circa 39.000 truffe; in realtà si stima che
almeno 400.000 cittadini, vale a dire dieci volte in più di
quanto risulta dai dati ufficiali, non effettuano alcuna
denuncia, poiché l'attività di acquisizione di nuove posizioni
all'interno della piramide si svolge frequentemente in ambiti
amicali e parentali.
Tale fenomeno, oltre ad ingannare i partecipati
all'organizzazione, provoca indirettamente gravissime
conseguenze economiche per gli onesti operatori del
settore.
Risulta pertanto essenziale introdurre nella legislazione
italiana una normativa che contenga i requisiti di base che
caratterizzano l'attività di vendita diretta e che la
differenziano rispetto ai suoi fenomeni degenerativi inserendo
specifici articoli volti all'identificazione di queste
attività truffaldine. Lo scopo di tale normativa è quello di
impedire l'esercizio attraverso la previsione di un'adeguata
struttura sanzionatoria per coloro che promuovono o realizzano
simili attività.
La presente proposta di legge si compone di sette
articoli. Diversamente dalle precedenti, sono state previste
elevate misure sanzionatorie a carico di chi realizza e
promuove le attività oggetto di divieto, e la fissazione di
limiti di reddito più congrui per l'inclusione dell'attività
di incaricato alla vendita a domicilio nella modalità di
esercizio occasionale, nonché l'inserimento di un limite per
l'acquisto di materiali da dimostrazione assimilabili a
campionario.
Gli articoli 1 e 2 definiscono l'ambito di applicazione
della legge e disciplinano l'esercizio dell'attività di
vendita diretta a domicilio. Gli articoli 3 e 4 si riferiscono
all'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio e
al rapporto tra quest'ultimo e l'impresa affidante.
Il divieto di realizzare, organizzare o promuovere
operazioni o strutture di vendita piramidali e operazioni
quali "giochi", piani di sviluppo o "catene di S. Antonio", è
sancito dall'articolo 5, mentre l'articolo 6 contiene gli
elementi presuntivi, ovvero le circostanze che facilitano
l'individuazione delle attività vietate. L'articolo 7
stabilisce, infine, sanzioni di rilevante entità sia nella
misura che nella pena per coloro che realizzano e promuovono
tali attività, prevedendo misure accessorie volte ad impedire
la reiterazione, quali: l'interdizione dall'esercizio di
attività commerciali o industriali per la durata di cinque
anni, la pubblicazione del provvedimento con le modalità
dell'articolo 36 del codice penale e la comunicazione alle
associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
dei consumatori e degli utenti.