XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4555




        Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una variegata proliferazione delle forme di vendita piramidali, in molti Paesi europei oggetto di pesanti divieti legali, che mascherandosi nella più moderna variante della vendita diretta, in particolar modo il multilevel marketing, tramite l'uso di espedienti vari (dall'offerta di un allettante posto di lavoro, alla promessa di facili rendimenti finanziari o di esorbitanti sconti commerciali) hanno estorto denaro a migliaia e migliaia di persone. Ogni anno in Italia, secondo alcuni dati pubblicati dall'Adusbef, vengono denunciate circa 39.000 truffe; in realtà si stima che almeno 400.000 cittadini, vale a dire dieci volte in più di quanto risulta dai dati ufficiali, non effettuano alcuna denuncia, poiché l'attività di acquisizione di nuove posizioni all'interno della piramide si svolge frequentemente in ambiti amicali e parentali.
        Tale fenomeno, oltre ad ingannare i partecipati all'organizzazione, provoca indirettamente gravissime conseguenze economiche per gli onesti operatori del settore.
        Risulta pertanto essenziale introdurre nella legislazione italiana una normativa che contenga i requisiti di base che caratterizzano l'attività di vendita diretta e che la differenziano rispetto ai suoi fenomeni degenerativi inserendo specifici articoli volti all'identificazione di queste attività truffaldine. Lo scopo di tale normativa è quello di impedire l'esercizio attraverso la previsione di un'adeguata struttura sanzionatoria per coloro che promuovono o realizzano simili attività.
        La presente proposta di legge si compone di sette articoli. Diversamente dalle precedenti, sono state previste elevate misure sanzionatorie a carico di chi realizza e promuove le attività oggetto di divieto, e la fissazione di limiti di reddito più congrui per l'inclusione dell'attività di incaricato alla vendita a domicilio nella modalità di esercizio occasionale, nonché l'inserimento di un limite per l'acquisto di materiali da dimostrazione assimilabili a campionario.
        Gli articoli 1 e 2 definiscono l'ambito di applicazione della legge e disciplinano l'esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio. Gli articoli 3 e 4 si riferiscono all'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio e al rapporto tra quest'ultimo e l'impresa affidante.
        Il divieto di realizzare, organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita piramidali e operazioni quali "giochi", piani di sviluppo o "catene di S. Antonio", è sancito dall'articolo 5, mentre l'articolo 6 contiene gli elementi presuntivi, ovvero le circostanze che facilitano l'individuazione delle attività vietate. L'articolo 7 stabilisce, infine, sanzioni di rilevante entità sia nella misura che nella pena per coloro che realizzano e promuovono tali attività, prevedendo misure accessorie volte ad impedire la reiterazione, quali: l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per la durata di cinque anni, la pubblicazione del provvedimento con le modalità dell'articolo 36 del codice penale e la comunicazione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e degli utenti.




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