XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4555
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione).
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per vendita diretta a domicilio, la forma
speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e di
servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di
ordinativi d'acquisto presso il domicilio del consumatore
finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio,
di intrattenimento o di svago;
b) per incaricato alla vendita diretta a
domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione,
promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di
ordinativi d'acquisto presso privati consumatori per conto di
imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per impresa o imprese, l'impresa o le imprese
esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera
a).
2. Le disposizioni della presente legge, con l'eccezione
di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano
alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini
commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la
locazione di beni immobili.
Art. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta
a domicilio).
1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente
legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19,
20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di
commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
Art. 3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta
a domicilio).
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta
all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di
cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulta in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del medesimo
decreto legislativo n. 114 del 1998.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere
esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con
contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì
esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di
agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera
abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale,
purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di
carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito
annuo, derivante da tale attività, superiore a 1.000 euro. Il
primo periodo del presente comma cessa di avere applicazione a
decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale
l'importo previsto dal medesimo periodo è superato.
Art. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e
incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso
dell'incaricato).
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con
vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la
vendita diretta. All'incaricato alla vendita a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si
applicano gli accordi economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3,
l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere
liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con
relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per
iscritto. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere
l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e
4.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha
diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di
motivazione, inviando all'impresa una comunicazione, a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni
lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2.
In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e
spese i beni ed i materiali da dimostrazione eventualmente
acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione
dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da
questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato
all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a
domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto
di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni
commercializzati o distribuiti dall'impresa, ad eccezione dei
beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua
attività, nel limite di 1.000 euro, che per tipologia e
quantità sono assimilabili ad un campionario.
5. Nel caso in cui l'incarico sia rifiutato o revocato, il
tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è
ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3,
all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso
riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per
qualsiasi causa del rapporto con l'impresa, il diritto alla
restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione
dell'intero prezzo relativamente ai beni e ai materiali
integri eventualmente posseduti.
7. Nei confronti dell'incaricato della vendita diretta a
domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto
di servizi forniti, direttamente o indirettamente,
dall'impresa, non strettamente inerenti e necessari
all'attività commerciale in questione, e comunque non
proporzionati al volume dell'attività svolta.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve
attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita
stabilite dall'impresa. In caso contrario, egli è responsabile
dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate
rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo
periodo.
9. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha,
salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di
riscuotere il corrispettivo degli ordinativi d'acquisto che
hanno avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori
né di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
10. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle
provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare
esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di
corresponsione devono essere stabilite per iscritto.
Art. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali
e di giochi o catene).
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di
attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo
economico primario dei componenti la struttura si fonda sul
mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro
capacità di vendere o di promuovere la vendita di beni o di
servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti
la struttura.
2. E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione
di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo,
"catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di
guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre
persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce
all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Art. 6.
(Elementi presuntivi).
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di
una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti
circostanze:
a) l'eventuale obbligo del distributore o
dell'incaricato alle vendite reclutato di acquistare anche
dall'impresa organizzatrice ovvero da altro distributore od
incaricato alle vendite, una minima quantità di prodotti senza
diritto di restituzione o di rifusione del prezzo
relativamente ai beni ancora vendibili nel caso di mancata o
parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del distributore o
dell'incaricato alle vendite reclutato di corrispondere,
all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la
permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o
ad altro distributore o incaricato, una somma di denaro o
titoli di credito o altri valori mobiliari e benefìci
finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una
reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente
la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi
materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente
inerenti alla attività commerciale in questione e comunque non
proporzionati al volume dell'attività svolta;
d) il fatto che gli introiti dei componenti la
struttura ovvero dell'impresa organizzatrice siano
attribuibili in maggior misura ai corrispettivi di cui alle
lettere a), b), c), piuttosto che al ricavato della
vendita di beni o di servizi al consumatore finale.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di
vendita o le operazioni di cui all'articolo 5 è punito con
l'arresto da due mesi a tre anni o con l'ammenda da 300.000
euro a 600.000 euro.
2. La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio di
attività commerciali o industriali per la durata di cinque
anni.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, si applica la
sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con
le modalità dell'articolo 36 del codice penale e la
comunicazione di esso alle associazioni dei consumatori e
degli utenti maggiormente rappresentative a livello
nazionale.