XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4554
Onorevoli Colleghi! - La finalità principale della
presente proposta di legge è l'ammodernamento complessivo
delle norme che disciplinano la produzione e la
commercializzazione del pane nonché il rafforzamento
strutturale delle imprese che esercitano l'attività di
panificazione.
Le trasformazioni legislative, sociali e tecnologiche
registrate negli ultimi trenta anni hanno inciso profondamente
sia sulle modalità di produzione che sulle modalità di vendita
del pane modificando sostanzialmente il mercato nazionale
della panificazione.
In particolare, la diffusione su larga scala delle
tecniche di conservazione del freddo ha fatto sì che, in
Italia, l'offerta di pane sia diventata estremamente
variegata.
Oggi, infatti, sono molte le tecniche che possono venire
impiegate per produrre pane, per cui accanto al pane prodotto
nel modo più tradizionale, vale a dire a partire da un impasto
di acqua, farina, sale e lievito con l'aggiunta eventuale di
altri ingredienti (esempio l'olio d'oliva) per finire con la
cottura completa e finale del pane pronto al consumo, sul
mercato è possibile comprare quotidianamente sia pane ottenuto
per completamento di cottura, effettuata direttamente sul
punto vendita, sia pane ottenuto per cottura di impasti
congelati o surgelati che poi sono scongelati e cotti nel
punto vendita. In tutti questi casi il consumatore, al momento
dell'acquisto, difficilmente riesce a comprendere, senza
adeguate segnalazioni, se si tratta di pane fresco,
artigianale destinato ad essere consumato nel breve arco della
giornata in cui è stato preparato e non, invece, di pane
ottenuto con tecniche di conservazione prolungata che è stato
cotto all'ultimo momento.
Si aggiunga, inoltre, che il consumatore trova normalmente
in commercio anche pane conservato intero ed affettato
confezionato oltre al pane già cotto congelato o precotto,
conservato per surgelazione e del quale dovrà completare in
casa egli stesso la cottura.
A fronte di questa offerta, in base alla legislazione
vigente non sempre nel punto vendita il consumatore è messo in
condizione di distinguere le diverse produzioni e dunque di
capire realmente quale pane stia realmente acquistando.
Diventa dunque essenziale migliorare l'informazione del
consumatore sulla tipologia e sull'origine del pane che
acquista, mettendolo in condizioni di capire se sta
acquistando un prodotto realmente fresco o un prodotto che è
stato semplicemente cotto nel punto vendita.
Ma è anche necessario che il consumatore sappia
distinguere con chiarezza se sta acquistando pane in un punto
vendita dotato di impianto di cottura che sforna del pane
caldo o se sta acquistando da un panificio.
Il consumatore, infatti, deve avere piena consapevolezza
del fatto che nel punto vendita dietro il forno non ci sono né
fornai né farina né impastatrici ma soltanto una cella da
surgelati per conservare impasti crudi preparati chissà quando
e chissà dove.
Nulla di male, ma certo qualche cosa di ben diverso dal
panificio tradizionale, azienda che il pane lo fa nell'arco
della giornata con un procedimento produttivo unico e continuo
che inizia con la formazione dell'impasto di sfarinati,
lievito e acqua con o senza aggiunta di sale, e finisce sulla
bocca del forno con il pane caldo appena sfornato e pronto per
la vendita al consumatore finale. Procedimento quest'ultimo
che richiede una professionalità ed un impegno molto più alti
per dare al consumatore il prodotto fragrante che egli si
aspetta di avere.
D'altro canto, proprio da una migliore informazione del
consumatore passa la piena valorizzazione della
professionalità artigiana delle oltre 23 mila aziende di
panificazione attualmente operanti sul territorio
nazionale.
Da qui la proposta di un nuovo e più attuale quadro
legislativo che aggiorni la normativa nazionale del settore
della panificazione e che consenta alle imprese di
panificazione di accrescere e valorizzare le peculiarità
artigianali delle loro attività e dei loro prodotti attraverso
un sistema di etichettatura trasparente che, prevedendo
indicazioni chiare e precise sull'origine e sulle modalità di
preparazione del prodotto, renda più efficace le informazione
a disposizione del consumatore guidandolo in scelte di
acquisto consapevoli.
Nei 22 articoli della presente proposta di legge:
a) per uniformità di disciplina si ridefinisce
l'attività di panificazione ricomprendendo in essa tutte le
attività aventi per oggetto non solo la produzione e la
vendita di pane, ma anche le attività di produzione e di
vendita di impasti da pane e di prodotti intermedi di
panificazione (articolo 3);
b) viene istituita all'interno dell'impresa di
panificazione la figura obbligatoria del responsabile di
panificazione, una persona di qualificata professionalità che
dovrà sorvegliare e coordinare lo svolgimento delle diverse
fasi della lavorazione del pane e assicurare, nei confronti
del consumatore, che la produzione di pane sia avvenuta nel
rispetto delle buone regole professionali così come delle
norme in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza dei
luoghi di lavoro (articoli 4 e 5);
c) si chiarisce che l'impresa che si limita alle
sole fasi di cottura o completamento di cottura di impasti
crudi debba chiaramente renderlo noto al consumatore, che in
questo modo è informato sulla natura del produttore di pane
(articolo 7);
d) si riserva la denominazione di "panificio" alle
sole aziende che hanno i requisiti (autorizzazioni, ambienti,
attrezzature, personale) per produrre pane con un ciclo di
produzione unico e continuo dalle materie prime al
completamento di cottura del pane (articolo 8);
e) si riserva la denominazione di "forno di
qualità" ai panifici che vogliono qualificare ulteriormente le
loro produzioni sulla base di disciplinari volontari
certificati (articolo 9);
f) si introducono denominazioni di vendita
obbligatorie per distinguere il pane fresco (articolo 10) -
che è quello prodotto per effetto di un ciclo di produzione
continuo e messo in vendita nella stessa giornata nella quale
si sia completato il processo produttivo (cioè, entro la
mezzanotte) - da tutti gli altri pani in commercio quali: pane
conservato, pane essiccato, pane ottenuto da prodotti
intermedi di panificazione, pane ottenuto da completamento di
cottura di pane precotto surgelato e non (articoli 11-14);
g) si prevedono iniziative di promozione e di
sostegno per la valorizzazione del pane attraverso programmi
di tracciabilità e accordi di filiera;
h) si prevede la possibilità per le imprese del
settore di esercitare l'attività di somministrazione;
i) si prevede la chiusura domenicale delle imprese
di panificazione salvo deroghe previste per soddisfare bisogni
locali di carattere turistico ed economico;
l) si rimanda alle regioni il compito di
organizzare i corsi professionali necessari alla formazione
del personale di settore;
m) si prevedono sanzioni per l'esercizio abusivo
dell'attività di panificazione.
Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge che
sottoponiamo alla vostra attenzione vuole essere, una volta
approvata, una legge quadro che, partendo dall'attuale mercato
nazionale della panificazione, dia certezza alle imprese che
esercitano l'attività di panificazione, nella libertà di
produzione e di consumo, con regole professionali che
garantiscano i consumatori sulla qualità del prodotto
prescelto.