XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4554




        Onorevoli Colleghi! - La finalità principale della presente proposta di legge è l'ammodernamento complessivo delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione del pane nonché il rafforzamento strutturale delle imprese che esercitano l'attività di panificazione.
        Le trasformazioni legislative, sociali e tecnologiche registrate negli ultimi trenta anni hanno inciso profondamente sia sulle modalità di produzione che sulle modalità di vendita del pane modificando sostanzialmente il mercato nazionale della panificazione.
        In particolare, la diffusione su larga scala delle tecniche di conservazione del freddo ha fatto sì che, in Italia, l'offerta di pane sia diventata estremamente variegata.
        Oggi, infatti, sono molte le tecniche che possono venire impiegate per produrre pane, per cui accanto al pane prodotto nel modo più tradizionale, vale a dire a partire da un impasto di acqua, farina, sale e lievito con l'aggiunta eventuale di altri ingredienti (esempio l'olio d'oliva) per finire con la cottura completa e finale del pane pronto al consumo, sul mercato è possibile comprare quotidianamente sia pane ottenuto per completamento di cottura, effettuata direttamente sul punto vendita, sia pane ottenuto per cottura di impasti congelati o surgelati che poi sono scongelati e cotti nel punto vendita. In tutti questi casi il consumatore, al momento dell'acquisto, difficilmente riesce a comprendere, senza adeguate segnalazioni, se si tratta di pane fresco, artigianale destinato ad essere consumato nel breve arco della giornata in cui è stato preparato e non, invece, di pane ottenuto con tecniche di conservazione prolungata che è stato cotto all'ultimo momento.
        Si aggiunga, inoltre, che il consumatore trova normalmente in commercio anche pane conservato intero ed affettato confezionato oltre al pane già cotto congelato o precotto, conservato per surgelazione e del quale dovrà completare in casa egli stesso la cottura.
        A fronte di questa offerta, in base alla legislazione vigente non sempre nel punto vendita il consumatore è messo in condizione di distinguere le diverse produzioni e dunque di capire realmente quale pane stia realmente acquistando.
        Diventa dunque essenziale migliorare l'informazione del consumatore sulla tipologia e sull'origine del pane che acquista, mettendolo in condizioni di capire se sta acquistando un prodotto realmente fresco o un prodotto che è stato semplicemente cotto nel punto vendita.
        Ma è anche necessario che il consumatore sappia distinguere con chiarezza se sta acquistando pane in un punto vendita dotato di impianto di cottura che sforna del pane caldo o se sta acquistando da un panificio.
        Il consumatore, infatti, deve avere piena consapevolezza del fatto che nel punto vendita dietro il forno non ci sono né fornai né farina né impastatrici ma soltanto una cella da surgelati per conservare impasti crudi preparati chissà quando e chissà dove.
        Nulla di male, ma certo qualche cosa di ben diverso dal panificio tradizionale, azienda che il pane lo fa nell'arco della giornata con un procedimento produttivo unico e continuo che inizia con la formazione dell'impasto di sfarinati, lievito e acqua con o senza aggiunta di sale, e finisce sulla bocca del forno con il pane caldo appena sfornato e pronto per la vendita al consumatore finale. Procedimento quest'ultimo che richiede una professionalità ed un impegno molto più alti per dare al consumatore il prodotto fragrante che egli si aspetta di avere.
        D'altro canto, proprio da una migliore informazione del consumatore passa la piena valorizzazione della professionalità artigiana delle oltre 23 mila aziende di panificazione attualmente operanti sul territorio nazionale.
        Da qui la proposta di un nuovo e più attuale quadro legislativo che aggiorni la normativa nazionale del settore della panificazione e che consenta alle imprese di panificazione di accrescere e valorizzare le peculiarità artigianali delle loro attività e dei loro prodotti attraverso un sistema di etichettatura trasparente che, prevedendo indicazioni chiare e precise sull'origine e sulle modalità di preparazione del prodotto, renda più efficace le informazione a disposizione del consumatore guidandolo in scelte di acquisto consapevoli.
        Nei 22 articoli della presente proposta di legge:

            a) per uniformità di disciplina si ridefinisce l'attività di panificazione ricomprendendo in essa tutte le attività aventi per oggetto non solo la produzione e la vendita di pane, ma anche le attività di produzione e di vendita di impasti da pane e di prodotti intermedi di panificazione (articolo 3);

            b) viene istituita all'interno dell'impresa di panificazione la figura obbligatoria del responsabile di panificazione, una persona di qualificata professionalità che dovrà sorvegliare e coordinare lo svolgimento delle diverse fasi della lavorazione del pane e assicurare, nei confronti del consumatore, che la produzione di pane sia avvenuta nel rispetto delle buone regole professionali così come delle norme in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza dei luoghi di lavoro (articoli 4 e 5);

            c) si chiarisce che l'impresa che si limita alle sole fasi di cottura o completamento di cottura di impasti crudi debba chiaramente renderlo noto al consumatore, che in questo modo è informato sulla natura del produttore di pane (articolo 7);

            d) si riserva la denominazione di "panificio" alle sole aziende che hanno i requisiti (autorizzazioni, ambienti, attrezzature, personale) per produrre pane con un ciclo di produzione unico e continuo dalle materie prime al completamento di cottura del pane (articolo 8);

            e) si riserva la denominazione di "forno di qualità" ai panifici che vogliono qualificare ulteriormente le loro produzioni sulla base di disciplinari volontari certificati (articolo 9);

            f) si introducono denominazioni di vendita obbligatorie per distinguere il pane fresco (articolo 10) - che è quello prodotto per effetto di un ciclo di produzione continuo e messo in vendita nella stessa giornata nella quale si sia completato il processo produttivo (cioè, entro la mezzanotte) - da tutti gli altri pani in commercio quali: pane conservato, pane essiccato, pane ottenuto da prodotti intermedi di panificazione, pane ottenuto da completamento di cottura di pane precotto surgelato e non (articoli 11-14);

            g) si prevedono iniziative di promozione e di sostegno per la valorizzazione del pane attraverso programmi di tracciabilità e accordi di filiera;

            h) si prevede la possibilità per le imprese del settore di esercitare l'attività di somministrazione;

            i) si prevede la chiusura domenicale delle imprese di panificazione salvo deroghe previste per soddisfare bisogni locali di carattere turistico ed economico;

            l) si rimanda alle regioni il compito di organizzare i corsi professionali necessari alla formazione del personale di settore;

            m) si prevedono sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività di panificazione.

        Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole essere, una volta approvata, una legge quadro che, partendo dall'attuale mercato nazionale della panificazione, dia certezza alle imprese che esercitano l'attività di panificazione, nella libertà di produzione e di consumo, con regole professionali che garantiscano i consumatori sulla qualità del prodotto prescelto.




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