XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4554
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità).
1. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme
generali sull'esercizio dell'attività di produzione e di
commercializzazione del pane, di produzione e di vendita di
impasti destinati a successivo completamento del processo
produttivo mediante cottura e finalizzato alla produzione di
pane, le modalità di cottura degli impasti crudi preformati o
non, lievitati o non, ivi comprese le modalità di vendita dei
prodotti così ottenuti, le modalità del completamento di
cottura di pane precotto e le modalità di vendita del prodotto
così ottenuto.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la libertà
d'impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare
riguardo all'informazione, alla possibilità di
approvvigionamento, al servizio di prossimità all'assortimento
e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo
dell'attività di panificazione nonché l'evoluzione tecnologica
dei processi produttivi in funzione del miglioramento
qualitativo e dell'incremento della sicurezza
igienico-sanitaria;
d) il riconoscimento equilibrato delle diverse
tipologie produttive e di vendita, con particolare riguardo
alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese della
panificazione;
e) la valorizzazione e la promozione delle
tipologie panarie tradizionali peculiari del territorio anche
mediante la promozione ed il sostegno di accordi
intercategoriali di filiera finalizzati alla tracciabilità del
prodotto;
f) la valorizzazione e la salvaguardia delle
imprese di panificazione localizzate nelle aree urbane,
rurali, montane ed insulari.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Libertà d'impresa
e libera circolazione delle merci).
1. L'attività commerciale si fonda sul principio della
libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo
41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei
princìpi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
Art. 3.
(Definizioni).
1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente
legge si intendono per:
a) attività di panificazione: il complesso delle
attività economiche finalizzato alla produzione e alla
commercializzazione di pane, di impasti da pane e di prodotti
intermedi di panificazione;
b) azienda di panificazione: il complesso di beni
e di servizi organizzati per l'esercizio dell'attività di
panificazione;
c) impresa di panificazione: l'azienda di
panificazione che ha ottenuto l'autorizzazione ad attivare un
impianto di panificazione e che ha nominato un responsabile di
panificazione;
d) impianto di panificazione: l'insieme delle
strutture mobili e immobili dell'azienda di panificazione
destinate alla produzione di pane, di impasti da pane e di
prodotti intermedi di panificazione;
e) impianto di cottura: l'insieme delle strutture
mobili e immobili destinate alla cottura, ivi compresa
l'eventuale lievitazione, di prodotti intermedi di
panificazione, ovvero al completamento di cottura di pane
precotto, realizzati in altra sede;
f) panificio: impresa di panificazione
autorizzata, anche ai sensi della legge 31 luglio 1956, n.
1002, e successive modificazioni, ad attivare un impianto di
panificazione, e che per struttura ed organizzazione del
lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero
ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie
prime fino alla cottura completa del pane stesso;
g) responsabile di panificazione: il titolare,
collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di
panificazione che, su specifica designazione del legale
rappresentante dell'impresa stessa, presta in misura
prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto,
sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli
impasti da pane in tutte le relative fasi ed è in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
1) avere conseguito un diploma biennale presso una
scuola professionale di panificazione con praticantato di
almeno un anno presso un'impresa di panificazione;
2) avere prestato la propria opera per almeno tre anni
presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio
panettiere qualificato o superiore;
3) avere esercitato per almeno tre anni l'attività di
panificazione in qualità di collaboratore familiare o di socio
prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
h) forno di qualità: panificio che sottoscrive uno
o più disciplinari di produzione la cui applicazione,
volontaria, è validata da un ente certificatore
riconosciuto;
i) pane: prodotto conforme a quanto previsto dalla
legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni;
l) prodotto intermedio di panificazione: impasto
da pane crudo, preformato o non, lievitato o non, destinato
alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per
l'ottenimento del prodotto finale pane. Sono tali gli impasti
sottoposti a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di
conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del
prodotto intermedio stesso per prolungati periodi di tempo
determinando un'effettiva interruzione del ciclo
produttivo.
Art. 4.
(Impresa di panificazione).
1. L'attività di panificazione può essere svolta
esclusivamente dalle imprese di panificazione che hanno
ottenuto:
a) l'autorizzazione ad attivare un impianto di
panificazione ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e
successive modificazioni, e che per struttura ed
organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel
proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla
lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del
pane stesso;
b) l'autorizzazione ad attivare un impianto di
panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane e
che per struttura ed organizzazione del lavoro sono in grado
di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione
volto all'ottenimento di tali prodotti.
2. Qualora l'impresa di panificazione non sia soggetta
all'applicazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e
successive modificazioni, l'avvio dell'attività è condizionato
al rilascio di specifica autorizzazione da parte della
competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia, sentiti i pareri:
a) dell'associazione provinciale dei
panificatori;
b) delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori;
c) del comune interessato.
3. I pareri di cui al comma 2 hanno per oggetto la
valutazione di opportunità del nuovo impianto in relazione
alla densità degli impianti esistenti e del volume di
produzione e di consumo del bacino di utenza in relazione al
quale è stata chiesta l'autorizzazione.
4. Le imprese di panificazione che intendono attivare un
impianto destinato alla produzione di pane surgelato sono
assoggettate alle disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 aprile
1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4
maggio 1987.
5. L'impresa di panificazione nomina un responsabile di
panificazione per ogni impianto attivato, le cui funzioni sono
stabilite ai sensi dell'articolo 5. Di tale nomina deve essere
data comunicazione alla competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia.
6. In caso di vacanza del responsabile di panificazione di
cui al comma 5, la nomina è reiterata entro e non oltre
quattro mesi dalla data in cui si è verificata la vacanza
stessa. Qualora, per qualsiasi motivo, l'azienda non sia in
grado di reiterare tale nomina, il ruolo può essere assunto
dal rappresentante legale dell'impresa in via temporanea e per
un periodo di tempo non superiore a dodici mesi dalla data di
inizio della vacanza. Delle variazioni intervenute è data
tempestiva comunicazione alla competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia.
Art. 5.
(Responsabile di panificazione).
1. E' definito responsabile di panificazione di pane e di
impasti da pane colui che sovrintende e coordina la produzione
del pane e degli impasti da pane in tutte le relative fasi.
2. Il responsabile di panificazione svolge la propria
funzione presso un unico impianto di produzione, sia esso da
pane o di impasti da pane.
3. Il responsabile di panificazione svolge la propria
attività in completa autonomia relativamente alla fase
produttiva, costituita dalla gestione, dall'organizzazione e
dall'attuazione della produzione.
4. Al responsabile di panificazione è affidato il compito
di garantire all'interno dell'azienda il rispetto delle regole
di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime
conformi alle norme vigenti, l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché
la qualità del prodotto finito.
Art. 6.
(Impianto di panificazione).
1. L'impianto di panificazione, qualora finalizzato al
ciclo completo di produzione del pane, deve essere provvisto
di ambienti e di attrezzature idonei al deposito delle materie
prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, alla
trasformazione e alla cottura, nonché di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi
di lavoro.
2. L'impianto di panificazione, qualora finalizzato alla
sola preparazione degli impasti da pane, deve essere provvisto
di ambienti e di attrezzature idonei al deposito delle materie
prime, alla loro lavorazione, preparazione, confezionamento e
conservazione dei prodotti intermedi di panificazione nonché
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di
un impianto di panificazione sono soggetti a rilascio di
specifica autorizzazione da parte della competente camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia, previo accertamento della sussistenza e
dell'efficienza dell'impianto, della rispondenza ai requisiti
tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti anche in materia di igiene e sicurezza dei
luoghi di lavoro.
4. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione
per l'attivazione di un impianto di panificazione deve
contenere le seguenti indicazioni:
a) localizzazione dell'impianto;
b) descrizione dell'impianto e delle principali
modalità produttive;
c) oggetto della produzione, ovvero panificazione
o produzione di impasti da pane;
d) produzione giornaliera prevista;
e) planimetria dei locali;
f) indicazione del nominativo del responsabile di
panificazione.
5. Gli accertamenti della conformità dell'impianto ai
requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono effettuati da una
commissione composta, per ciascuna provincia, da un
rappresentante della locale camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, dell'ispettorato del lavoro e
dall'ufficiale sanitario competente per territorio.
Art. 7.
(Impianto di cottura).
1. L'impresa che, mediante un impianto di cottura,
provvede alle operazioni di cottura o di completamento di
cottura di pane è tenuta a dichiarare in modo visibile al
consumatore finale che la stessa provvede esclusivamente alla
fase di cottura o di completamento di cottura.
2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di
un impianto di cottura sono soggetti al rilascio di specifica
autorizzazione da parte della competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia, previo
accertamento della sussistenza e dell'efficienza
dell'impianto, della rispondenza ai requisiti tecnici ed
igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti
vigenti anche in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di
lavoro.
3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione
per l'attivazione di un impianto di cottura deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) localizzazione dell'impianto;
b) descrizione dell'impianto e delle principali
modalità produttive;
c) oggetto della cottura: impasti da pane o pane
precotto;
d) produzione giornaliera prevista;
e) planimetria dei locali.
Art. 8.
(Panificio).
1. L'utilizzo della denominazione di "panificio" è
riservato esclusivamente all'impresa che ha attivato nel
proprio ambito un impianto definito ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera a).
Art. 9.
(Forno di qualità).
1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in
via esclusiva al panificio, definito ai sensi dell'articolo 8,
che applica nel proprio ambito produttivo specifici
disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è
convalidata da un ente certificatore riconosciuto.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
adotta annualmente uno specifico programma di sostegno
finanziario volto a promuovere la diffusione dei disciplinari
di cui al comma 1.
3. Allo scopo di valorizzare le produzioni locali, le
regioni, su proposta delle organizzazioni di categoria del
settore, attivano ogni anno specifiche risorse finanziarie al
fine di promuovere l'applicazione di disciplinari di
produzione aventi per oggetto specialità da forno
regionali.
Art. 10.
(Pane fresco).
1. La denominazione di "pane fresco" è riservata in via
esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:
a) posto in vendita al consumatore finale entro e
non oltre la giornata nella quale è stato completato il
processo produttivo;
b) prodotto secondo un processo di produzione
continuo, privo di interruzioni finalizzate alla
conservazione, a partire dalle materie prime fino alla
completa cottura finale;
c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno
subìto surgelazione, congelamento o altro tipo di processo
finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso
e tale, per sua natura, da costituire interruzione del
processo produttivo.
2. E' fatto divieto di utilizzare la denominazione di
"pane fresco":
a) per il pane destinato ad essere posto in
vendita anche successivamente alla giornata nella quale è
stato completato il processo produttivo, indipendentemente
dalle modalità di conservazione adottate;
b) per il pane posto in vendita dopo completamento
di cottura di pane precotto comunque conservato;
c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti
intermedi di panificazione comunque conservati.
3. Nella produzione del pane fresco è ammesso l'impiego di
tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del
processo di lievitazione.
Art. 11.
(Pane conservato).
1. E' denominato "pane conservato" il pane che per sua
natura o per specifiche caratteristiche derivanti dalle
modalità di produzione o di confezionamento è destinato ad
essere posto in vendita per un periodo di tempo superiore alle
ventiquattro ore e, comunque, successivamente alla giornata
nella quale è stato completato il processo produttivo. Non
rientra in tale definizione il pane sottoposto a ulteriori
processi di lavorazione finalizzati all'essiccamento,
tostatura e biscottatura del prodotto.
2. Il pane conservato deve essere posto in vendita
confezionato riportando sulla confezione stessa le indicazioni
previste dalle norme in materia di etichettatura e, ben
visibile, la dicitura "pane conservato" seguita
dall'indicazione dello stato o del metodo di conservazione
utilizzato, distinto in surgelato, congelato o conservato in
atmosfera modificata, nonché dalle eventuali modalità di
conservazione e di utilizzo.
3. Il pane sottoposto a successivi processi di
essiccamento, di tostatura e di biscottatura deve essere posto
in vendita previo confezionamento con le denominazioni,
rispettivamente, di "pane essiccato", "pane tostato" e "pane
biscottato".
Art. 12.
(Prodotto intermedio di panificazione).
1. Il prodotto intermedio di panificazione destinato alla
commercializzazione tal quale, sia al consumatore finale che
all'utilizzatore intermedio per successive lavorazioni, deve
essere posto in vendita confezionato riportando le indicazioni
previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, ivi comprese le modalità di
conservazione e di utilizzo.
Art. 13.
(Pane ottenuto da prodotti intermedi
di panificazione).
1. Nel caso in cui un'impresa provveda alla lievitazione e
alla cottura, o anche alla sola cottura di un prodotto
intermedio di panificazione, il pane così ottenuto deve essere
posto in vendita in scaffali distinti e separati dal pane
fresco e recanti le indicazioni previste dalle norme in
materia di etichettatura nonché, ben visibile, la dicitura
"pane ottenuto da cottura di impasti" seguita dall'indicazione
del metodo di conservazione utilizzato.
2. Qualora il processo di cui al comma 1 riguardi impasti
prodotti da altra impresa, il pane così ottenuto deve essere
posto in vendita riportando, oltre alle indicazioni previste
dal medesimo comma 1:
a) la ragione sociale del produttore;
b) le modalità di conservazione utilizzate;
c) il luogo e la data di produzione;
d) quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1998, n. 502.
Art. 14.
(Pane sottoposto a completamento
di cottura).
1. Al processo di completamento di cottura di pane
precotto, surgelato e non, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
Art. 15.
(Tracciabilità e promozione).
1. Al fine di promuovere e di sostenere la tracciabilità
completa del prodotto pane e la valorizzazione della
produzione agroalimentare nazionale è consentita la stipula di
accordi di carattere interprofessionale approvati dal
Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi,
che devono essere stipulati tra rappresentanti delle attività
economiche connesse con la produzione, il commercio e la
trasformazione delle materie prime della filiera della
panificazione, sono costituiti per iniziativa di tutte o di
una parte delle organizzazioni o delle associazioni che la
compongono e hanno quali scopi primari, tenuto conto
dell'interesse primario dei consumatori, i seguenti:
a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della
produzione e del mercato;
b) contribuire a un migliore coordinamento
dell'immissione delle materie prime e del pane sul mercato;
c) predisporre contratti-tipo compatibili con la
vigente normativa comunitaria;
d) accrescere la valorizzazione dei prodotti
dell'intera filiera;
e) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di
prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a
garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei
suoli e delle acque;
f) mettere a punto metodi e strumenti per
migliorare la qualità dei prodotti;
g) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica
e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le
indicazioni geografiche;
h) promuovere la produzione integrata o altri
metodi di produzione conformi ai princìpi di tutela
dell'ambiente;
i) definire, per quanto riguarda le normative
tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione,
regole più restrittive di quelle previste dalle normative
comunitaria e nazionale vigenti in materia di prodotti
alimentari.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per il
riconoscimento e i relativi controlli delle organizzazioni
interprofessionali di rilevanza nazionale, delle
organizzazioni di produttori agricoli nonché delle relative
unioni nazionali.
3. Nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione
e alla promozione dei prodotti agroalimentari, sono definiti
annualmente, nel capitolo di spesa di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali, appositi programmi
finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la
commercializzazione del pane fresco.
Art. 16.
(Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle
imprese di panificazione).
1. E' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese
che operano nel settore della panificazione, ivi comprese le
cooperative, le organizzazioni e le società finalizzate alla
fornitura di merci e di servizi alle aziende di panificazione
stesse, costituite e compartecipate in percentuale non
inferiore al 75 per cento dalle aziende e dalle organizzazioni
del settore. Lo stesso regime è diretto a favorire lo sviluppo
e l'ammodernamento del settore della panificazione anche
attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali,
dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che
hanno avviato iniziative di ristrutturazione aziendale,
organizzativa e logistica finalizzate:
a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento
strutturale e al miglioramento delle attività di
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti di
panetteria, anche attraverso l'acquisizione di impianti,
nonché delle attività di formazione;
b) all'adeguamento degli impianti alla normativa
sanitaria e in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di
lavoro;
c) alla valorizzazione delle produzioni panarie,
in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo
sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione
economica dei produttori, mediante specifici programmi di
sostegno promozionale; al rafforzamento strutturale delle
imprese cooperative, delle organizzazioni e delle società
finalizzate alla fornitura di merci e di servizi alle aziende
di panificazione stesse, costituite e compartecipate in
percentuale non inferiore al 75 per cento dalle aziende e
dalle organizzazioni del settore, attraverso investimenti in
conto capitale;
d) alla realizzazione, da parte di cooperative, di
soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che
prevedono l'avviamento o l'estensione dell'attività di
assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in
vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30
del Trattato istitutivo della Comunità europea, come
modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, e di processi di certificazione della
qualità. Per tale finalità gli aiuti possono essere concessi
relativamente alle spese di costituzione e di funzionamento
amministrativo, comprese le spese per il personale assunto,
nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di
avvio non superiore, comunque, a cinque anni; alla
realizzazione di attività di ricerca e di sviluppo, relative
ai prodotti della panificazione per il miglioramento
qualitativo delle produzioni nazionali, svolte da imprese
agroalimentari. L'intensità dell'aiuto può essere disposta
fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto
dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla
ricerca e allo sviluppo;
e) all'introduzione di sistemi informatici
nell'ambito dell'organizzazione produttiva e della gestione
aziendale.
2. Al fine di promuovere il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese di panificazione, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministero delle attività produttive, e di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nei
limiti dalle autorizzazioni di spesa allo scopo recate da
appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un programma di
interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese.
Art. 17.
(Centri di assistenza tecnica).
1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento delle
imprese di panificazione possono essere istituiti centri di
assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma
consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore a livello provinciale nonché da
altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla
regione all'esercizio delle attività previste nello statuto
con modalità da definire con apposito provvedimento e sono
finanziabili nell'ambito dello competenze delle
amministrazioni regionali.
2. I centri di cui al comma 1 svolgono, a favore delle
imprese, attività di assistenza tecnica nonché di formazione e
di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e
organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa,
di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e
di tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene
e di sicurezza dei luoghi di lavoro e in altre materie
eventualmente previste dallo statuto di cui al citato comma 1,
nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità
delle imprese.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei
centri di cui al presente
articolo allo scopo di facilitare il rapporto tra le stesse
amministrazioni e le imprese utenti.
Art. 18.
(Modalità di vendita).
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, nonché in
materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo nella
vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature
per la vendita dello stesso distinte e separate da altri
generi alimentari.
2. E' altresì obbligatorio porre in vendita in scaffali
distinti e separati il pane fresco rispetto al pane ottenuto
dai prodotti intermedi di panificazione.
3. Alla vendita di prodotto ottenuto per completamento di
cottura si applica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
4. E' vietata la vendita del pane sfuso in forma ambulante
e nei pubblici mercati, fatto salvo il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente.
5. E' vietata la vendita sottocosto del pane fresco.
Art. 19.
(Somministrazione e consumo immediato).
1. Ove sussistano strutture adeguate e fatto salvo il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente,
alle imprese di panificazione è consentito l'esercizio
dell'attività di somministrazione.
2. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la
somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie, è comunque consentito il consumo immediato
dei prodotti di propria produzione.
Art. 20.
(Chiusura settimanale).
1. Le imprese di panificazione devono osservare una
giornata di chiusura settimanale coincidente con la
domenica.
2. Al fine di soddisfare specifiche esigenze locali di
carattere turistico ed economico, le amministrazioni
regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore, possono
definire specifiche norme volte a regolamentare eventuali
deroghe a quanto disposto dal comma 1, fatto salvo l'obbligo
di applicare, in via generale, il principio della
compensazione.
Art. 21.
(Formazione e aggiornamento
professionali).
1. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione,
la durata e le materie oggetto dei corsi professionali per
apprendisti panificatori, nonché dei corsi finalizzati alla
qualifica di responsabile di panificazione, garantendone
l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con
soggetti idonei. A tale fine sono considerati in via
prioritaria le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali dei
panificatori maggiormente rappresentative e gli enti da queste
costituiti.
2. I corsi professionali di cui al comma 1 hanno per
oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle
disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e
all'informazione del consumatore. Devono prevedere, inoltre,
materie che riguardano specifici aspetti concernenti la
produzione del pane in tutte le relative fasi, nonché le
regole generali relative alla conservazione, alla
manipolazione e alla trasformazione degli alimenti, sia
freschi che conservati.
3. Le regioni stabiliscono altresì le modalità di
organizzazione, la durata e le materie, con particolare
riferimento alle normative vigenti relative all'ambiente, alla
sicurezza, alla tutela e all'informazione dei consumatori,
oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il
livello professionale o a riqualificare gli operatori del
settore della panificazione in attività.
4. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione
per la partecipazione ai corsi professionali dei titolari
delle piccole e medie imprese del settore della
panificazione.
5. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni
formative di cui al presente articolo nell'ambito dei propri
programmi di formazione professionale.
6. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della formazione e
la valorizzazione del comparto della panificazione, anche in
riferimento alle filiere produttive del settore, sono definiti
annualmente, nell'ambito della legge finanziaria dello Stato,
specifici contributi e le modalità di concessione ed
erogazione degli stessi.
7. Le pubblicazioni periodiche di settore che hanno per
oggetto l'informazione e la formazione professionale e che
operano con una continuità dimostrabile non inferiore a
venticinque anni possono accedere alle agevolazioni di cui al
comma 6.
Art. 22.
(Sanzioni).
1. I contravventori alle disposizioni della presente
legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 5, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000
euro.
2. E' considerato esercizio abusivo dell'attività di
panificazione la produzione di pane, di impasti da pane e di
prodotti intermedi di panificazione in mancanza delle
autorizzazioni previste dall'articolo 4, nonché la cottura di
impasti crudi, di prodotti intermedi di panificazione o il
completamento di cottura di pane precotto in mancanza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.
3. Nel caso di esercizio abusivo dell'attività di
panificazione o di cottura o di completamento di cottura il
prefetto, su segnalazione degli organi di vigilanza preposti,
dispone l'immediata interruzione dell'attività e la confisca
delle relative attrezzature.
4. L'esercizio abusivo dell'attività di panificazione o di
cottura o di completamento di cottura rappresenta attività
idonea a danneggiare l'altrui impresa e si configura quale
atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 del
codice civile. Sono applicabili gli articoli 2599, 2600 e 2601
del medesimo codice.
5. L'esercizio abusivo dell'attività di panificazione
nonché di cottura o di completamento di cottura è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000
euro.