XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4550
Onorevoli Colleghi! -Il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede che i
dirigenti sanitari che abbiano stipulato un contratto di
lavoro successivamente al 31 dicembre 1998 o abbiano optato
per l'esercizio dell'attività libero-professionale
intramuraria siano assoggettati al rapporto di lavoro
esclusivo.
Il citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
all'articolo 15-quater, comma 4, dispone altresì che la
scelta da parte del medico in ordine alla esclusività del
rapporto di lavoro non possa essere reversibile.
Tale norma non è assolutamente condivisibile in quanto
mortifica la dignità personale e professionale di quanti, dopo
anni di studio e specializzazione, si trovano a dover
decidere, una volta sola e per la vita, del proprio destino
lavorativo. La stessa è palesemente in contrasto con i
princìpi fondamentali sanciti dalla nostra Carta
costituzionale.
L'articolo 4 della Costituzione, infatti, non solo
riconosce il diritto al lavoro a tutti i cittadini, ma
promuove tutte le condizioni per renderlo effettivo. Inoltre
il secondo comma del suddetto articolo recita che: "Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della
società".
La scelta lavorativa da parte del singolo, quindi, è
fondamentale per rendere effettivo il diritto al lavoro e
pertanto non può essere limitata o resa irreversibile per
legge.
La presente proposta di legge mira all'articolo 1, tra
l'altro, a sopprimere la previsione dell'irreversibilità della
scelta del medico ripristinando così lo stato di legalità.
La normativa oggi vigente sul rapporto di lavoro e
sull'attività libero-professionale dei medici ospedalieri,
approvata nella precedente legislatura, ha generato forti
iniquità nel sistema, in quanto:
a) il rapporto di lavoro esclusivo e il sistema
della libera professione intramuraria non sono riusciti a
legare maggiormente il medico all'azienda e ad aumentare il
livello quali-quantitativo delle prestazioni causando un
aumento anziché una riduzione delle liste di attesa e
generando in molti casi un doppio accesso per il cittadino:
senza attesa per chi paga, con attesa, anche lunga, per chi
non paga;
b) la irreversibilità del rapporto di lavoro
esclusivo, il condizionamento alla scelta di tale rapporto per
l'assunzione di responsabilità di strutture semplici o
complesse, l'obbligatorietà del rapporto esclusivo svincolato
dalla disponibilità da parte dell'azienda sanitaria locale od
ospedaliera, di seguito denominata "azienda", degli spazi per
l'esercizio della libera professione intramuraria, le gravi
penalizzazioni nei confronti dei medici che hanno scelto di
conservare il rapporto non esclusivo, hanno determinato il
sostanziale dissenso da parte della dirigenza sanitaria.
In base alla vigente normativa (decreto legislativo n. 502
del 1992, e successive modificazioni) il passaggio dal
rapporto non esclusivo a quello esclusivo è non solo
automatico ma altresì obbligato per la quasi totalità dei
dirigenti.
Al contrario, con la nuova disciplina proposta, la scelta
del rapporto esclusivo non è obbligatoria in nessun caso, ma è
rimessa al singolo dirigente ed è anche reversibile.
Conseguentemente si potrà verificare, e certamente si
verificherà, il passaggio al rapporto non esclusivo di una
consistente percentuale di dirigenti attualmente a rapporto
esclusivo (circa il 95 per cento del personale) consentendo
alle aziende di realizzare rilevanti economie per la mancata
corresponsione della relativa indennità di esclusività del
rapporto.
La nuova disciplina dell'attività libero-professionale non
determina, né può determinare, se correttamente applicata
dalle regioni e dalle aziende, maggiori oneri o minori
entrate. La nuova normativa, infatti, lascia, per quanto
concerne gli oneri, sostanzialmente immutata la preesistente
disciplina: sono, infatti, confermati il vincolo della
gestione e della contabilizzazione separati tra l'attività
istituzionale e quella intramuraria, l'obbligo del recupero da
parte dell'azienda di tutti gli oneri sostenuti, la
possibilità per l'azienda di realizzare dei ricavi (le tariffe
devono assicurare "almeno" il recupero degli oneri), i
compensi percepiti per l'attività svolta all'interno
dell'azienda e per quella svolta in strutture esterne
convenzionate con l'azienda sono assimilati a reddito di
lavoro dipendente, eccetera.
La nuova disciplina inoltre è diretta a consentire
maggiori spazi per l'esercizio professionale del medico nel
preminente interesse del cittadino. Infatti, da una parte si
stabilisce l'obbligo dell'attività libero-professionale
intramuraria, anche per la eliminazione delle liste di attesa
e, dall'altra, si estende l'ambito e si semplificano le
procedure della libera professione ivi compresa quella
cosiddetta "allargata". Si offre, così, al cittadino la più
ampia gamma di prestazioni a prezzi calmierati dall'azienda e
nei tempi di attesa più brevi possibili.
Con gli articoli 3, 4 e 5 si intendono modificare gli
articoli 15 e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, con la integrazione del collegio tecnico di
verifica professionale dei dirigenti sanitari e la
modificazione dei criteri di attribuzione degli incarichi di
struttura complessa, e si prevede, inoltre, l'espressione di
pareri obbligatori da parte del Collegio di direzione di cui
all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.
Al riguardo si osserva che la disposizione intende
stabilire il "principio fondamentale" del coinvolgimento
obbligatorio di un organo tecnico (ossia la direzione tecnica
aziendale, sanitaria ed amministrativa) nel governo delle
attività cliniche, nella programmazione e nella valutazione
delle attività tecnico-sanitarie dell'azienda. Il principio,
già desumibile del citato articolo 17 del decreto legislativo
n. 502 del 1992, che ha disciplinato il Collegio di direzione,
è stato confermato e rafforzato attraverso la previsione
dell'acquisizione obbligatoria su alcuni atti particolarmente
rilevanti del parere preventivo del predetto collegio, che è
l'organismo tecnico aziendale composto dai massimi dirigenti
medici dell'azienda. Il parere "vincola" parzialmente il
direttore generale in quanto, se la decisione è assunta in
contrasto con il parere dell'organo tecnico, deve essere
specificatamente motivata.
La disposizione comunque non è tanto finalizzata a
limitare l'autonomia riconosciuta al direttore generale su
problematiche che hanno una specifica connotazione tecnica (da
molti ritenuta eccessiva) quanto ad assicurare l'effettivo
coinvolgimento (che significa anche corresponsabilizzazione)
dei massimi dirigenti sanitari aziendali nelle decisioni più
rilevanti del governo delle attività cliniche dell'azienda,
come si verifica in tutte le organizzazioni aziendali.
Il principio non contrasta con le competenze delle
regioni, che conservano larghi spazi di autonomia per
disciplinare, nelle leggi di attuazione, più analiticamente la
materia.
Inoltre coerentemente con i nuovi indirizzi governativi in
materia di età pensionabile, si prevede (articolo 6) che, fino
al riordino del sistema previdenziale per quanto concerne
l'età pensionabile dei pubblici dipendenti, il limite massimo
di età per il collocamento a riposo del personale medico del
Servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento del
settantesimo anno di età.
Tale possibilità potrebbe determinare apparentemente
maggiori costi per l'azienda in quanto la retribuzione di un
direttore di struttura complessa anziano è in astratto
maggiore di quella di uno più giovane. Se, al contrario, si
considera che l'unico emolumento che fa la differenza è la RIA
(cioè la retribuzione individuale di anzianità) che in virtù
dell'articolo 9, capo I del titolo II del contratto collettivo
nazionale di lavoro di cui all'accordo dell'8 giugno 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000, resta comunque
assegnata al fondo, si può senz'altro concludere che la norma
è improduttiva di costi per la finanza pubblica.
Infine, considerata la crescente conflittualità tra
cittadini, medici del Servizio sanitario nazionale e strutture
ospedaliere, si propone con l'articolo 8 la stipula
obbligatoria da parte dei dipendenti dirigenti sanitari contro
i rischi per responsabilità civile verso terzi.
La nuova disciplina proposta fa prevedere vantaggi
rispetto a quello vigente:
a) per il cittadino:
1) riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni
urgenti, senza alcun onere economico;
2) possibilità di scelta del medico in ospedale,
pagando una tariffa "calmierata" dell'azienda;
b) per i medici:
1) accedere alla dirigenza indipendentemente dalla
scelta della esclusività;
2) libertà di optare per il rapporto esclusivo e non
esclusivo in modo reversibile;
3) rimanere in servizio oltre i limiti di età
attuali;
c) per l'azienda:
1) potenziale riduzione dei rapporti esclusivi e
quindi risparmi di spesa;
2) riduzione della lista di attesa e quindi
miglioramento dell'efficienza nell'erogazione delle
prestazioni.