XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4550




        Onorevoli Colleghi! -Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede che i dirigenti sanitari che abbiano stipulato un contratto di lavoro successivamente al 31 dicembre 1998 o abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria siano assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
        Il citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 15-quater, comma 4, dispone altresì che la scelta da parte del medico in ordine alla esclusività del rapporto di lavoro non possa essere reversibile.
        Tale norma non è assolutamente condivisibile in quanto mortifica la dignità personale e professionale di quanti, dopo anni di studio e specializzazione, si trovano a dover decidere, una volta sola e per la vita, del proprio destino lavorativo. La stessa è palesemente in contrasto con i princìpi fondamentali sanciti dalla nostra Carta costituzionale.
        L'articolo 4 della Costituzione, infatti, non solo riconosce il diritto al lavoro a tutti i cittadini, ma promuove tutte le condizioni per renderlo effettivo. Inoltre il secondo comma del suddetto articolo recita che: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".
        La scelta lavorativa da parte del singolo, quindi, è fondamentale per rendere effettivo il diritto al lavoro e pertanto non può essere limitata o resa irreversibile per legge.
        La presente proposta di legge mira all'articolo 1, tra l'altro, a sopprimere la previsione dell'irreversibilità della scelta del medico ripristinando così lo stato di legalità.
        La normativa oggi vigente sul rapporto di lavoro e sull'attività libero-professionale dei medici ospedalieri, approvata nella precedente legislatura, ha generato forti iniquità nel sistema, in quanto:

            a) il rapporto di lavoro esclusivo e il sistema della libera professione intramuraria non sono riusciti a legare maggiormente il medico all'azienda e ad aumentare il livello quali-quantitativo delle prestazioni causando un aumento anziché una riduzione delle liste di attesa e generando in molti casi un doppio accesso per il cittadino: senza attesa per chi paga, con attesa, anche lunga, per chi non paga;

            b) la irreversibilità del rapporto di lavoro esclusivo, il condizionamento alla scelta di tale rapporto per l'assunzione di responsabilità di strutture semplici o complesse, l'obbligatorietà del rapporto esclusivo svincolato dalla disponibilità da parte dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera, di seguito denominata "azienda", degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria, le gravi penalizzazioni nei confronti dei medici che hanno scelto di conservare il rapporto non esclusivo, hanno determinato il sostanziale dissenso da parte della dirigenza sanitaria.

        In base alla vigente normativa (decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni) il passaggio dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo è non solo automatico ma altresì obbligato per la quasi totalità dei dirigenti.
        Al contrario, con la nuova disciplina proposta, la scelta del rapporto esclusivo non è obbligatoria in nessun caso, ma è rimessa al singolo dirigente ed è anche reversibile.
        Conseguentemente si potrà verificare, e certamente si verificherà, il passaggio al rapporto non esclusivo di una consistente percentuale di dirigenti attualmente a rapporto esclusivo (circa il 95 per cento del personale) consentendo alle aziende di realizzare rilevanti economie per la mancata corresponsione della relativa indennità di esclusività del rapporto.
        La nuova disciplina dell'attività libero-professionale non determina, né può determinare, se correttamente applicata dalle regioni e dalle aziende, maggiori oneri o minori entrate. La nuova normativa, infatti, lascia, per quanto concerne gli oneri, sostanzialmente immutata la preesistente disciplina: sono, infatti, confermati il vincolo della gestione e della contabilizzazione separati tra l'attività istituzionale e quella intramuraria, l'obbligo del recupero da parte dell'azienda di tutti gli oneri sostenuti, la possibilità per l'azienda di realizzare dei ricavi (le tariffe devono assicurare "almeno" il recupero degli oneri), i compensi percepiti per l'attività svolta all'interno dell'azienda e per quella svolta in strutture esterne convenzionate con l'azienda sono assimilati a reddito di lavoro dipendente, eccetera.
        La nuova disciplina inoltre è diretta a consentire maggiori spazi per l'esercizio professionale del medico nel preminente interesse del cittadino. Infatti, da una parte si stabilisce l'obbligo dell'attività libero-professionale intramuraria, anche per la eliminazione delle liste di attesa e, dall'altra, si estende l'ambito e si semplificano le procedure della libera professione ivi compresa quella cosiddetta "allargata". Si offre, così, al cittadino la più ampia gamma di prestazioni a prezzi calmierati dall'azienda e nei tempi di attesa più brevi possibili.
        Con gli articoli 3, 4 e 5 si intendono modificare gli articoli 15 e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con la integrazione del collegio tecnico di verifica professionale dei dirigenti sanitari e la modificazione dei criteri di attribuzione degli incarichi di struttura complessa, e si prevede, inoltre, l'espressione di pareri obbligatori da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.
        Al riguardo si osserva che la disposizione intende stabilire il "principio fondamentale" del coinvolgimento obbligatorio di un organo tecnico (ossia la direzione tecnica aziendale, sanitaria ed amministrativa) nel governo delle attività cliniche, nella programmazione e nella valutazione delle attività tecnico-sanitarie dell'azienda. Il principio, già desumibile del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, che ha disciplinato il Collegio di direzione, è stato confermato e rafforzato attraverso la previsione dell'acquisizione obbligatoria su alcuni atti particolarmente rilevanti del parere preventivo del predetto collegio, che è l'organismo tecnico aziendale composto dai massimi dirigenti medici dell'azienda. Il parere "vincola" parzialmente il direttore generale in quanto, se la decisione è assunta in contrasto con il parere dell'organo tecnico, deve essere specificatamente motivata.
        La disposizione comunque non è tanto finalizzata a limitare l'autonomia riconosciuta al direttore generale su problematiche che hanno una specifica connotazione tecnica (da molti ritenuta eccessiva) quanto ad assicurare l'effettivo coinvolgimento (che significa anche corresponsabilizzazione) dei massimi dirigenti sanitari aziendali nelle decisioni più rilevanti del governo delle attività cliniche dell'azienda, come si verifica in tutte le organizzazioni aziendali.
        Il principio non contrasta con le competenze delle regioni, che conservano larghi spazi di autonomia per disciplinare, nelle leggi di attuazione, più analiticamente la materia.
        Inoltre coerentemente con i nuovi indirizzi governativi in materia di età pensionabile, si prevede (articolo 6) che, fino al riordino del sistema previdenziale per quanto concerne l'età pensionabile dei pubblici dipendenti, il limite massimo di età per il collocamento a riposo del personale medico del Servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.
        Tale possibilità potrebbe determinare apparentemente maggiori costi per l'azienda in quanto la retribuzione di un direttore di struttura complessa anziano è in astratto maggiore di quella di uno più giovane. Se, al contrario, si considera che l'unico emolumento che fa la differenza è la RIA (cioè la retribuzione individuale di anzianità) che in virtù dell'articolo 9, capo I del titolo II del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'accordo dell'8 giugno 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000, resta comunque assegnata al fondo, si può senz'altro concludere che la norma è improduttiva di costi per la finanza pubblica.
        Infine, considerata la crescente conflittualità tra cittadini, medici del Servizio sanitario nazionale e strutture ospedaliere, si propone con l'articolo 8 la stipula obbligatoria da parte dei dipendenti dirigenti sanitari contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.
        La nuova disciplina proposta fa prevedere vantaggi rispetto a quello vigente:

            a) per il cittadino:

                1) riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni urgenti, senza alcun onere economico;

                2) possibilità di scelta del medico in ospedale, pagando una tariffa "calmierata" dell'azienda;

            b) per i medici:

                1) accedere alla dirigenza indipendentemente dalla scelta della esclusività;

                2) libertà di optare per il rapporto esclusivo e non esclusivo in modo reversibile;

                3) rimanere in servizio oltre i limiti di età attuali;

            c) per l'azienda:

                1) potenziale riduzione dei rapporti esclusivi e quindi risparmi di spesa;

                2) riduzione della lista di attesa e quindi miglioramento dell'efficienza nell'erogazione delle prestazioni.




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