XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4550
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disciplina del rapporto di lavoro del personale medico
del Servizio sanitario nazionale).
1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere, di seguito denominate
"aziende", e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è
unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere
esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono,
a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione
di strutture semplici e complesse secondo modalità di accesso
determinate dalle regioni. Il passaggio dal rapporto esclusivo
a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. L'attività libero-professionale del personale medico è
disciplinata in base ai seguenti princìpi fondamentali:
a) il dirigente medico, con esclusività di
rapporto, fuori dall'impegno di servizio, può svolgere,
all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno
delle stesse in strutture a tale fine convenzionate con
l'azienda, e comunque in conformità all'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, attività
libero-professionale individuale o in équipe, regolata
con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di
tutti gli oneri sostenuti. L'attività libero-professionale può
essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di
prestazioni e il numero di ore di attività, individuali o in
équipe, previsti dal programma aziendale concordato con
le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro. I
compensi percepiti per le attività professionali di cui alla
presente lettera sono assimilati a reddito di lavoro
dipendente;
b) fuori dalle strutture aziendali, oltre alle
attività libero-professionali di cui alla lettera a), al
dirigente medico a rapporto esclusivo sono consentite le
consulenze nonché le altre attività professionali occasionali,
secondo gli indirizzi definiti a livello regionale definiti in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) al dirigente medico a rapporto non esclusivo
sono consentite tutte le attività libero-professionali che non
configurano un rapporto di lavoro dipendente o determinano un
conflitto di interessi con le attività istituzionali, secondo
gli indirizzi definiti a livello regionale.
Art. 2.
(Disciplina del rapporto di lavoro
del personale medico universitario).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano,
fermo restando il loro stato giuridico, anche ai medici
universitari, ai professori universitari di prima e seconda
fascia e ai ricercatori, che svolgono attività assistenziale
presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso
strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove
previsto dagli accordi fra la regione e l'università.
Art. 3.
(Integrazione del collegio tecnico di verifica
professionale dei dirigenti sanitari).
1. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono aggiunte le parole: "e composto da due
esperti della medesima disciplina con incarico e con
professionalità adeguati alla valutazione da effettuare
garantendo la presenza del dirigente sovraordinato; per la
valutazione dei dirigenti apicali gli esperti devono essere
estranei all'azienda; gli esperti sono designati dal Collegio
di direzione".
Art. 4.
(Criteri per l'attribuzione dell'incarico di direzione di
struttura complessa).
1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
aggiunte le parole: "che terrà conto distintamente dei titoli
professionali, scientifici e di carriera posseduti dai
candidati nonché dei crediti in attività di formazione
continua maturati nel triennio precedente alla data del bando.
La commissione procede alla selezione dei tre migliori
concorrenti in ragione del rispettivo giudizio complessivo
formulando tra i medesimi una graduatoria di merito. Il
direttore generale ha facoltà di scelta fra i candidati
individuati nella terna predisposta dalla commissione. La
scelta di un candidato risultato idoneo al di fuori dalla
terna proposta deve essere specificamente e congruamente
motivata dal direttore generale, previo parere conforme del
Collegio di direzione".
Art. 5.
(Espressione di pareri obbligatori da parte del Collegio
di direzione).
1. Il Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, formula parere obbligatorio al direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Ogni
decisione del direttore generale in contrasto con il parere
del Collegio di direzione è adottata con provvedimento
motivato.
Art. 6.
(Limiti di età).
1. Fino al riordinamento della disciplina del sistema
previdenziale per quanto concerne l'età pensionabile dei
pubblici dipendenti e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni, l'azienda sulla base del
parere espresso dal Collegio di direzione, può trattenere in
servizio i dirigenti di struttura complessa che ne fanno
richiesta, non oltre il compimento del settantesimo anno di
età.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, fermo
restando il loro stato giuridico, e fatti salvi i diritti
acquisiti, anche ai medici e al personale sanitario
universitario, ai professori universitari di prima e di
seconda fascia e ai ricercatori, che svolgono attività
assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, o presso strutture assistenziali pubbliche nonché, ove
previsto dagli accordi tra la regione e l'università, presso
strutture sanitarie private accreditate.
3. Il trattenimento in servizio dei dirigenti di struttura
complessa è comunque subordinato alla loro verifica annuale.
In caso di verifica negativa, il rapporto di lavoro è risolto
alla data della prima scadenza utile successiva alla
proroga.
Art. 7.
(Norme transitorie).
1. Gli attuali rapporti di lavoro della dirigenza
sanitaria sono trasformati nel rapporto di lavoro unico e a
tempo pieno disciplinato dalla presente legge; il dirigente
può optare per l'esclusività o meno del rapporto. Fino alla
stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro il
passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non
esclusivo e viceversa è disposto a domanda del dirigente
interessato. La specifica indennità prevista per il dirigente
a rapporto esclusivo compete solo al personale che ha già
optato o che opterà per la esclusività del rapporto. Il
dirigente ancora a rapporto di lavoro a tempo definito alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, può, a domanda, conservare tale tipo di rapporto
fino ad esaurimento; tale rapporto è equiparato a quello dei
dirigenti medici a rapporto non esclusivo.
2. Il comma 4 dell'articolo 15-quater, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato; il
primo periodo del comma 5 dell'articolo 15-quinquies del
medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, è soppresso.
Art. 8.
(Polizze assicurative).
1. E' fatto obbligo alle aziende di stipulare adeguata
polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile
verso terzi dei dipendenti dirigenti sanitari. La polizza deve
comprendere la colpa grave; resta esclusa l'azione di rivalsa
della struttura sanitaria nei confronti del sanitario
responsabile, ferma restando la facoltà di azione nel caso di
dolo. I contenuti minimi della garanzia sono definiti con
apposito accordo quadro regionale da stipulare con le
organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie
dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Gli articoli 18, 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogati.