XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4550




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Disciplina del rapporto di lavoro del personale medico
del Servizio sanitario nazionale).

        1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, di seguito denominate "aziende", e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse secondo modalità di accesso determinate dalle regioni. Il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.
        2. L'attività libero-professionale del personale medico è disciplinata in base ai seguenti princìpi fondamentali:

            a) il dirigente medico, con esclusività di rapporto, fuori dall'impegno di servizio, può svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse in strutture a tale fine convenzionate con l'azienda, e comunque in conformità all'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attività libero-professionale individuale o in équipe, regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti. L'attività libero-professionale può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività, individuali o in équipe, previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro. I compensi percepiti per le attività professionali di cui alla presente lettera sono assimilati a reddito di lavoro dipendente;
            b) fuori dalle strutture aziendali, oltre alle attività libero-professionali di cui alla lettera a), al dirigente medico a rapporto esclusivo sono consentite le consulenze nonché le altre attività professionali occasionali, secondo gli indirizzi definiti a livello regionale definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

            c) al dirigente medico a rapporto non esclusivo sono consentite tutte le attività libero-professionali che non configurano un rapporto di lavoro dipendente o determinano un conflitto di interessi con le attività istituzionali, secondo gli indirizzi definiti a livello regionale.


Art. 2.

(Disciplina del rapporto di lavoro
del personale medico universitario).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, fermo restando il loro stato giuridico, anche ai medici universitari, ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.


Art. 3.

(Integrazione del collegio tecnico di verifica
professionale dei dirigenti sanitari).

        1. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: "e composto da due esperti della medesima disciplina con incarico e con professionalità adeguati alla valutazione da effettuare garantendo la presenza del dirigente sovraordinato; per la valutazione dei dirigenti apicali gli esperti devono essere estranei all'azienda; gli esperti sono designati dal Collegio di direzione".


Art. 4.

(Criteri per l'attribuzione dell'incarico di direzione di
struttura complessa).

        1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte le parole: "che terrà conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di formazione continua maturati nel triennio precedente alla data del bando. La commissione procede alla selezione dei tre migliori concorrenti in ragione del rispettivo giudizio complessivo formulando tra i medesimi una graduatoria di merito. Il direttore generale ha facoltà di scelta fra i candidati individuati nella terna predisposta dalla commissione. La scelta di un candidato risultato idoneo al di fuori dalla terna proposta deve essere specificamente e congruamente motivata dal direttore generale, previo parere conforme del Collegio di direzione".


Art. 5.

(Espressione di pareri obbligatori da parte del Collegio
di direzione).

        1. Il Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, formula parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Ogni decisione del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione è adottata con provvedimento motivato.


Art. 6.

(Limiti di età).

        1. Fino al riordinamento della disciplina del sistema previdenziale per quanto concerne l'età pensionabile dei pubblici dipendenti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, l'azienda sulla base del parere espresso dal Collegio di direzione, può trattenere in servizio i dirigenti di struttura complessa che ne fanno richiesta, non oltre il compimento del settantesimo anno di età.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, fermo restando il loro stato giuridico, e fatti salvi i diritti acquisiti, anche ai medici e al personale sanitario universitario, ai professori universitari di prima e di seconda fascia e ai ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche nonché, ove previsto dagli accordi tra la regione e l'università, presso strutture sanitarie private accreditate.
        3. Il trattenimento in servizio dei dirigenti di struttura complessa è comunque subordinato alla loro verifica annuale. In caso di verifica negativa, il rapporto di lavoro è risolto alla data della prima scadenza utile successiva alla proroga.


Art. 7.

(Norme transitorie).

        1. Gli attuali rapporti di lavoro della dirigenza sanitaria sono trasformati nel rapporto di lavoro unico e a tempo pieno disciplinato dalla presente legge; il dirigente può optare per l'esclusività o meno del rapporto. Fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto a domanda del dirigente interessato. La specifica indennità prevista per il dirigente a rapporto esclusivo compete solo al personale che ha già optato o che opterà per la esclusività del rapporto. Il dirigente ancora a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, può, a domanda, conservare tale tipo di rapporto fino ad esaurimento; tale rapporto è equiparato a quello dei dirigenti medici a rapporto non esclusivo.
        2. Il comma 4 dell'articolo 15-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato; il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, è soppresso.


Art. 8.

(Polizze assicurative).

        1. E' fatto obbligo alle aziende di stipulare adeguata polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile verso terzi dei dipendenti dirigenti sanitari. La polizza deve comprendere la colpa grave; resta esclusa l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del sanitario responsabile, ferma restando la facoltà di azione nel caso di dolo. I contenuti minimi della garanzia sono definiti con apposito accordo quadro regionale da stipulare con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
        2. Gli articoli 18, 22 e 23 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogati.



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