XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4543




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce i princìpi e criteri direttivi validi per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), la cui attuazione è bensì stata recentemente prevista dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 - legge comunitaria 2003 - ma, per l'appunto, senza l'esplicitazione di princìpi e criteri direttivi. Il termine per il recepimento della direttiva in riferimento scade il 12 ottobre 2004.
        La questione ha già formato oggetto di ampio dibattito in sede di Commissione finanze della Camera dei deputati, al momento del passaggio in terza e ultima lettura della legge comunitaria 2003. Su questi stessi princìpi e criteri direttivi, suggeriti fin dall'inizio dai firmatari della presente proposta di legge, si riscontrò allora un totale consenso di merito che coinvolgeva anche Governo e maggioranza parlamentare, ma che non potè concretarsi in quella sede a causa di asseriti problemi di tempistica dell'iter del provvedimento.
        Ricordiamo ancora che la correttezza e la fondatezza di questi stessi indirizzi attuativi hanno trovato riscontro nel ciclo di audizioni delle associazioni rappresentative degli operatori del mercato, svoltosi in Commissione finanze della Camera dei deputati nel settembre scorso e concluso il 7 ottobre dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
        Rileviamo pertanto che la mancata indicazione in questo caso dei princìpi e criteri direttivi appare tanto più grave, tenuto conto della importanza e della delicatezza della materia che costituisce oggetto della direttiva e del profondo impatto che essa determinerà sul nostro ordinamento finanziario.
        L'importanza della direttiva sugli abusi di mercato discende, anzitutto, dal fatto che l'adozione di efficaci misure di contrasto agli abusi di mercato costituisce un presupposto fondamentale, come più volte sottolineato dalle istituzioni europee, per garantire la trasparenza dei mercati e, quindi, per recuperare la fiducia dei risparmiatori scossa, nel nostro come in altri Paesi, dai numerosi scandali finanziari degli ultimi anni e degli ultimi mesi.
        Occorre poi considerare che il recepimento della direttiva implicherà la sostituzione o l'integrazione di numerose e importanti disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché delle relative disposizioni di attuazione contenute nel regolamento emittenti della CONSOB.
        Le disposizioni della citata direttiva 2003/6/CE sulle quali appare particolarmente evidente la necessità che il Parlamento definisca precise linee-guida per il legislatore delegato sono le seguenti:

            l'articolo 11, che prevede la designazione da parte di ogni Stato membro di un'unica autorità amministrativa competente a vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva, autorità alla quale devono essere attribuiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Tenuto conto che nel nostro ordinamento le competenze di vigilanza relative ai mercati finanziari sono ripartite tra CONSOB, Banca d'Italia e, per certi aspetti, Ministero dell'economia e delle finanze, sarebbe quanto mai opportuno individuare già nella delega l'autorità competente di cui all'articolo 11 della direttiva;

            l'articolo 12, che contiene un elenco minimo di poteri che devono essere attribuiti all'autorità competente. Si tratta di poteri ispettivi e interdittivi di particolare estensione e incidenza, per la cui precisa individuazione appare necessario prevedere criteri puntuali nella delega;

            l'articolo 14, il quale stabilisce che le violazioni delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva devono essere punite da ciascun ordinamento nazionale con sanzioni o con misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, fatta salva la facoltà per gli Stati membri di imporre sanzioni penali.

        L'omessa previsione di princìpi e di criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2003/6/CE risulta, inoltre, in contrasto con le prassi del passato. In tutti gli analoghi casi in cui il Governo è stato delegato a recepire nel nostro ordinamento atti comunitari che implicavano rilevanti modifiche alla disciplina dei mercati finanziari, il Parlamento infatti ha sempre esercitato pienamente le proprie prerogative indicando con chiarezza e puntualità l'oggetto e i criteri per l'esercizio dei poteri delegati.
        Come già indicato, l'opportunità di inserire nella legge comunitaria specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva sugli abusi di mercato è stata del resto evidenziata da tutti i soggetti auditi dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati sul tema del processo di integrazione finanziaria europea.
        In particolare, i soggetti intervenuti hanno sottolineato come una delega in bianco possa creare forti complicazioni e conseguenti ritardi per il Governo, soprattutto in relazione alla attuazione degli aspetti più delicati della direttiva, quali l'individuazione dell'unica autorità competente e dei relativi poteri.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge, che introduce l'articolo 25-bis della legge n. 306 del 2003 (legge comunitaria 2003), detta pertanto una serie di princìpi e criteri direttivi chiari, precisi e allo stesso tempo flessibili che discendono essenzialmente dall'esigenza di assicurare una organica e effettiva applicazione delle regole in materia di abusi di mercato.
        In particolare, i princìpi e criteri direttivi in questione, indicati nel comma 3, prevedono:

            l'individuazione della CONSOB quale autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, e la definizione delle modalità per la cooperazione tra la CONSOB stessa e le altre autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario. Questa soluzione appare pienamente coerente con l'attuale assetto dei poteri di vigilanza sui mercati finanziari, che prevede l'attribuzione alla CONSOB delle funzioni di controllo della trasparenza dei mercati e di tutela degli investitori;

            la determinazione del contenuto e dei limiti dei poteri ispettivi e di vigilanza attribuiti alla CONSOB in relazione agli abusi di mercato;

            l'introduzione a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

            la fissazione per le violazioni delle disposizioni in materia di abusi di mercato di sanzioni e di misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nonché, per le ipotesi di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, anche di adeguate sanzioni penali.

        Il comma 2 intende prevenire il rischio di un futuro inadempimento agli obblighi comunitari in relazione alla direttiva 2003/6/CE, considerando che numerose disposizioni delegano alla Commissione europea, in coerenza con il cosiddetto "modello decisionale Lamfalussy", l'adozione di rilevanti misure di attuazione della direttiva stessa, alcune delle quali risultano peraltro in fase avanzata di preparazione. La durata complessiva di tale delega alla Commissione è di quattro anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, dunque sino al 18 aprile 2007.
        La legge comunitaria 2003, viceversa, non contiene alcuna disposizione che consenta di modificare i decreti legislativi con i quali sarà recepita la direttiva 2003/6/CE al fine di tenere conto delle successive norme poste in essere dalla Commissione europea.
        Appare quindi evidente il rischio di una mancanza o di un ritardo nell'adeguamento del nostro ordinamento a quello comunitario.
        A tale situazione pone appunto rimedio il comma 2, stabilendo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, il Governo possa emanare disposizioni correttive ed integrative, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione della direttiva stessa adottate dalla Commissione europea.
        Per i motivi esposti, raccomandiamo la più sollecita approvazione della presente proposta di legge, in tempo utile per fornire le necessarie linee-guida al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/6/CE.




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