XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4543
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306,
è aggiunto il seguente:
"Art. 25-bis. (Delega al Governo per il
recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato). -
1. Il Governo è delegato ad adottare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre
2004, un decreto legislativo recante le norme per il
recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato
(abusi di mercato).
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 e
con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 3, può
emanare disposizioni correttive ed integrative, anche al fine
di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione
adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono
informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare l'ambito di applicazione della
normativa di recepimento definendo le nozioni di informazione
privilegiata, abuso di informazione privilegiata e
manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti
finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni
e i divieti della direttiva, tenendo conto delle disposizioni
di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea
secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2,
della direttiva;
b) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva,
individuare nella Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente, disciplinare
le modalità per la cooperazione tra la stessa e le autorità
competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario ed
istituire presso la stessa un comitato consultivo con la
partecipazione delle associazioni rappresentative degli
emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi
finanziari e dei consumatori;
c) disciplinare le modalità per la cooperazione
tra la CONSOB e le autorità estere al fine della repressione
delle violazioni della normativa della direttiva e della
circolazione delle informazioni, nonché dell'opposizione del
segreto di ufficio;
d) disciplinare, anche mediante l'attribuzione
alla CONSOB del relativo potere regolamentare, i seguenti
aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione
eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della
direttiva:
1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera
a), anche in relazione all'individuazione delle prassi
di mercato ammesse;
2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è
stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:
2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate;
2.2) le conseguenze del ritardo della divulgazione al
pubblico, fermi restando l'obbligo di informare la CONSOB e il
potere della medesima autorità di adottare le misure
necessarie a garantire la corretta informazione del
pubblico;
2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione a
terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di
comunicazione al pubblico;
2.4) la tenuta di registri delle persone che lavorano
o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a
informazioni privilegiate;
2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al
pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate
da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di
direzione nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime
strettamente collegati, individuandone a tale fine la
nozione;
3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e
di trasparenza a carico di chiunque produce o diffonde
ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di
strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti
strategie di investimento;
4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di
disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso
di mercato;
5) l'introduzione, a carico di chi opera
professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia
ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni
costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una
manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la
circostanza alla CONSOB;
6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni
pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo
sensibile sui mercati finanziari in modo conforme ai princìpi
di trasparenza e di correttezza;
7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni
adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle
operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle
negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di
programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle
operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;
e) fermi restando i poteri di cui all'articolo
185, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, attribuire alla CONSOB gli ulteriori
poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della
direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere
esercitati nei confronti dei soggetti vigilati e, mediante
ricorso all'autorità giudiziaria, nei confronti degli altri
soggetti non vigilati, stabilendo tra l'altro che la CONSOB
possa:
1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva, avvalersi
della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;
2) richiedere, mediante ricorso all'autorità
giudiziaria, informazioni relative al traffico telefonico, via
INTERNET o per via telematica;
3) delegare ai gestori di mercati regolamentati il
potere di sospendere la negoziazione degli strumenti
finanziari oggetto di indagine;
f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un
massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio
dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB previsti
dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore a 1.000
euro e non superiore a 25 mila euro per i soggetti che non
ottemperano nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ne
ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena
per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice
civile;
g) prevedere sanzioni e misure amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive, che la CONSOB applica in
caso di violazione delle norme primarie e secondarie di
recepimento, tenendo conto dei princìpi indicati nella legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
h) prevedere in particolare, per l'abuso di
informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 20 mila
euro e non superiori a un milione di euro, da aumentare fino
al triplo quando, in relazione all'entità del profitto
conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul
mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel
massimo. Prevedere per le altre violazioni sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori a 10 mila euro e non
superiori a 200 mila euro. Per tali sanzioni escludere la
facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni;
i) disciplinare i casi e le modalità con le quali
dare pubblicità alle sanzioni irrogate;
l) prevedere che le misure e le sanzioni
amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate
e alla manipolazione del mercato includono la perdita
temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti
aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad
assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo
nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al
medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria
del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo;
m) per gli abusi di informazioni privilegiate e
per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da
individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi,
in aggiunta alle sanzioni amministrative, prevedere la
sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo ad
un anno e non superiore nel massimo a cinque anni;
n) stabilire il principio dell'autonomia reciproca
dei procedimenti sanzionatori, amministrativo e penale, e
fissare norme di coordinamento dell'attività della CONSOB con
quella dell'autorità giudiziaria, nonché disciplinare le forme
di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti
sanzionatori adottati dalla CONSOB;
o) disciplinare l'imputazione della responsabilità
delle violazioni di cui al presente comma, anche in relazione
all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli
autori delle stesse;
p) prevedere norme transitorie che disciplinano
gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni
relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate
commesse prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1".