XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4543




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, è aggiunto il seguente:

        "Art. 25-bis. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato). - 1. Il Governo è delegato ad adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2004, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
            2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 3, può emanare disposizioni correttive ed integrative, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.
            3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo le nozioni di informazione privilegiata, abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti della direttiva, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;
                b) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente, disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le autorità competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario ed istituire presso la stessa un comitato consultivo con la partecipazione delle associazioni rappresentative degli emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

                c) disciplinare le modalità per la cooperazione tra la CONSOB e le autorità estere al fine della repressione delle violazioni della normativa della direttiva e della circolazione delle informazioni, nonché dell'opposizione del segreto di ufficio;

                d) disciplinare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:

                1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a), anche in relazione all'individuazione delle prassi di mercato ammesse;

                2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

                2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

                2.2) le conseguenze del ritardo della divulgazione al pubblico, fermi restando l'obbligo di informare la CONSOB e il potere della medesima autorità di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

                2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;
                2.4) la tenuta di registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

                2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone a tale fine la nozione;

                3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e di trasparenza a carico di chiunque produce o diffonde ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

                4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

                5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

                6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari in modo conforme ai princìpi di trasparenza e di correttezza;

                7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

                e) fermi restando i poteri di cui all'articolo 185, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire alla CONSOB gli ulteriori poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere esercitati nei confronti dei soggetti vigilati e, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, nei confronti degli altri soggetti non vigilati, stabilendo tra l'altro che la CONSOB possa:

                1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva, avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;

                2) richiedere, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica;

                3) delegare ai gestori di mercati regolamentati il potere di sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;

                f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 25 mila euro per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

                g) prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, che la CONSOB applica in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento, tenendo conto dei princìpi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

                h) prevedere in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 20 mila euro e non superiori a un milione di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo. Prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 10 mila euro e non superiori a 200 mila euro. Per tali sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

                i) disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;

                l) prevedere che le misure e le sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato includono la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;

                m) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, in aggiunta alle sanzioni amministrative, prevedere la sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni;

                n) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori, amministrativo e penale, e fissare norme di coordinamento dell'attività della CONSOB con quella dell'autorità giudiziaria, nonché disciplinare le forme di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB;

                o) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle violazioni di cui al presente comma, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;
                p) prevedere norme transitorie che disciplinano gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1".



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