XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4541
Onorevoli Colleghi! - E' dopo attenta ponderazione che
viene sottoposta al Parlamento la presente proposta di legge
costituzionale recante "Modifica all'articolo 21 della
Costituzione, in materia di tutela del pluralismo
dell'informazione".
Il provvedimento corrisponde sia alla macroscopica
esigenza di completare il nostro ordinamento costituzionale
con norme sul pluralismo dell'informazione e sul conflitto di
interessi analoghe a quelle presenti nella legislazione di
tutte le democrazie evolute, sia ad esigenze più specifiche,
ma non meno rilevanti, legate alla storia d'Italia degli
ultimi anni.
Si tratta, com'è evidente, della regolamentazione di
questioni generali e di principio determinanti per il corretto
svolgimento dei fondamentali processi democratici del nostro
Paese e, come tali, assolutamente meritevoli di essere
disciplinate con normativa di rango costituzionale.
La proposta di legge costituzionale tiene conto della
necessità di porre rimedio alle gravi conseguenze che
l'assenza di una normativa adeguata sta determinando nel
nostro Paese dove da anni prospera e si sviluppa indisturbato
il più eclatante, endemico e invasivo conflitto di interessi
che sia mai apparso in una democrazia occidentale, conflitto
cui consegue una quotidiana mortificazione del pluralismo
dell'informazione.
Il contenuto della proposta di legge costituzionale che
questa relazione, sia pure brevemente, si propone di
illustrare lascia immutato, completandolo, il contenuto
dell'articolo 21 della Costituzione, le cui prescrizioni hanno
dimostrato con il passare degli anni una sempre più rilevante
validità e attualità.
La proposta di legge costituzionale prevede esclusivamente
l'inserimento all'interno dell'articolo 21, e precisamente
dopo il primo comma, di due nuovi commi volti a disciplinare
due fattispecie che nell'anno 1948, quando cioè la nostra
Costituzione è stata emanata, non era in nessun modo
prevedibile che si sarebbero sviluppate con tanta forza e
tanta pericolosità e che, di conseguenza, non potevano in
nessun modo essere regolamentate.
Le norme proposte hanno l'obiettivo di affermare i
princìpi del pluralismo dell'informazione e disciplinare i
casi più rilevanti di ineleggibilità e incompatibilità dovuti
al conflitto di interessi dei proprietari o dei gestori di
mezzi di informazione a diffusione nazionale.
In particolare, la previsione del nuovo secondo comma
dell'articolo 21, è diretta a rendere chiara, esplicita e
netta la tutela del pluralismo dell'informazione. Per fare ciò
la nuova disposizione costituzionale impegna il Parlamento ad
emanare norme a garanzia del pluralismo dell'informazione e a
favore della sua imparzialità, anche ponendo limiti alle
concentrazioni e vietando posizioni dominanti.
Nel nuovo terzo comma dell'articolo 21, viene
regolamentato, attraverso la previsione di specifiche cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, il gravissimo fenomeno
del conflitto di interessi tra i titolari di alcune cariche
istituzionali, nonché dei membri del Governo e dei Presidenti
delle Giunte regionali, e posizioni di rilevante influenza
nella proprietà o nella gestione di reti televisive o
telematiche nonché la proprietà o la gestione di quotidiani o
periodici.
"Influenza rilevante" è l'espressione che meglio definisce
le posizioni societarie dalle quali possono potenzialmente
scaturire i conflitti di interessi che è necessario
disciplinare. Tale espressione, infatti, ha ormai trovato
piena accoglienza nel nostro ordinamento giuridico dove
compare sia nella normativa antitrust, sia in quella del
codice civile e più precisamente del nuovo diritto
societario.
Il medesimo terzo comma, infine, prevede che altri casi di
conflitto di interessi possano essere regolamentati con legge
ordinaria.