XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4541




        Onorevoli Colleghi! - E' dopo attenta ponderazione che viene sottoposta al Parlamento la presente proposta di legge costituzionale recante "Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela del pluralismo dell'informazione".
        Il provvedimento corrisponde sia alla macroscopica esigenza di completare il nostro ordinamento costituzionale con norme sul pluralismo dell'informazione e sul conflitto di interessi analoghe a quelle presenti nella legislazione di tutte le democrazie evolute, sia ad esigenze più specifiche, ma non meno rilevanti, legate alla storia d'Italia degli ultimi anni.
        Si tratta, com'è evidente, della regolamentazione di questioni generali e di principio determinanti per il corretto svolgimento dei fondamentali processi democratici del nostro Paese e, come tali, assolutamente meritevoli di essere disciplinate con normativa di rango costituzionale.
        La proposta di legge costituzionale tiene conto della necessità di porre rimedio alle gravi conseguenze che l'assenza di una normativa adeguata sta determinando nel nostro Paese dove da anni prospera e si sviluppa indisturbato il più eclatante, endemico e invasivo conflitto di interessi che sia mai apparso in una democrazia occidentale, conflitto cui consegue una quotidiana mortificazione del pluralismo dell'informazione.
        Il contenuto della proposta di legge costituzionale che questa relazione, sia pure brevemente, si propone di illustrare lascia immutato, completandolo, il contenuto dell'articolo 21 della Costituzione, le cui prescrizioni hanno dimostrato con il passare degli anni una sempre più rilevante validità e attualità.
        La proposta di legge costituzionale prevede esclusivamente l'inserimento all'interno dell'articolo 21, e precisamente dopo il primo comma, di due nuovi commi volti a disciplinare due fattispecie che nell'anno 1948, quando cioè la nostra Costituzione è stata emanata, non era in nessun modo prevedibile che si sarebbero sviluppate con tanta forza e tanta pericolosità e che, di conseguenza, non potevano in nessun modo essere regolamentate.
        Le norme proposte hanno l'obiettivo di affermare i princìpi del pluralismo dell'informazione e disciplinare i casi più rilevanti di ineleggibilità e incompatibilità dovuti al conflitto di interessi dei proprietari o dei gestori di mezzi di informazione a diffusione nazionale.
        In particolare, la previsione del nuovo secondo comma dell'articolo 21, è diretta a rendere chiara, esplicita e netta la tutela del pluralismo dell'informazione. Per fare ciò la nuova disposizione costituzionale impegna il Parlamento ad emanare norme a garanzia del pluralismo dell'informazione e a favore della sua imparzialità, anche ponendo limiti alle concentrazioni e vietando posizioni dominanti.
        Nel nuovo terzo comma dell'articolo 21, viene regolamentato, attraverso la previsione di specifiche cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il gravissimo fenomeno del conflitto di interessi tra i titolari di alcune cariche istituzionali, nonché dei membri del Governo e dei Presidenti delle Giunte regionali, e posizioni di rilevante influenza nella proprietà o nella gestione di reti televisive o telematiche nonché la proprietà o la gestione di quotidiani o periodici.
        "Influenza rilevante" è l'espressione che meglio definisce le posizioni societarie dalle quali possono potenzialmente scaturire i conflitti di interessi che è necessario disciplinare. Tale espressione, infatti, ha ormai trovato piena accoglienza nel nostro ordinamento giuridico dove compare sia nella normativa antitrust, sia in quella del codice civile e più precisamente del nuovo diritto societario.
        Il medesimo terzo comma, infine, prevede che altri casi di conflitto di interessi possano essere regolamentati con legge ordinaria.




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