XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4541
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione
sono inseriti i seguenti:
"La Repubblica garantisce e tutela con apposite norme il
diritto di ogni cittadino ad essere informato e il pluralismo
dell'informazione, ne favorisce l'imparzialità, pone limiti
alle concentrazioni e vieta posizioni dominanti nella
proprietà di imprese che producono informazione a diffusione
nazionale, regionale o interregionale.
L'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di
una o più reti radiotelevisive o telematiche nonché di uno o
più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o
interregionale è causa di ineleggibilità alla carica di
deputato e di senatore della Repubblica, nonché di
incompatibilità con la carica di Presidente della Repubblica,
Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice
Ministro, Sottosegretario di Stato, Vice Presidente del
Consiglio superiore della magistratura e Presidente della
Giunta regionale. Altri casi di conflitto di interessi possono
essere regolamentati con legge".