XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4541




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

        "La Repubblica garantisce e tutela con apposite norme il diritto di ogni cittadino ad essere informato e il pluralismo dell'informazione, ne favorisce l'imparzialità, pone limiti alle concentrazioni e vieta posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.
        L'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o telematiche nonché di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o interregionale è causa di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, nonché di incompatibilità con la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura e Presidente della Giunta regionale. Altri casi di conflitto di interessi possono essere regolamentati con legge".



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