XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4540




        Onorevoli Colleghi! - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha istituito, in sostituzione del precedente Corpo degli agenti di custodia a carattere militare, il Corpo di polizia penitenziaria, corpo civile alle dipendenze del Ministero della giustizia, con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali ridefiniti dalla legge stessa.
        La legge ha tracciato le linee generali dell'ordinamento del Corpo, rinviando a successivi decreti legislativi la specificazione di tali princìpi.
        In particolare, l'attuale sistema delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è definito dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, che prevede tipologie sanzionatorie, quali la censura, la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione, che comportano particolari effetti sullo status e sul patrimonio del soggetto cui vengono inflitte.
        Soltanto nel 1999, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, è stato emanato il nuovo regolamento di servizio del Corpo, che è intervenuto a ridefinire i doveri e gli obblighi connessi con lo status di appartenente alla polizia penitenziaria. Tale regolamento, nello spirito della legge di riforma, ha proceduto alla smilitarizzazione del Corpo, rimodulando altresì la gamma dei doveri cui sono tenuti gli appartenenti alla polizia penitenziaria, la cui disciplina risaliva alle prescrizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e nella legge 18 febbraio 1963, n. 173.
        Poiché la responsabilità disciplinare consegue all'inosservanza dei doveri inerenti al proprio status, è evidente come una nuova definizione di tali doveri non possa non spiegare effetti sul regime disciplinare applicabile. Tra l'altro quest'ultimo, delineato dal già citato decreto legislativo n. 449 del 1992, è stato introdotto sulla base di una normativa in parte anacronistica, e non aderente ai princìpi di una più democratica e aperta gestione del lavoro, principi ai quali è stata finalizzata la citata riforma del Corpo di polizia penitenziaria. Appare quindi necessario provvedere ad una modifica del regime disciplinare applicabile al Corpo, anche in considerazione dei compiti sempre nuovi e maggiori ad esso attribuiti, che hanno determinato più pesanti carichi di lavoro ed una maggiore conflittualità all'interno dello stesso. Il provvedimento si compone di tre articoli.
        L'articolo 1 prevede la delega al Governo ad adottare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un decreto legislativo per la modifica del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sulla base di alcuni princìpi e criteri direttivi attinenti alla rideterminazione delle condotte sanzionabili, alla soppressione di alcune infrazioni ritenute maggiormente in contrasto con i princìpi di democraticità, alla definizione e disciplina di precise garanzie relative al procedimento disciplinare.
        L'articolo 2 dispone la soppressione dei rapporti informativi previsti dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
        L'articolo 3, infine, concede il condono delle sanzioni disciplinari irrogate agli appartenenti del Corpo di polizia penitenziaria, indicandone con precisione i limiti di applicazione, anche temporali, e i procedimenti da dichiarare estinti. Viene rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle modalità di applicazione di tale articolo. Infine, vengono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte e viene disposto che non rimanga traccia delle sanzioni condonate nel foglio matricolare.




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