XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4540
Onorevoli Colleghi! - La legge 15 dicembre 1990, n.
395, ha istituito, in sostituzione del precedente Corpo degli
agenti di custodia a carattere militare, il Corpo di polizia
penitenziaria, corpo civile alle dipendenze del Ministero
della giustizia, con ordinamento, organizzazione e disciplina
rispondenti ai compiti istituzionali ridefiniti dalla legge
stessa.
La legge ha tracciato le linee generali dell'ordinamento
del Corpo, rinviando a successivi decreti legislativi la
specificazione di tali princìpi.
In particolare, l'attuale sistema delle sanzioni
disciplinari per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria è definito dal decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 449, che prevede tipologie sanzionatorie, quali la
censura, la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione
dal servizio e la destituzione, che comportano particolari
effetti sullo status e sul patrimonio del soggetto cui
vengono inflitte.
Soltanto nel 1999, con il decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, è stato emanato il nuovo
regolamento di servizio del Corpo, che è intervenuto a
ridefinire i doveri e gli obblighi connessi con lo
status di appartenente alla polizia penitenziaria. Tale
regolamento, nello spirito della legge di riforma, ha
proceduto alla smilitarizzazione del Corpo, rimodulando
altresì la gamma dei doveri cui sono tenuti gli appartenenti
alla polizia penitenziaria, la cui disciplina risaliva alle
prescrizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1937, n.
2584, nel decreto legislativo luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 508, e nella legge 18 febbraio 1963,
n. 173.
Poiché la responsabilità disciplinare consegue
all'inosservanza dei doveri inerenti al proprio status,
è evidente come una nuova definizione di tali doveri non possa
non spiegare effetti sul regime disciplinare applicabile. Tra
l'altro quest'ultimo, delineato dal già citato decreto
legislativo n. 449 del 1992, è stato introdotto sulla base di
una normativa in parte anacronistica, e non aderente ai
princìpi di una più democratica e aperta gestione del lavoro,
principi ai quali è stata finalizzata la citata riforma del
Corpo di polizia penitenziaria. Appare quindi necessario
provvedere ad una modifica del regime disciplinare applicabile
al Corpo, anche in considerazione dei compiti sempre nuovi e
maggiori ad esso attribuiti, che hanno determinato più pesanti
carichi di lavoro ed una maggiore conflittualità all'interno
dello stesso. Il provvedimento si compone di tre articoli.
L'articolo 1 prevede la delega al Governo ad adottare,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, un decreto legislativo per la modifica del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sulla base di
alcuni princìpi e criteri direttivi attinenti alla
rideterminazione delle condotte sanzionabili, alla
soppressione di alcune infrazioni ritenute maggiormente in
contrasto con i princìpi di democraticità, alla definizione e
disciplina di precise garanzie relative al procedimento
disciplinare.
L'articolo 2 dispone la soppressione dei rapporti
informativi previsti dal decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria.
L'articolo 3, infine, concede il condono delle sanzioni
disciplinari irrogate agli appartenenti del Corpo di polizia
penitenziaria, indicandone con precisione i limiti di
applicazione, anche temporali, e i procedimenti da dichiarare
estinti. Viene rimessa ad un decreto del Ministro della
giustizia la definizione delle modalità di applicazione di
tale articolo. Infine, vengono fatti salvi gli effetti
giuridici ed economici già prodotti dalle sanzioni
disciplinari inflitte e viene disposto che non rimanga traccia
delle sanzioni condonate nel foglio matricolare.