XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4540
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo č delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale, un decreto legislativo per la modifica del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, concernente la
determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione
dei relativi procedimenti sulla base dei seguenti criteri e
princģpi direttivi:
a) rideterminazione delle fattispecie delle
infrazioni e delle condotte sanzionabili, con esclusione di
quelle connesse alla manifestazione di pensiero e di giudizio
sulla organizzazione del lavoro dell'Amministrazione
penitenziaria e comunque di formulazione generica, ovvero
attinenti alle qualitą morali o pregiudizievoli dell'esercizio
della attivitą sindacale del dipendente;
b) soppressione della lettera n) del comma 1
dell'articolo 4, delle lettere g) e h) del comma 3
dell'articolo 5, e delle lettere a) e b) del comma
2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
449;
c) previsione del termine di venti giorni per la
contestazione scritta dell'addebito dal momento in cui
l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che
possono costituire infrazione;
d) garanzia del contraddittorio in ogni fase del
procedimento e della ricognizione dei fatti;
e) obbligo di escussione dei testimoni a discarico
citati dal dipendente e facoltą del dipendente o del proprio
assistente di interrogare i testimoni citati a carico e di
accedere alla documentazione probatoria dei fatti e delle
circostanze attinenti al procedimento;
f) estinzione del procedimento disciplinare
decorsi centoventi giorni dalla contestazione
dell'addebito;
g) riattivazione del procedimento disciplinare,
qualora connesso a procedimento penale, entro centottanta
giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia
della sentenza definitiva;
h) sospensione della sanzione disciplinare in
pendenza dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli
18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
449.
Art. 2.
(Soppressione dei rapporti informativi).
1. Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono abrogati.
2. Nei concorsi interni e nelle procedure di progressione
alle qualifiche superiori non si tiene conto dei rapporti
informativi redatti anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 3.
(Condono disciplinare).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono condonate le sanzioni della censura, della
pena pecuniaria e della deplorazione inflitte fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di servizio del Corpo di
polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
2. Il condono di cui al comma 1 non si applica alle
sanzioni connesse con procedimenti penali relative a
infrazioni concernenti i rapporti con i detenuti e gli
internati.
3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui comma 1, relativi
alle infrazioni punibili con una delle sanzioni indicate al
medesimo comma, sono estinti.
4. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite
le modalitą di applicazione del presente articolo.
5. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici
prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Delle sanzioni disciplinari condonate deve essere
eliminata ogni traccia nel foglio matricolare degli
interessati.