XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4540




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo č delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, un decreto legislativo per la modifica del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, concernente la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti sulla base dei seguenti criteri e princģpi direttivi:

                a) rideterminazione delle fattispecie delle infrazioni e delle condotte sanzionabili, con esclusione di quelle connesse alla manifestazione di pensiero e di giudizio sulla organizzazione del lavoro dell'Amministrazione penitenziaria e comunque di formulazione generica, ovvero attinenti alle qualitą morali o pregiudizievoli dell'esercizio della attivitą sindacale del dipendente;

                b) soppressione della lettera n) del comma 1 dell'articolo 4, delle lettere g) e h) del comma 3 dell'articolo 5, e delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;

                c) previsione del termine di venti giorni per la contestazione scritta dell'addebito dal momento in cui l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono costituire infrazione;

                d) garanzia del contraddittorio in ogni fase del procedimento e della ricognizione dei fatti;
                e) obbligo di escussione dei testimoni a discarico citati dal dipendente e facoltą del dipendente o del proprio assistente di interrogare i testimoni citati a carico e di accedere alla documentazione probatoria dei fatti e delle circostanze attinenti al procedimento;

                f) estinzione del procedimento disciplinare decorsi centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito;

                g) riattivazione del procedimento disciplinare, qualora connesso a procedimento penale, entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva;

                h) sospensione della sanzione disciplinare in pendenza dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.


Art. 2.

(Soppressione dei rapporti informativi).

        1. Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono abrogati.
        2. Nei concorsi interni e nelle procedure di progressione alle qualifiche superiori non si tiene conto dei rapporti informativi redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

(Condono disciplinare).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate le sanzioni della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione inflitte fino alla data di entrata in vigore del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
        2. Il condono di cui al comma 1 non si applica alle sanzioni connesse con procedimenti penali relative a infrazioni concernenti i rapporti con i detenuti e gli internati.
        3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui comma 1, relativi alle infrazioni punibili con una delle sanzioni indicate al medesimo comma, sono estinti.
        4. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalitą di applicazione del presente articolo.
        5. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Delle sanzioni disciplinari condonate deve essere eliminata ogni traccia nel foglio matricolare degli interessati.



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