XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4532
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) (che corrisponde all'articolo
28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993,
introdotto dal decreto legislativo n. 59 del 1998 e
successivamente modificato dalla legge n. 124 del 1999) ha
previsto che il conferimento delle funzioni dirigenziali nella
scuola avvenga mediante corso concorso, richiedendo come
requisiti per la partecipazione il possesso del diploma di
laurea e l'immissione in ruolo con anzianità di servizio di
almeno sette anni e riservando il 50 per cento dei posti a
coloro che hanno effettivamente ricoperto le funzioni di
preside incaricato per almeno tre anni. La copertura del
restante 50 per cento dei posti viene riservata alla indizione
di un corso concorso ordinario.
In attuazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il direttore generale competente del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto un
corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento,
nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di
dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per
le istituzioni educative, escludendo così dal corso di
formazione tutti i presidi che alla data del bando di concorso
hanno svolto l'incarico di presidenza presso le istituzioni
scolastiche da uno a poco meno di tre anni. I presidi non
triennalisti si sono così visti sia esclusi dal primo corso
concorso avendo i requisiti per partecipare soltanto al corso
ordinario aperto, infatti, a tutto il personale docente,
presidi e non, sia sviliti nel proprio incarico di preside
prestato per un periodo inferiore a tre anni.
Si consideri inoltre che nel momento in cui i presidi non
triennalisti alla data del 20 gennaio 2003 avevano maturato da
tre a cinque anni di servizio, non hanno più l'opportunità di
vedersi conferire l'incarico di presidenza, dal momento che lo
stesso articolo 29, al comma 5, ultimo periodo, stabilisce che
"Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione
della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di
presidenza". Si realizza in tal modo una grossa perdita di
risorse umane, in palese contraddizione con quanto lo stesso
decreto legislativo n. 165 del 2001 dichiara all'articolo 1,
comma 1, prevedendo alla lettera a) di voler accrescere
l'efficienza delle amministrazioni e alla lettera c) di
voler realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane.
Si tenga presente inoltre che i presidi non triennalisti
hanno acquisito capacità e competenze gestionali, avendo
diretto istituzioni scolastiche e avendo assicurato all'utenza
il servizio pubblico nelle scuole, al pari dei dirigenti
scolastici a tempo indeterminato o dei presidi incaricati
ultratriennalisti.
Se infatti si guarda ai risultati ottenuti dai non
triennalisti al colloquio selettivo, ammessi allo stesso in
ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo
regionale del Lazio con cui tutti i presidi d'Italia non
triennalisti sono stati ammessi al suddetto colloquio
selettivo, questi ultimi hanno ottenuto votazioni anche
migliori dei presidi triennalisti, dimostrando così di
possedere un patrimonio di preparazione e di formazione
professionali che non è da meno di quello dei colleghi
triennalisti.
In molte regioni, inoltre, la disponibilità dei posti per
l'incarico di dirigente scolastico è superiore a quella dei
presidi triennalisti che hanno superato il colloquio, infatti
in tutta Italia vi è un esubero di posti a fronte di un numero
minimo di presidi triennalisti. Per esempio, nella sola
regione Sicilia, per l'anno scolastico 2003-2004, la
disponibilità dei posti da dare in incarico di dirigente
scolastico era di 156 su 192 posti messi a concorso per il
settore formativo di 1^ grado e di 54 posti per quello di 2^
grado per un totale di 210 scuole. Si evince che i rimanenti
250 posti dovranno necessariamente essere ricoperti, per
l'anno scolastico 2003-2004, da presidi che avranno maturato
da uno a quattro anni di incarico o altrimenti accettare
l'ipotesi di affidare in futuro reggenze di più scuole ad un
solo dirigente scolastico. L'affidamento della dirigenza
scolastica ai presidi reggenti comporterà inevitabilmente la
nomina di un supplente in sostituzione del vicepreside
distaccato al posto del preside reggente, con conseguente
aumento dei costi e violazione dei criteri di efficienza e di
efficacia dell'azione amministrativa.
Sulla base di quanto esposto la presente proposta di legge
interviene a sanare il quadro attuale che rischia di
compromettere il principio di efficacia e di efficienza
dell'amministrazione.
L'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 29 in esame
e prevede non solo che vengano ammessi al primo corso di
formazione i presidi incaricati non triennalisti che abbiano
superato un apposito colloquio, ma anche l'istituzione di due
tipi di graduatorie, la A e la B, destinandole rispettivamente
ai presidi triennalisti e ai presidi non triennalisti. A
conclusione dell'esame finale i presidi non triennalisti
verranno inseriti nella graduatoria B, a seconda del punteggio
ottenuto e, per la copertura dei posti, si attingerà ad essa
solo ad esaurimento della graduatoria A. In tale modo verrà
garantito il rispetto dell'anzianità dei presidi incaricati
triennalisti, ma contemporaneamente si assicurerà la migliore
utilizzazione delle risorse umane preparate e formate
attraverso il corso concorso.
La posizione dei presidi triennalisti non viene
assolutamente compromessa dal momento che le due graduatorie
rimarranno distinte e alla graduatoria B si attingerà solo per
ricoprire i posti di dirigente scolastico risultati liberi
dopo le operazioni di assegnazione della sede ai presidi
incaricati triennalisti, vincitori del concorso.
L'articolo 2, invece, modifica l'ultimo periodo del comma
5 dell'articolo 29, in cui si prevede la cessazione
dell'assegnazione degli incarichi di presidenza alla data di
approvazione della prima graduatoria. Eliminando questo
divieto e affermando che gli incarichi di presidenza non sono
soppressi fino a copertura dei posti vacanti si vuole evitare
che risorse umane formate e disponibili vengano disperse a
fronte di posti comunque disponibili che finirebbero per
essere assegnati a presidi reggenti e quindi a vicepresidi.
Concludendo, si vuole ricordare che la portata innovativa
della proposta di legge avrà un'incidenza economica quasi
nulla perchè qualora la suddetta modifica non si dovesse
realizzare, lo Stato dovrà comunque fronteggiare ingenti spese
sia per coprire l'importo spettante al reggente, sia quello
spettante al vicepreside distaccato, sia quello spettante al
supplente chiamato in sostituzione del vicepreside.