XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4532




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (che corrisponde all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, introdotto dal decreto legislativo n. 59 del 1998 e successivamente modificato dalla legge n. 124 del 1999) ha previsto che il conferimento delle funzioni dirigenziali nella scuola avvenga mediante corso concorso, richiedendo come requisiti per la partecipazione il possesso del diploma di laurea e l'immissione in ruolo con anzianità di servizio di almeno sette anni e riservando il 50 per cento dei posti a coloro che hanno effettivamente ricoperto le funzioni di preside incaricato per almeno tre anni. La copertura del restante 50 per cento dei posti viene riservata alla indizione di un corso concorso ordinario.
        In attuazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, escludendo così dal corso di formazione tutti i presidi che alla data del bando di concorso hanno svolto l'incarico di presidenza presso le istituzioni scolastiche da uno a poco meno di tre anni. I presidi non triennalisti si sono così visti sia esclusi dal primo corso concorso avendo i requisiti per partecipare soltanto al corso ordinario aperto, infatti, a tutto il personale docente, presidi e non, sia sviliti nel proprio incarico di preside prestato per un periodo inferiore a tre anni.
        Si consideri inoltre che nel momento in cui i presidi non triennalisti alla data del 20 gennaio 2003 avevano maturato da tre a cinque anni di servizio, non hanno più l'opportunità di vedersi conferire l'incarico di presidenza, dal momento che lo stesso articolo 29, al comma 5, ultimo periodo, stabilisce che "Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza". Si realizza in tal modo una grossa perdita di risorse umane, in palese contraddizione con quanto lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 dichiara all'articolo 1, comma 1, prevedendo alla lettera a) di voler accrescere l'efficienza delle amministrazioni e alla lettera c) di voler realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.
        Si tenga presente inoltre che i presidi non triennalisti hanno acquisito capacità e competenze gestionali, avendo diretto istituzioni scolastiche e avendo assicurato all'utenza il servizio pubblico nelle scuole, al pari dei dirigenti scolastici a tempo indeterminato o dei presidi incaricati ultratriennalisti.
        Se infatti si guarda ai risultati ottenuti dai non triennalisti al colloquio selettivo, ammessi allo stesso in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui tutti i presidi d'Italia non triennalisti sono stati ammessi al suddetto colloquio selettivo, questi ultimi hanno ottenuto votazioni anche migliori dei presidi triennalisti, dimostrando così di possedere un patrimonio di preparazione e di formazione professionali che non è da meno di quello dei colleghi triennalisti.
        In molte regioni, inoltre, la disponibilità dei posti per l'incarico di dirigente scolastico è superiore a quella dei presidi triennalisti che hanno superato il colloquio, infatti in tutta Italia vi è un esubero di posti a fronte di un numero minimo di presidi triennalisti. Per esempio, nella sola regione Sicilia, per l'anno scolastico 2003-2004, la disponibilità dei posti da dare in incarico di dirigente scolastico era di 156 su 192 posti messi a concorso per il settore formativo di 1^ grado e di 54 posti per quello di 2^ grado per un totale di 210 scuole. Si evince che i rimanenti 250 posti dovranno necessariamente essere ricoperti, per l'anno scolastico 2003-2004, da presidi che avranno maturato da uno a quattro anni di incarico o altrimenti accettare l'ipotesi di affidare in futuro reggenze di più scuole ad un solo dirigente scolastico. L'affidamento della dirigenza scolastica ai presidi reggenti comporterà inevitabilmente la nomina di un supplente in sostituzione del vicepreside distaccato al posto del preside reggente, con conseguente aumento dei costi e violazione dei criteri di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
        Sulla base di quanto esposto la presente proposta di legge interviene a sanare il quadro attuale che rischia di compromettere il principio di efficacia e di efficienza dell'amministrazione.
        L'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 29 in esame e prevede non solo che vengano ammessi al primo corso di formazione i presidi incaricati non triennalisti che abbiano superato un apposito colloquio, ma anche l'istituzione di due tipi di graduatorie, la A e la B, destinandole rispettivamente ai presidi triennalisti e ai presidi non triennalisti. A conclusione dell'esame finale i presidi non triennalisti verranno inseriti nella graduatoria B, a seconda del punteggio ottenuto e, per la copertura dei posti, si attingerà ad essa solo ad esaurimento della graduatoria A. In tale modo verrà garantito il rispetto dell'anzianità dei presidi incaricati triennalisti, ma contemporaneamente si assicurerà la migliore utilizzazione delle risorse umane preparate e formate attraverso il corso concorso.
        La posizione dei presidi triennalisti non viene assolutamente compromessa dal momento che le due graduatorie rimarranno distinte e alla graduatoria B si attingerà solo per ricoprire i posti di dirigente scolastico risultati liberi dopo le operazioni di assegnazione della sede ai presidi incaricati triennalisti, vincitori del concorso.
        L'articolo 2, invece, modifica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 29, in cui si prevede la cessazione dell'assegnazione degli incarichi di presidenza alla data di approvazione della prima graduatoria. Eliminando questo divieto e affermando che gli incarichi di presidenza non sono soppressi fino a copertura dei posti vacanti si vuole evitare che risorse umane formate e disponibili vengano disperse a fronte di posti comunque disponibili che finirebbero per essere assegnati a presidi reggenti e quindi a vicepresidi.
        Concludendo, si vuole ricordare che la portata innovativa della proposta di legge avrà un'incidenza economica quasi nulla perchè qualora la suddetta modifica non si dovesse realizzare, lo Stato dovrà comunque fronteggiare ingenti spese sia per coprire l'importo spettante al reggente, sia quello spettante al vicepreside distaccato, sia quello spettante al supplente chiamato in sostituzione del vicepreside.




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