XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4532
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente:
"Il primo corso concorso, bandito per il 50 per cento di posti
determinati ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure
di inquadramento di cui all'articolo 25, è riservato a coloro
che hanno effettivamente ricoperto le funzioni di preside
incaricato previo superamento di un esame di ammissione agli
stessi riservato";
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente:
"Al primo corso concorso partecipano i presidi incaricati che
hanno superato un apposito colloquio";
c) dopo il quinto periodo sono aggiunti i
seguenti: "A conclusione dell'esame finale sono istituite due
graduatorie in cui sono inseriti, a seconda del punteggio
ottenuto, i presidi incaricati triennalisti che alla data del
20 gennaio 2004 hanno superato tutte le prove concorsuali e i
presidi incaricati non triennalisti che alla medesima data del
20 gennaio 2004 hanno superato tutte le prove concorsuali. Per
la copertura dei posti per cui il primo corso concorso è stato
bandito si attinge dalla graduatoria A dei presidi
triennalisti fino ad esaurimento della graduatoria medesima;
per i posti vacanti si attinge alla graduatoria B dei presidi
non triennalisti. La medesima graduatoria B è utilizzata negli
anni scolastici successivi come graduatoria permanente fino ad
esaurimento della stessa, lasciando il 50 per cento dei posti
che si renderanno annualmente disponibili ai vincitori del
corso concorso ordinario".
Art. 2.
1. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: "Dall'anno scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria
non sono più conferiti incarichi di presidenza" sono
sostituite dalle seguenti: "Gli incarichi di presidenza non
sono soppressi fino alla copertura dei relativi posti
vacanti".
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al
bilancio.