XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4532




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il primo corso concorso, bandito per il 50 per cento di posti determinati ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25, è riservato a coloro che hanno effettivamente ricoperto le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione agli stessi riservato";

            b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Al primo corso concorso partecipano i presidi incaricati che hanno superato un apposito colloquio";

            c) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: "A conclusione dell'esame finale sono istituite due graduatorie in cui sono inseriti, a seconda del punteggio ottenuto, i presidi incaricati triennalisti che alla data del 20 gennaio 2004 hanno superato tutte le prove concorsuali e i presidi incaricati non triennalisti che alla medesima data del 20 gennaio 2004 hanno superato tutte le prove concorsuali. Per la copertura dei posti per cui il primo corso concorso è stato bandito si attinge dalla graduatoria A dei presidi triennalisti fino ad esaurimento della graduatoria medesima; per i posti vacanti si attinge alla graduatoria B dei presidi non triennalisti. La medesima graduatoria B è utilizzata negli anni scolastici successivi come graduatoria permanente fino ad esaurimento della stessa, lasciando il 50 per cento dei posti che si renderanno annualmente disponibili ai vincitori del corso concorso ordinario".

Art. 2.

        1. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza" sono sostituite dalle seguenti: "Gli incarichi di presidenza non sono soppressi fino alla copertura dei relativi posti vacanti".


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.



Frontespizio Relazione