XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4525




        Onorevoli Colleghi! - La legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari", necessita di una completa revisione dopo quattro anni di sperimentazione applicativa, che ne hanno rivelato i limiti e le lacune e che hanno comportato ben tre successive novellazioni parziali.
        La "filosofia" di tale legge, volta alla definitiva privatizzazione dei consorzi agrari, ma anche alla chiusura del difficile capitolo della crisi della Federconsorzi e del pluridecennale contenzioso relativo ai crediti degli ammassi cerealicoli verso lo Stato, ha portato alla luce una insufficiente strategia complessiva, che rischia di disperdere il vasto patrimonio nazionale costituito dai consorzi agrari, rendendo altresì, complicato il recupero della maggior parte di essi dalle attuali condizioni di crisi.
        Proprio dalla consapevolezza che i consorzi agrari possono costituire ancora una risorsa di servizi in rete nazionale per l'agricoltura italiana, nasce la necessità di una rivisitazione della citata legge n. 410 del 1999 al fine di correggere quelli che si sono rivelati i limiti più evidenti: mancanza di una tutela della rete nazionale dei consorzi agrari, insufficiente tutela del marchio, frammentazione delle competenze a livello di vigilanza e di controllo, farraginosità del meccanismo prelatizio nelle alienazioni, insufficienza degli ammortizzatori sociali per i consorzi in crisi, rigidità nel percorso di uscita dagli esercizi provvisori.
        A tutti questi limiti che l'applicazione della legge n. 410 del 1999 ha evidenziato in questi anni, raccogliendo i suggerimenti provenienti dagli operatori del settore, dall'associazionismo agricolo e consortile, dall'amministrazione pubblica e dai professionisti impegnati nelle procedure di amministrazione straordinaria, vuole ovviare la presente iniziativa di riforma della citata legge n. 410 del 1999.
        In primo luogo, è opportuno valorizzare la presenza sul territorio dei consorzi agrari, attribuendo loro la possibilità, a determinate condizioni e con precise garanzie di requisiti statutari e di legge, di svolgere attività nell'ambito della esecuzione delle politiche agricole nazionali e locali, nei settori che oggi costituiscono i temi di principale attualità dell'intervento strategico delle autorità preposte alte politiche agricole. Allo scopo, i consorzi agrari potranno direttamente o indirettamente, anche tramite loro organismi consortili cooperativi, stipulare protocolli convenzionali per il coordinamento e l'attuazione di servizi all'agricoltura con le predette autorità preposte alle politiche agricole. Potranno altresì promuovere e stipulare convenzioni con le associazioni nazionali di categoria volte alla promozione, alla tutela, alla valorizzazione dei prodotti tipici e biologici locali e per la messa a punto di sistemi di controllo e tracciabilità delle filiere agroalimentari.
        Per svolgere adeguatamente queste attività di pubblico interesse, occorre evidentemente che la rete dei consorzi agrari venga compattata e coordinata ben diversamente da come attualmente si presenta. Pertanto, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, intestata ai consorzi agrari, in modo che l'iscrizione nella predetta sezione speciale costituisca condizione necessaria per accedere allo status e al nome di "consorzio agrario"; i requisiti e le modalità per l'iscrizione devono essere disciplinati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
        Allo scopo di coordinare l'attività dei consorzi agrari si prevede altresì la istituzione di un Comitato tecnico al quale sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e organizzazione delle attività dei consorzi, nonché il compito di realizzare iniziative mirate al rilancio dei consorzi in stato di liquidazione coatta amministrativa. Il Comitato provvede altresì al monitoraggio sull'attuazione dei predetti protocolli convenzionali.
        E' evidente che sul sistema dei consorzi agrari deve operare una penetrante e univoca funzione di vigilanza che deve essere quindi riservata ad una sola autorità centrale: il Ministro delle politiche agricole e forestali.
        La ricostituzione della rete nazionale dei consorzi agrari provinciali non può non prevedere una efficace normativa che agevoli la fuoriuscita della maggior parte dei consorzi agrari dalla loro attuale situazione di crisi. A questo proposito si deve rilevare che la normativa vigente pare sottrarre all'Autorità vigilante il coordinamento del programma di ritorno in bonis dei consorzi agrari in crisi. E', quindi, opportuno condizionare la cessazione degli esercizi provvisori alla scadenza di legge, alla presentazione all'Autorità vigilante, da parte degli organi della procedura, di un adeguato programma contenente la sistemazione della situazione debitoria pregressa e le ipotesi di fuoriuscita del consorzio agrario dallo stato di crisi, tramite concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta "legge fallimentare", cessione o affitto di azienda ad altro consorzio agrario o a società cooperativa agricola. Evidentemente tale programma di fuoriuscita dallo stato di crisi dovrà essere valutato dall'Autorità vigilante che, ove lo confermi, trovandolo attuabile, consentirà la prosecuzione dell'esercizio provvisorio sino al risanamento dell'impresa, accompagnandolo con apposito tutoraggio.
        E' opportuno, nel caso di specie, prevedere che i contratti di cessione stipulati con consorzi agrari o con cooperative agricole anche costituite allo scopo, non siano soggetti alla prelazione, così da evitare interferenze di altri consorzi agrari o di cooperative nell'iter di risanamento delle imprese, mantenendosi invece la prelazione a favore del consorzi agrari nei casi in cui le cessioni avvengano al di fuori di tali fattispecie.
        Si è constatato che il ricorso al procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare è reso particolarmente complicato dal fatto che gli organi dei consorzi agrari commissariati, spesso dopo oltre un decennio di inattività, non sono più idonei ad assumere le decisioni che presiedono alla proposta di concordato. L'Autorità vigilante ha ovviato a tale inconveniente con la nomina di commissari ad acta, ma tale ingegnoso rimedio non ha sempre incontrato il favore dei tribunali che talvolta hanno rigettato per questo le domande di concordato. La presente proposta di legge consente, quindi, anche al commissario liquidatore, autorizzato dall'Autorità vigilante, di presentare la domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare, come d'altra parte si prevede per situazioni analoghe anche nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 che all'articolo 93 disciplina il cosiddetto "concordato di liquidazione". Questo istituto consentirà sicurezza e rapidità di decisioni univoche da parte di un organo sicuramente competente.
        Nell'ambito del procedimento di risanamento, è opportuno introdurre una più accentuata forma di riorganizzazione aziendale, collegata con lo strumento della mobilità del lavoratori subordinati dei consorzi agrari in crisi, affinché il commissario liquidatore possa rimodellare la struttura occupazionale dell'azienda da riportare in bonis, rendendola coerente con il programma di risanamento.
        Infine, bisogna coordinare in sede nazionale risorse finanziarie rivolte al risanamento e alla promozione dei consorzi agrari.
        A tale fine, considerando il crescente ruolo dell'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) come finanziaria del Ministero delle politiche agricole e forestali, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di un Fondo mutualistico per i consorzi agrari presso l'ISMEA stesso, con la facoltà di quest'ultimo di promuovere fondi mobiliari o immobiliari che agevolino i consorzi nel ricorso al credito; nel Fondo mutualistico potranno confluire le attività patrimoniali dei consorzi che eventualmente si estinguono, nonché le attività rivenienti dallo scioglimento di Federconsorzi, nonché altri contributi stabiliti per legge.
        In conclusione, i consorzi agrari sono nuovamente coordinati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, previa la loro iscrizione nella sezione speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi; sono, altresì, istituiti gli strumenti legislativi per sostenerli finanziariamente e consentire la fuoriuscita di quelli in crisi dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa; ferma comunque la possibilità che i consorzi mantengano un ruolo di interlocuzione anche con le autorità locali preposte alla pianificazione dei servizi all'agricoltura.




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