XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4525
Onorevoli Colleghi! - La legge 28 ottobre 1999, n. 410,
recante "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari", necessita di
una completa revisione dopo quattro anni di sperimentazione
applicativa, che ne hanno rivelato i limiti e le lacune e che
hanno comportato ben tre successive novellazioni parziali.
La "filosofia" di tale legge, volta alla definitiva
privatizzazione dei consorzi agrari, ma anche alla chiusura
del difficile capitolo della crisi della Federconsorzi e del
pluridecennale contenzioso relativo ai crediti degli ammassi
cerealicoli verso lo Stato, ha portato alla luce una
insufficiente strategia complessiva, che rischia di disperdere
il vasto patrimonio nazionale costituito dai consorzi agrari,
rendendo altresì, complicato il recupero della maggior parte
di essi dalle attuali condizioni di crisi.
Proprio dalla consapevolezza che i consorzi agrari possono
costituire ancora una risorsa di servizi in rete nazionale per
l'agricoltura italiana, nasce la necessità di una
rivisitazione della citata legge n. 410 del 1999 al fine di
correggere quelli che si sono rivelati i limiti più evidenti:
mancanza di una tutela della rete nazionale dei consorzi
agrari, insufficiente tutela del marchio, frammentazione delle
competenze a livello di vigilanza e di controllo,
farraginosità del meccanismo prelatizio nelle alienazioni,
insufficienza degli ammortizzatori sociali per i consorzi in
crisi, rigidità nel percorso di uscita dagli esercizi
provvisori.
A tutti questi limiti che l'applicazione della legge n.
410 del 1999 ha evidenziato in questi anni, raccogliendo i
suggerimenti provenienti dagli operatori del settore,
dall'associazionismo agricolo e consortile,
dall'amministrazione pubblica e dai professionisti impegnati
nelle procedure di amministrazione straordinaria, vuole
ovviare la presente iniziativa di riforma della citata legge
n. 410 del 1999.
In primo luogo, è opportuno valorizzare la presenza sul
territorio dei consorzi agrari, attribuendo loro la
possibilità, a determinate condizioni e con precise garanzie
di requisiti statutari e di legge, di svolgere attività
nell'ambito della esecuzione delle politiche agricole
nazionali e locali, nei settori che oggi costituiscono i temi
di principale attualità dell'intervento strategico delle
autorità preposte alte politiche agricole. Allo scopo, i
consorzi agrari potranno direttamente o indirettamente, anche
tramite loro organismi consortili cooperativi, stipulare
protocolli convenzionali per il coordinamento e l'attuazione
di servizi all'agricoltura con le predette autorità preposte
alle politiche agricole. Potranno altresì promuovere e
stipulare convenzioni con le associazioni nazionali di
categoria volte alla promozione, alla tutela, alla
valorizzazione dei prodotti tipici e biologici locali e per la
messa a punto di sistemi di controllo e tracciabilità delle
filiere agroalimentari.
Per svolgere adeguatamente queste attività di pubblico
interesse, occorre evidentemente che la rete dei consorzi
agrari venga compattata e coordinata ben diversamente da come
attualmente si presenta. Pertanto, la presente proposta di
legge prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'Albo
nazionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, intestata ai
consorzi agrari, in modo che l'iscrizione nella predetta
sezione speciale costituisca condizione necessaria per
accedere allo status e al nome di "consorzio agrario"; i
requisiti e le modalità per l'iscrizione devono essere
disciplinati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Allo scopo di coordinare l'attività dei consorzi agrari si
prevede altresì la istituzione di un Comitato tecnico al quale
sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e
organizzazione delle attività dei consorzi, nonché il compito
di realizzare iniziative mirate al rilancio dei consorzi in
stato di liquidazione coatta amministrativa. Il Comitato
provvede altresì al monitoraggio sull'attuazione dei predetti
protocolli convenzionali.
E' evidente che sul sistema dei consorzi agrari deve
operare una penetrante e univoca funzione di vigilanza che
deve essere quindi riservata ad una sola autorità centrale: il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
La ricostituzione della rete nazionale dei consorzi agrari
provinciali non può non prevedere una efficace normativa che
agevoli la fuoriuscita della maggior parte dei consorzi agrari
dalla loro attuale situazione di crisi. A questo proposito si
deve rilevare che la normativa vigente pare sottrarre
all'Autorità vigilante il coordinamento del programma di
ritorno in bonis dei consorzi agrari in crisi. E',
quindi, opportuno condizionare la cessazione degli esercizi
provvisori alla scadenza di legge, alla presentazione
all'Autorità vigilante, da parte degli organi della procedura,
di un adeguato programma contenente la sistemazione della
situazione debitoria pregressa e le ipotesi di fuoriuscita del
consorzio agrario dallo stato di crisi, tramite concordato ai
sensi dell'articolo 214 del regio decreto n. 267 del 1942,
cosiddetta "legge fallimentare", cessione o affitto di azienda
ad altro consorzio agrario o a società cooperativa agricola.
Evidentemente tale programma di fuoriuscita dallo stato di
crisi dovrà essere valutato dall'Autorità vigilante che, ove
lo confermi, trovandolo attuabile, consentirà la prosecuzione
dell'esercizio provvisorio sino al risanamento dell'impresa,
accompagnandolo con apposito tutoraggio.
E' opportuno, nel caso di specie, prevedere che i
contratti di cessione stipulati con consorzi agrari o con
cooperative agricole anche costituite allo scopo, non siano
soggetti alla prelazione, così da evitare interferenze di
altri consorzi agrari o di cooperative nell'iter di
risanamento delle imprese, mantenendosi invece la prelazione a
favore del consorzi agrari nei casi in cui le cessioni
avvengano al di fuori di tali fattispecie.
Si è constatato che il ricorso al procedimento di
concordato ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare
è reso particolarmente complicato dal fatto che gli organi dei
consorzi agrari commissariati, spesso dopo oltre un decennio
di inattività, non sono più idonei ad assumere le decisioni
che presiedono alla proposta di concordato. L'Autorità
vigilante ha ovviato a tale inconveniente con la nomina di
commissari ad acta, ma tale ingegnoso rimedio non ha
sempre incontrato il favore dei tribunali che talvolta hanno
rigettato per questo le domande di concordato. La presente
proposta di legge consente, quindi, anche al commissario
liquidatore, autorizzato dall'Autorità vigilante, di
presentare la domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214
della legge fallimentare, come d'altra parte si prevede per
situazioni analoghe anche nel testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 che all'articolo 93 disciplina il cosiddetto
"concordato di liquidazione". Questo istituto consentirà
sicurezza e rapidità di decisioni univoche da parte di un
organo sicuramente competente.
Nell'ambito del procedimento di risanamento, è opportuno
introdurre una più accentuata forma di riorganizzazione
aziendale, collegata con lo strumento della mobilità del
lavoratori subordinati dei consorzi agrari in crisi, affinché
il commissario liquidatore possa rimodellare la struttura
occupazionale dell'azienda da riportare in bonis,
rendendola coerente con il programma di risanamento.
Infine, bisogna coordinare in sede nazionale risorse
finanziarie rivolte al risanamento e alla promozione dei
consorzi agrari.
A tale fine, considerando il crescente ruolo dell'Istituto
dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) come
finanziaria del Ministero delle politiche agricole e
forestali, la presente proposta di legge prevede l'istituzione
di un Fondo mutualistico per i consorzi agrari presso l'ISMEA
stesso, con la facoltà di quest'ultimo di promuovere fondi
mobiliari o immobiliari che agevolino i consorzi nel ricorso
al credito; nel Fondo mutualistico potranno confluire le
attività patrimoniali dei consorzi che eventualmente si
estinguono, nonché le attività rivenienti dallo scioglimento
di Federconsorzi, nonché altri contributi stabiliti per
legge.
In conclusione, i consorzi agrari sono nuovamente
coordinati dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
previa la loro iscrizione nella sezione speciale dell'Albo
nazionale degli enti cooperativi; sono, altresì, istituiti gli
strumenti legislativi per sostenerli finanziariamente e
consentire la fuoriuscita di quelli in crisi dalla procedura
di liquidazione coatta amministrativa; ferma comunque la
possibilità che i consorzi mantengano un ruolo di
interlocuzione anche con le autorità locali preposte alla
pianificazione dei servizi all'agricoltura.