XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4525
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. I consorzi agrari di cui alla presente legge
sono considerati, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai
sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228".
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. I consorzi agrari possono svolgere attività
nell'ambito dell'attuazione delle politiche agricole nazionali
e locali, predisposte dal Ministero delle politiche agricole e
forestali e dalle altre autorità competenti; possono altresì
esercitare funzioni di agenzia per la gestione di servizi e
merci.
2-ter. I consorzi agrari stipulano, direttamente o
tramite loro organismi consortili cooperativi, con il
Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, protocolli
convenzionali per il coordinamento e l'attuazione dei servizi
all'agricoltura di cui al presente articolo.
2-quater. I consorzi agrari possono promuovere e
stipulare, con le associazioni nazionali di categoria o con i
centri di assistenza agricola, una o più convenzioni per lo
svolgimento di una delle seguenti attività:
a) promozione delle vocazioni produttive degli
ecosistemi attraverso l'applicazione di tecnologie
ecosostenibili;
b) tutela e valorizzazione delle tradizioni
alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità
anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la
tutela delle produzioni di qualità;
c) messa a punto di sistemi di controllo e di
tracciabilità delle filiere agroalimentari in genere;
d) riduzione dei tempi procedurali e delle
attività documentali nel quadro della semplificazione
amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori
del settore e pubblica amministrazione secondo i princìpi e
gli orientamenti normativi in vigore".
Art. 3.
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, le parole: "nel registro prefettizio di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nella sezione
speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.
220".
Art. 4.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, e successive modificazioni, le parole: "alla vigilanza
di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, nonché alla certificazione di
bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo
15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59" sono sostituite dalle
seguenti: "a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220; l'autorità vigilante è il Ministro delle
politiche agricole e forestali, cui competono le nomine dei
commissari governativi, dei commissari liquidatori e degli
organi di sorveglianza".
2. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"2-bis. E' istituita una sezione speciale intestata
ai consorzi agrari all'interno dell'Albo nazionale degli enti
cooperativi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220. L'iscrizione alla sezione speciale
presuppone il possesso da parte dei consorzi agrari che ne
fanno richiesta di specifici requisiti, conformi agli scopi di
cui all'articolo 2 della presente legge; tali requisiti e le
modalità per conseguire l'attestazione dei medesimi sono
disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali.
2-ter. L'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo
nazionale degli enti cooperativi di cui al comma 2-bis
costituisce condizione necessaria per accedere alle
agevolazioni fiscali, tributarie o di qualsiasi altra natura,
previste dalla legislazione vigente a favore dei consorzi
agrari".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis.- (Fondo mutualistico per i consorzi
agrari e i fondi a carattere finanziario).- 1. E'
istituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) il Fondo mutualistico per i consorzi
agrari, di seguito denominato "Fondo mutualistico",
finalizzato alla promozione e allo sviluppo dei consorzi
agrari, nel quale confluiscono le attività patrimoniali,
mobiliari e immobiliari conseguenti all'estinzione per
scioglimento, trasformazione in altro tipo societario e
liquidazione dei medesimi consorzi.
2. Scopo del Fondo mutualistico è garantire il
sostegno finanziario allo sviluppo e al risanamento del
sistema dei consorzi agrari, anche in qualità di socio
sovventore.
3. L'ISMEA promuove l'istituzione, da parte di
istituti privati specializzati, di uno o più fondi, mobiliari
o immobiliari, a carattere finanziario, volti a consentire ai
consorzi agrari di accedere a finanziamenti o in via agevolata
o a garanzia di immobili ceduti dai consorzi agrari ai fondi
medesimi. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per i
consorzi agrari di conservare la disponibilità degli immobili
ceduti oppure di riscattarne la proprietà, nei termini di
legge.
4. Le quote dei fondi, mobiliari o immobiliari, a
carattere finanziario, di cui al comma 3 possono essere
acquistate in via privilegiata dal Fondo mutualistico, dai
soci sovventori che ne fanno richiesta, nonché dai medesimi
consorzi agrari anche a titolo di compensazione per il
conferimento degli immobili.
5. Le modalità di istituzione, gestione e
liquidazione del Fondo mutualistico e dei fondi di cui al
comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali".
Art. 6.
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "stata presentata
ed autorizzata domanda di" sono sostituite dalle seguenti:
"stato presentato da parte del commissario liquidatore alla
medesima autorità un adeguato programma contenente la
sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui
risultino, altresì, le disponibilità finanziarie residue,
indispensabili anche per l'esercizio dell'attività di cui
all'articolo 2 della presente legge, ovvero adeguato programma
contenente proposta di"; le parole: "o sia stata autorizzata"
sono sostituite dalle seguenti: "contenente domanda di
autorizzazione" e dopo le parole: "a qualunque titolo" sono
inserite le seguenti: "anche di affitto e di comodato, di";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
contratto di cessione stipulato con altro consorzio agrario
non è soggetto all'esercizio della prelazione di cui
all'articolo 6".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre
1999, n. 410, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"4-bis. I progetti, le proposte e le domande di
autorizzazione di cui al comma 4 devono, in ogni caso,
indicare le azioni organizzative e operative previste per
assicurare uno stabile equilibrio gestionale ovvero le
economicità e gli sviluppi di attività realizzabili anche
congiuntamente con altri consorzi agrari, ove ne ricorrano le
condizioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
stabilisce le linee guida, le metodologie, le procedure alle
quali i consorzi agrari devono uniformarsi nella redazione
delle proposte e delle domande di autorizzazione di cui al
comma 4".
3. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"7-ter. Il commissario liquidatore dei consorzi
agrari in liquidazione coatta amministrativa autorizzato
all'esercizio provvisorio dell'impresa, sentite le
organizzazioni sindacali e autorizzato dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, può predisporre e attuare un
piano di riorganizzazione aziendale che preveda la
collocazione in mobilità dei lavoratori dipendenti, nel
rispetto delle disposizioni della presente legge.
7-quater. Il commissario liquidatore dei consorzi
agrari è legittimato a proporre al tribunale la proposta di
concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, previo parere del comitato di sorveglianza
previsto dall'articolo 198 del medesimo regio decreto n. 267
del 1942. Il commissario liquidatore cura l'esecuzione del
concordato con l'assistenza del comitato di sorveglianza.
7-quinquies. Per i consorzi agrari per i quali è
intervenuta l'esecuzione del concordato di cui all'articolo
214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, proposta ai sensi
del comma 7-quater del presente articolo, e per quelli
per i quali è comunque cessato lo stato di liquidazione coatta
amministrativa, il Ministero delle politiche agricole e
forestali può nominare, per il periodo necessario, un
commissario governativo al quale è demandata la gestione
dell'impresa, la facoltà di ammettere nuovi soci e quella di
provvedere alle opportune modifiche statutarie. Ove ritenuto
necessario, può essere nominato un vice commissario che
collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di
impedimento. Il commissario, secondo gli obiettivi fissati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali valuta e
riferisce allo stesso Ministro in ordine ad eventuali ipotesi
di accorpamenti con altri consorzi agrari".
Art. 7.
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, le parole: "alla data di entrata in vigore della
presente legge" sono soppresse.
2. All'articolo 7 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-ˆâ1bis. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali determina la durata temporale dell'esercizio
ripristinato, in relazione all'attuazione del programma di
risanamento".
Art. 8.
1. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 28 ottobre
1999, n. 410, sono aggiunte, in fine, le parole: "e del
Comitato tecnico per i consorzi agrari".
2. All'articolo 11 della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali è istituito il Comitato tecnico per i
consorzi agrari, al fine di garantire la programmazione, il
coordinamento e l'organizzazione delle attività dei consorzi
agrari, la realizzazione di iniziative mirate al rilancio dei
consorzi agrari in stato di liquidazione coatta
amministrativa, nonché di assicurare un effettivo monitoraggio
sull'attuazione dei protocolli convenzionali di cui
all'articolo 2, comma 2-ter.
3-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma
3-bis è istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali e i suoi compiti, poteri, composizione,
organizzazione, criteri e modalità di funzionamento sono
definiti con il decreto di cui al citato comma 3-bis, il
quale stabilisce, altresì, la misura del compenso da
corrispondere ai componenti del Comitato. Le spese di
funzionamento e di organizzazione del Comitato tecnico sono
poste a carico del Fondo mutualistico".
Art. 9.
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "transazione dei tributi" sono
inserite le seguenti: ", delle sanzioni e degli interessi" e
dopo le parole: "assoggettato a procedure concorsuali" sono
inserite le seguenti: "di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1988, n. 42";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si
applica la disposizione di cui all'articolo 61 della legge 30
dicembre 1991, n. 413. La transazione disciplinata dal
presente comma, nel caso di procedure già aperte alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, è approvata dal
direttore dell'Agenzia qualora venga offerto un importo pari
ad un decimo delle somme iscritte a ruolo, per tributi,
sanzioni e interessi il cui gettito sia di esclusiva spettanza
dello Stato, da corrispondere entro il 31 dicembre 2003. La
definizione transattiva, con l'avvenuto pagamento, estingue il
contenzioso pendente. La transazione è proposta dal
commissario governativo in conformità a quanto previsto dagli
articoli 111 e 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
previo parere favorevole del comitato di sorveglianza previsto
dall'articolo 198 del medesimo regio decreto n. 267 del
1942".
Art. 10.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
ai consorzi agrari, definiti dall'articolo 3 della legge 28
ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 3 della
presente legge, fino alla data di istituzione della sezione
speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, prevista
dal comma 2-bis dell'articolo 4 della citata legge n.
410 del 1999, introdotto dall'articolo 4 della presente
legge.
2. Le attività rivenienti dallo scioglimento di
Federconsorzi sono devolute all'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare, che se ne avvale per il
finanziamento del Fondo mutualistico per i consorzi agrari di
cui all'articolo 4-bis della legge 28 ottobre 1999, n.
410, introdotto dall'articolo 5 della presente legge.