XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4525




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-bis. I consorzi agrari di cui alla presente legge sono considerati, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".


Art. 2.

        1. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "2-bis. I consorzi agrari possono svolgere attività nell'ambito dell'attuazione delle politiche agricole nazionali e locali, predisposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle altre autorità competenti; possono altresì esercitare funzioni di agenzia per la gestione di servizi e merci.
        2-ter. I consorzi agrari stipulano, direttamente o tramite loro organismi consortili cooperativi, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, protocolli convenzionali per il coordinamento e l'attuazione dei servizi all'agricoltura di cui al presente articolo.
        2-quater. I consorzi agrari possono promuovere e stipulare, con le associazioni nazionali di categoria o con i centri di assistenza agricola, una o più convenzioni per lo svolgimento di una delle seguenti attività:

                a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;

                b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela delle produzioni di qualità;
                c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari in genere;

                d) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i princìpi e gli orientamenti normativi in vigore".


Art. 3.

        1. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nella sezione speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220".


Art. 4.

        1. All'articolo 4, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, le parole: "alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonché alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59" sono sostituite dalle seguenti: "a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; l'autorità vigilante è il Ministro delle politiche agricole e forestali, cui competono le nomine dei commissari governativi, dei commissari liquidatori e degli organi di sorveglianza".
        2. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "2-bis. E' istituita una sezione speciale intestata ai consorzi agrari all'interno dell'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. L'iscrizione alla sezione speciale presuppone il possesso da parte dei consorzi agrari che ne fanno richiesta di specifici requisiti, conformi agli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge; tali requisiti e le modalità per conseguire l'attestazione dei medesimi sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
        2-ter. L'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui al comma 2-bis costituisce condizione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali, tributarie o di qualsiasi altra natura, previste dalla legislazione vigente a favore dei consorzi agrari".


Art. 5.

        1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 4-bis.- (Fondo mutualistico per i consorzi agrari e i fondi a carattere finanziario).- 1. E' istituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il Fondo mutualistico per i consorzi agrari, di seguito denominato "Fondo mutualistico", finalizzato alla promozione e allo sviluppo dei consorzi agrari, nel quale confluiscono le attività patrimoniali, mobiliari e immobiliari conseguenti all'estinzione per scioglimento, trasformazione in altro tipo societario e liquidazione dei medesimi consorzi.
            2. Scopo del Fondo mutualistico è garantire il sostegno finanziario allo sviluppo e al risanamento del sistema dei consorzi agrari, anche in qualità di socio sovventore.
            3. L'ISMEA promuove l'istituzione, da parte di istituti privati specializzati, di uno o più fondi, mobiliari o immobiliari, a carattere finanziario, volti a consentire ai consorzi agrari di accedere a finanziamenti o in via agevolata o a garanzia di immobili ceduti dai consorzi agrari ai fondi medesimi. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per i consorzi agrari di conservare la disponibilità degli immobili ceduti oppure di riscattarne la proprietà, nei termini di legge.
            4. Le quote dei fondi, mobiliari o immobiliari, a carattere finanziario, di cui al comma 3 possono essere acquistate in via privilegiata dal Fondo mutualistico, dai soci sovventori che ne fanno richiesta, nonché dai medesimi consorzi agrari anche a titolo di compensazione per il conferimento degli immobili.
            5. Le modalità di istituzione, gestione e liquidazione del Fondo mutualistico e dei fondi di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali".


Art. 6.

        1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo periodo, le parole: "stata presentata ed autorizzata domanda di" sono sostituite dalle seguenti: "stato presentato da parte del commissario liquidatore alla medesima autorità un adeguato programma contenente la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino, altresì, le disponibilità finanziarie residue, indispensabili anche per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, ovvero adeguato programma contenente proposta di"; le parole: "o sia stata autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "contenente domanda di autorizzazione" e dopo le parole: "a qualunque titolo" sono inserite le seguenti: "anche di affitto e di comodato, di";

                b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di cessione stipulato con altro consorzio agrario non è soggetto all'esercizio della prelazione di cui all'articolo 6".
        2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "4-bis. I progetti, le proposte e le domande di autorizzazione di cui al comma 4 devono, in ogni caso, indicare le azioni organizzative e operative previste per assicurare uno stabile equilibrio gestionale ovvero le economicità e gli sviluppi di attività realizzabili anche congiuntamente con altri consorzi agrari, ove ne ricorrano le condizioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali stabilisce le linee guida, le metodologie, le procedure alle quali i consorzi agrari devono uniformarsi nella redazione delle proposte e delle domande di autorizzazione di cui al comma 4".

        3. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "7-ter. Il commissario liquidatore dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, sentite le organizzazioni sindacali e autorizzato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, può predisporre e attuare un piano di riorganizzazione aziendale che preveda la collocazione in mobilità dei lavoratori dipendenti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
        7-quater. Il commissario liquidatore dei consorzi agrari è legittimato a proporre al tribunale la proposta di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previo parere del comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. Il commissario liquidatore cura l'esecuzione del concordato con l'assistenza del comitato di sorveglianza.
        7-quinquies. Per i consorzi agrari per i quali è intervenuta l'esecuzione del concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, proposta ai sensi del comma 7-quater del presente articolo, e per quelli per i quali è comunque cessato lo stato di liquidazione coatta amministrativa, il Ministero delle politiche agricole e forestali può nominare, per il periodo necessario, un commissario governativo al quale è demandata la gestione dell'impresa, la facoltà di ammettere nuovi soci e quella di provvedere alle opportune modifiche statutarie. Ove ritenuto necessario, può essere nominato un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Il commissario, secondo gli obiettivi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali valuta e riferisce allo stesso Ministro in ordine ad eventuali ipotesi di accorpamenti con altri consorzi agrari".


Art. 7.

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.
        2. All'articolo 7 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-ˆâ1bis. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina la durata temporale dell'esercizio ripristinato, in relazione all'attuazione del programma di risanamento".


Art. 8.

        1. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono aggiunte, in fine, le parole: "e del Comitato tecnico per i consorzi agrari".
        2. All'articolo 11 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è istituito il Comitato tecnico per i consorzi agrari, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e l'organizzazione delle attività dei consorzi agrari, la realizzazione di iniziative mirate al rilancio dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, nonché di assicurare un effettivo monitoraggio sull'attuazione dei protocolli convenzionali di cui all'articolo 2, comma 2-ter.
        3-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma 3-bis è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e i suoi compiti, poteri, composizione, organizzazione, criteri e modalità di funzionamento sono definiti con il decreto di cui al citato comma 3-bis, il quale stabilisce, altresì, la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato. Le spese di funzionamento e di organizzazione del Comitato tecnico sono poste a carico del Fondo mutualistico".


Art. 9.

        1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo le parole: "transazione dei tributi" sono inserite le seguenti: ", delle sanzioni e degli interessi" e dopo le parole: "assoggettato a procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1988, n. 42";

                b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si applica la disposizione di cui all'articolo 61 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La transazione disciplinata dal presente comma, nel caso di procedure già aperte alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvata dal direttore dell'Agenzia qualora venga offerto un importo pari ad un decimo delle somme iscritte a ruolo, per tributi, sanzioni e interessi il cui gettito sia di esclusiva spettanza dello Stato, da corrispondere entro il 31 dicembre 2003. La definizione transattiva, con l'avvenuto pagamento, estingue il contenzioso pendente. La transazione è proposta dal commissario governativo in conformità a quanto previsto dagli articoli 111 e 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942".


Art. 10.

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi agrari, definiti dall'articolo 3 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, fino alla data di istituzione della sezione speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, prevista dal comma 2-bis dell'articolo 4 della citata legge n. 410 del 1999, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.
        2. Le attività rivenienti dallo scioglimento di Federconsorzi sono devolute all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, che se ne avvale per il finanziamento del Fondo mutualistico per i consorzi agrari di cui all'articolo 4-bis della legge 28 ottobre 1999, n. 410, introdotto dall'articolo 5 della presente legge.



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