XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4519
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende rafforzare, con la predisposizione di una più ampia
tutela penale e con la previsione di una nuova ipotesi di
indegnità a succedere, l'osservanza degli obblighi di
assistenza ai genitori (o ad altri ascendenti) che sussistono
in capo ai figli (o ad altri discendenti).
Nel sistema attuale, infatti, si registra una netta
separazione tra gli obblighi inerenti la potestà dei genitori
o la qualità di coniuge, oggetto della previsione punitiva del
primo comma dell'articolo 570 del codice penale, e quelli che
sorgono in capo ai figli o ai discendenti in genere.
L'inosservanza di questi ultimi obblighi assume rilevanza
penale soltanto nel caso in cui si traduce in una vera e
propria mancanza di mezzi di sussistenza rientrando, in tale
modo, nell'ambito di applicazione del medesimo articolo 570,
secondo comma, numero 1).
In altri termini, mentre il genitore è punito anche nel
caso in cui, pur in presenza di una situazione economica di
autosufficienza, priva il figlio della necessaria assistenza
morale (ad esempio non promuovendone l'istruzione, non
partecipando alla sua educazione ovvero privandolo
completamente della sfera affettiva di sua pertinenza), non
altrettanto accade nell'ipotesi in cui sia il figlio a tenere
una tale condotta in danno dei genitori.
L'azione penale è subordinata, in tale ultimo caso,
all'insorgere di una situazione di effettiva indigenza
economica che, in concreto, anche in presenza di modesti
redditi da pensione, viene quasi sempre esclusa.
E' evidente, al contrario, pur in situazioni di dignitosa
o relativa povertà, la gravissima sofferenza della vita
quotidiana di anziani che in coppia o addirittura rimasti
soli, sono letteralmente dimenticati da figli e da nipoti
senza che se ne ricerchi la compagnia per periodi anche
lunghi.
Né la situazione dei servizi pubblici di assistenza è tale
da far considerare realisticamente possibile risolvere queste
situazioni in via eteronoma.
Si è pertanto ritenuta adeguata la sanzione penale già
prevista poiché appare evidente che, più della sanzione in se
stessa considerata, ciò che ci si propone è costringere,
attraverso e per mezzo del processo, i figli a riconoscere il
valore etico e sociale degli impegni di assistenza familiare
sin qui trascurati. Appare opportuno, inoltre, il mantenimento
della procedibilità a querela per dare la possibilità alle
parti di arrestare in ogni momento, con i limiti generali di
cui all'articolo 152 del codice penale, un processo che si
presenta non più necessario alla stregua del rinnovamento e
dell'arricchimento dei rapporti familiari.
Alla luce dell'esperienza già ampiamente maturatasi con
riferimento alla violazione degli obblighi inerenti la potestà
dei genitori, il reato è mantenuto a forma libera non
apparendo possibile descrivere a priori, in modo analitico e
vincolante quali condotte attive od omissive integrino
l'inosservanza degli obblighi di assistenza e di protezione
inerenti alla comunità familiare.
Quanto all'individuazione degli obblighi di assistenza e
di protezione si è privilegiato il sistema, già consolidato,
del ricorso alla norma extrapenale integrativa di quella
incriminatrice.
Purtuttavia è apparso necessario un intervento anche su
tale normativa civilistica e in particolare, sull'articolo 315
del codice civile, allo scopo di armonizzare la descrizione
dei doveri che ineriscono lo status filiale ad una
famiglia in cui i figli, a differenza del modello di
riferimento degli anni '40, spesso prolungano nel tempo la
convivenza con i genitori e meno avvertono il valore della
loro esperienza.
Alla tutela penale viene affiancata, in caso di accertata
violazione della normativa penale, l'ulteriore sanzione della
comminatoria di indegnità a succedere attraverso la semplice
introduzione del numero 6-bis), dell'articolo 463 del
codice civile.