XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4519




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende rafforzare, con la predisposizione di una più ampia tutela penale e con la previsione di una nuova ipotesi di indegnità a succedere, l'osservanza degli obblighi di assistenza ai genitori (o ad altri ascendenti) che sussistono in capo ai figli (o ad altri discendenti).
        Nel sistema attuale, infatti, si registra una netta separazione tra gli obblighi inerenti la potestà dei genitori o la qualità di coniuge, oggetto della previsione punitiva del primo comma dell'articolo 570 del codice penale, e quelli che sorgono in capo ai figli o ai discendenti in genere.
        L'inosservanza di questi ultimi obblighi assume rilevanza penale soltanto nel caso in cui si traduce in una vera e propria mancanza di mezzi di sussistenza rientrando, in tale modo, nell'ambito di applicazione del medesimo articolo 570, secondo comma, numero 1).
        In altri termini, mentre il genitore è punito anche nel caso in cui, pur in presenza di una situazione economica di autosufficienza, priva il figlio della necessaria assistenza morale (ad esempio non promuovendone l'istruzione, non partecipando alla sua educazione ovvero privandolo completamente della sfera affettiva di sua pertinenza), non altrettanto accade nell'ipotesi in cui sia il figlio a tenere una tale condotta in danno dei genitori.
        L'azione penale è subordinata, in tale ultimo caso, all'insorgere di una situazione di effettiva indigenza economica che, in concreto, anche in presenza di modesti redditi da pensione, viene quasi sempre esclusa.
        E' evidente, al contrario, pur in situazioni di dignitosa o relativa povertà, la gravissima sofferenza della vita quotidiana di anziani che in coppia o addirittura rimasti soli, sono letteralmente dimenticati da figli e da nipoti senza che se ne ricerchi la compagnia per periodi anche lunghi.
        Né la situazione dei servizi pubblici di assistenza è tale da far considerare realisticamente possibile risolvere queste situazioni in via eteronoma.
        Si è pertanto ritenuta adeguata la sanzione penale già prevista poiché appare evidente che, più della sanzione in se stessa considerata, ciò che ci si propone è costringere, attraverso e per mezzo del processo, i figli a riconoscere il valore etico e sociale degli impegni di assistenza familiare sin qui trascurati. Appare opportuno, inoltre, il mantenimento della procedibilità a querela per dare la possibilità alle parti di arrestare in ogni momento, con i limiti generali di cui all'articolo 152 del codice penale, un processo che si presenta non più necessario alla stregua del rinnovamento e dell'arricchimento dei rapporti familiari.
        Alla luce dell'esperienza già ampiamente maturatasi con riferimento alla violazione degli obblighi inerenti la potestà dei genitori, il reato è mantenuto a forma libera non apparendo possibile descrivere a priori, in modo analitico e vincolante quali condotte attive od omissive integrino l'inosservanza degli obblighi di assistenza e di protezione inerenti alla comunità familiare.
        Quanto all'individuazione degli obblighi di assistenza e di protezione si è privilegiato il sistema, già consolidato, del ricorso alla norma extrapenale integrativa di quella incriminatrice.
        Purtuttavia è apparso necessario un intervento anche su tale normativa civilistica e in particolare, sull'articolo 315 del codice civile, allo scopo di armonizzare la descrizione dei doveri che ineriscono lo status filiale ad una famiglia in cui i figli, a differenza del modello di riferimento degli anni '40, spesso prolungano nel tempo la convivenza con i genitori e meno avvertono il valore della loro esperienza.
        Alla tutela penale viene affiancata, in caso di accertata violazione della normativa penale, l'ulteriore sanzione della comminatoria di indegnità a succedere attraverso la semplice introduzione del numero 6-bis), dell'articolo 463 del codice civile.




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