XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4519




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera agli obblighi di assistenza e di protezione inerenti alla comunità familiare quali previsti dalla legge, nella qualità di ascendente, discendente o coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno".


Art. 2.

        1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 315 (Doveri del figlio verso i genitori). Il figlio deve rispettare i genitori, contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, alla loro assistenza e protezione nonché, finché convive con essi, al mantenimento della comunità familiare".


Art. 3.

        1. All'articolo 463 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        "6-bis). chi ha riportato condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 570 e 572 del codice penale commessi in danno di colui della cui successione si tratta, salvo che questi, con testamento pubblico, manifesti la volontà di revoca della indegnità".



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