XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4519
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 570 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera agli
obblighi di assistenza e di protezione inerenti alla comunità
familiare quali previsti dalla legge, nella qualità di
ascendente, discendente o coniuge, è punito con la reclusione
fino a un anno".
Art. 2.
1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 315 (Doveri del figlio verso i genitori). Il
figlio deve rispettare i genitori, contribuire, in relazione
alle proprie sostanze e al proprio reddito, alla loro
assistenza e protezione nonché, finché convive con essi, al
mantenimento della comunità familiare".
Art. 3.
1. All'articolo 463 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente numero:
"6-bis). chi ha riportato condanna per uno dei
delitti previsti dagli articoli 570 e 572 del codice penale
commessi in danno di colui della cui successione si tratta,
salvo che questi, con testamento pubblico, manifesti la
volontà di revoca della indegnità".