XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4514
Onorevoli Colleghi! - La presentazione e la discussione
della presente proposta di legge costituiscono la prima
risposta a quelle istanze che sempre più copiose e pressanti
sono state rivolte negli ultimi anni alle istituzioni centrali
dello Stato da singoli cittadini ma anche, e soprattutto, dai
sindaci di moltissimi comuni, affinché venisse affrontata e
risolta, finalmente in modo chiaro e univoco, la vistosa e non
più sostenibile antinomia giuridica esistente tra i
poteri-doveri riconosciuti dallo Stato agli enti locali ai
fini della vigilanza igienico-sanitaria, da un lato, e ai fini
della registrazione anagrafica della popolazione residente,
dall'altro.
Ai sindaci dei comuni d'Italia la legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, e il nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, impongono, infatti, di registrare
nell'anagrafe della popolazione residente chiunque, cittadino
italiano o straniero, abbia la propria dimora abituale nel
comune ovvero abbia deciso di fissare nel comune la propria
residenza (con l'unica incombenza prevista a carico degli
stranieri di prestare annualmente la dichiarazione di dimora
abituale nel comune corredata dal permesso di soggiorno),
senza, peraltro, avere alcun potere di subordinare tali
adempimenti al controllo del rispetto delle prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti nel nostro Paese. Al contempo,
l'ordinamento nazionale impone alle autorità locali di
vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio e
di verificare la conformità degli alloggi al requisito di
abitabilità prescritto dalla normativa vigente e di sanzionare
chiunque vi contravvenga. La contraddizione logica, prima
ancora che giuridica, di tale assetto normativo è evidente! E
tale contraddizione logico-giuridica mira a superare e ad
eliminare la presente proposta di legge, che, nel modificare -
integrando e correggendo - tanto la legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, che ha istituito l'ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente, quanto il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che ha
predisposto la nuova regolamentazione anagrafica della
popolazione residente, delinea una nuova disciplina degli
obblighi di registrazione anagrafica della popolazione
residente.
Elemento centrale di tale riforma è l'istituto della
"residenza meramente anagrafica" destinato ad affiancare, e
non a sostituire, la disciplina della residenza e del
domicilio regolata dalle norme del codice civile.
Viene perciò istituito un nuovo strumento giuridico che
possa finalmente consentire alle autorità locali di conciliare
le finalità sottese agli obblighi di registrazione anagrafica
con le finalità di salvaguardia e di tutela del territorio
sotto il profilo igienico-sanitario, in conformità a quanto
previsto e riconosciuto dall'articolo 16 della Costituzione.
Per questo si è voluto subordinare l'accoglimento delle
richieste di registrazione all'anagrafe della popolazione
residente, così come le registrazioni da effettuare d'ufficio
da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, all'indicazione da
parte degli interessati della disponibilità di un alloggio
conforme alle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e agli
ulteriori requisiti igienico-sanitari che verranno delineati
con apposito decreto dal Ministro della salute; e questo,
tanto per i cittadini italiani e i cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, quanto per gli stranieri e gli
apolidi. Ad analoga previsione è stata ancorata la
registrazione della popolazione cosiddetta "temporanea".
La proposta di legge costituisce, in effetti, un vero e
proprio passo in avanti nella tutela del cittadino italiano,
del cittadino comunitario, nonché dello straniero e
dell'apolide, ai quali finalmente possono essere garantiti in
maniera effettiva e, quindi, senza contraddizioni ed antinomie
di qualsiasi sorta, tanto il diritto alla libera circolazione
nel territorio dello Stato quanto il diritto alla salute!