XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4514




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE
24 DICEMBRE 1954, N. 1228


Art. 1.

(Modifica del titolo della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228).

        1. Il titolo della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: "Disciplina della residenza anagrafica e ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".
        2. Alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, nonché al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, la parola: "residenza", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "residenza meramente anagrafica".


Art. 2.

(Modifica dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228).

          1. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.
            2. Fermo restando quanto disposto dal codice civile in materia di domicilio e residenza, le disposizioni della presente legge e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, si applicano alla residenza meramente anagrafica, intesa come residenza nel comune di nascita ovvero come residenza fissata in un comune diverso dal comune di nascita ai sensi del comma 4.
            3. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone che pure essendo senza fissa dimora sono nate nel comune.
            4. Condizione essenziale per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente in un comune diverso dal comune di nascita è l'indicazione della disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute.
            5. Gli atti anagrafici sono atti pubblici".


Art. 3.

(Modifica dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228).

        1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - 1. E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà dei genitori o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nascita ovvero del comune in cui ha fissato la residenza meramente anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e di chiedere alla stessa anagrafe i dati determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, ai sensi del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza meramente anagrafica.
            2. L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.
            3. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune di nascita.
            4. Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri indicati al periodo precedente, è istituito un apposito registro presso il Ministero dell'interno.
            5. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica".


Art. 4.

(Modifica dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228).

        1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 11. - 1. Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge e a quelle del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da 2 euro a 14 euro.
            2. Entro dieci giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione di cui al comma 1, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di 0,25 euro all'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione".

Capo II

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 1989, N. 223.


Art. 5.

(Modifica all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, di seguito denominato "regolamento", è sostituito dal seguente:

        "1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno nel comune la residenza meramente anagrafica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni".


Art. 6.

(Modifica all'articolo 3 del regolamento).

        1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento è sostituito dal seguente:

        "1. Per persone residenti nel comune, ai fini del presente regolamento, si intendono quelle aventi la propria residenza meramente anagrafica nel comune di nascita ovvero quelle che hanno fissato la residenza meramente anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni".

Art. 7.

(Modifica all'articolo 4 del regolamento).

        1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento è sostituito dal seguente:

        "1. Agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi residenza meramente anagrafica nello stesso comune".


Art. 8.

(Modifica all'articolo 5 del regolamento).

        
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento è sostituito dal seguente:

        "1. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi residenza meramente anagrafica nello stesso comune".


Art. 9.

(Modifica dell'articolo 7 del regolamento).

        1. L'articolo 7 del regolamento, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 7. (Iscrizioni anagrafiche). - 1. La registrazione della residenza meramente anagrafica viene effettuata:

            a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

            b) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero alle condizioni e secondo i presupposti indicati dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, comunicati, ovvero accertati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto della disposizione relativa alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 1228 del 1954, e successive modificazioni.
            2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse, si procede a nuova iscrizione anagrafica alle medesime condizioni e secondo i medesimi presupposti indicati dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.
            3. Gli stranieri iscritti all'anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di residenza meramente anagrafica nel comune, corredata dal permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procede comunque agli opportuni accertamenti e adotta i conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione al prefetto.
            4. Il registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe".


Art. 10.

(Modifica all'articolo 11 del regolamento).

        1. Il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente è effettuata:

            a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

            b) per trasferimento della residenza meramente anagrafica in altro comune o all'estero;

            c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona è risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, decorso un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni".


Art. 11.

(Modifica all'articolo 13 del regolamento).

        1. Il comma 1 dell'articolo 13 del regolamento è sostituito dal seguente:

        "1. Le dichiarazioni anagrafiche, che i responsabili di cui all'articolo 6 devono rendere, concernono i seguenti fatti:

            a) trasferimento di residenza meramente anagrafica da altro comune o dall'estero effettuato ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, ovvero trasferimento di residenza meramente anagrafica all'estero;

            b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

            c) cambiamento di abitazione;

            d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

            e) cambiamento della qualifica professionale;

            f) cambiamento del titolo di studio".


Art. 12.

(Modifica all'articolo 14 del regolamento).

        1. Il comma 1 dell'articolo 14 del regolamento è sostituito dal seguente:

        "1. Chi trasferisce la residenza meramente anagrafica dall'estero deve comprovare, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, nonché indicare l'ubicazione e le caratteristiche essenziali della struttura abitativa in cui intende dimorare, comprovando la rispondenza dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti dalla direttiva emanata dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve inoltre esibire atti autentici che ne dimostrano la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano".


Art. 13.

(Modifica dell'articolo 17 del regolamento).

        1. L'articolo 17 del regolamento è sostituito dal seguente:

        "Art. 17 - (Termine per le registrazioni anagrafiche). - 1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti, ove sia in possesso o sia stata messa a sua disposizione tutta la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14.
            2. Ove la documentazione di cui al comma 1 risulti carente ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare detta documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso inutilmente il termine senza che l'interessato abbia integrato, nelle modalità richieste, la documentazione, la richiesta deve intendersi respinta".


Art. 14.

(Modifica all'articolo 18 del regolamento).

        1. Il comma 6 dell'articolo 18 del regolamento è abrogato.


Art. 15.

(Modifica all'articolo 19 del regolamento).

        1. Il comma 2 dell'articolo 19 del regolamento è sostituito dal seguente:

        "2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni, dei presupposti, nonché dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'istituto nazionale di statistica".


Art. 16.

(Modifica dell'articolo 32 del regolamento).

        1. L'articolo 32 del regolamento è sostituito dal seguente:

        "Art. 32. (Schedario della popolazione temporanea). - 1. I cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri che, pur dimorando nel comune da più di quattro mesi, non intendono trasferirvi la residenza meramente anagrafica ovvero intendono mantenere la propria residenza meramente anagrafica nel comune di nascita, devono iscriversi nello schedario della popolazione temporanea.
            2. All'atto della richiesta dell'iscrizione nello schedario di cui al comma 1 è necessario comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, nonché indicare l'ubicazione e le caratteristiche essenziali della struttura abitativa in cui si intende dimorare ovvero continuare a dimorare, comprovando la rispondenza dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti dalla direttiva emanata dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni. Se la richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea concerne anche la famiglia, si devono esibire anche gli atti autentici che ne dimostrano la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero, o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea od apolide, ovvero dall'ufficio dell'anagrafe del comune di provenienza se cittadino italiano.
            3. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe viene a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
            4. Ove le persone tenute all'iscrizione ai sensi del presente articolo non vi provvedono nel termine di trenta giorni, ovvero non forniscono le informazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo nello stesso termine, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, e sono allontanate ai sensi della normativa vigente.
            5. L'iscrizione nello schedario di cui al comma 1 esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
            6. La revisione dello schedario di cui al comma 1 deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:

            a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;

            b) perché vi hanno stabilito la residenza meramente anagrafica.

            7. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario di cui al comma 1 deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza meramente anagrafica".


Art. 17.

(Disposizioni finali e transitorie).

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 57 del regolamento, la presente legge non si applica alle famiglie e alle convivenze già consolidatesi nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.



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