XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4514
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE
24 DICEMBRE 1954, N. 1228
Art. 1.
(Modifica del titolo della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228).
1. Il titolo della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è
sostituito dal seguente: "Disciplina della residenza
anagrafica e ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente".
2. Alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, nonché al nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, la parola: "residenza",
ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "residenza
meramente anagrafica".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228).
1. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In ogni comune deve essere tenuta
l'anagrafe della popolazione residente.
2. Fermo restando quanto disposto dal codice civile
in materia di domicilio e residenza, le disposizioni della
presente legge e del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni,
si applicano alla residenza meramente anagrafica, intesa come
residenza nel comune di nascita ovvero come residenza fissata
in un comune diverso dal comune di nascita ai sensi del
comma 4.
3. Nell'anagrafe della popolazione residente sono
registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la
residenza, nonché le posizioni relative alle persone che pure
essendo senza fissa dimora sono nate nel comune.
4. Condizione essenziale per la registrazione
nell'anagrafe della popolazione residente in un comune diverso
dal comune di nascita è l'indicazione della disponibilità di
un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari
previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in
ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti
fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli
ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita
direttiva emanata dal Ministro della salute.
5. Gli atti anagrafici sono atti pubblici".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228).
1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere
per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà dei
genitori o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di
nascita ovvero del comune in cui ha fissato la residenza
meramente anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e di
chiedere alla stessa anagrafe i dati determinanti mutazione di
posizioni anagrafiche, ai sensi del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di denuncia
del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente
residenza meramente anagrafica.
2. L'assenza temporanea dal comune di dimora
abituale non produce effetti sul riconoscimento della
residenza.
3. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, la
persona che non ha fissa dimora si considera residente nel
comune di nascita.
4. Per i nati all'estero si considera comune di
residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello
della madre. Per tutti gli altri soggetti all'obbligo della
residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri indicati
al periodo precedente, è istituito un apposito registro presso
il Ministero dell'interno.
5. Il personale diplomatico e consolare straniero,
nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica".
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228).
1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Chiunque avendo obblighi anagrafici
contravviene alle disposizioni della presente legge e a quelle
del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, e successive modificazioni, è punito, se il
fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da 2 euro
a 14 euro.
2. Entro dieci giorni dalla contestazione o dalla
notificazione della contravvenzione di cui al comma 1, il
colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della
somma di 0,25 euro all'ufficiale d'anagrafe che ha accertato
la contravvenzione".
Capo II
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 1989, N. 223.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, di seguito
denominato "regolamento", è sostituito dal seguente:
"1. L'anagrafe della popolazione residente è la
raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative
alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che
hanno nel comune la residenza meramente anagrafica, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
successive modificazioni".
Art. 6.
(Modifica all'articolo 3 del regolamento).
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento è sostituito
dal seguente:
"1. Per persone residenti nel comune, ai fini del
presente regolamento, si intendono quelle aventi la propria
residenza meramente anagrafica nel comune di nascita ovvero
quelle che hanno fissato la residenza meramente anagrafica ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, e successive modificazioni".
Art. 7.
(Modifica all'articolo 4 del regolamento).
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento è sostituito
dal seguente:
"1. Agli effetti anagrafici, per famiglia si
intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti e aventi residenza meramente anagrafica nello
stesso comune".
Art. 8.
(Modifica all'articolo 5 del regolamento).
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento è sostituito
dal seguente:
"1. Agli effetti anagrafici, per convivenza si
intende un insieme di persone normalmente coabitanti per
motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e
simili, aventi residenza meramente anagrafica nello stesso
comune".
Art. 9.
(Modifica dell'articolo 7 del regolamento).
1. L'articolo 7 del regolamento, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Iscrizioni anagrafiche). - 1. La
registrazione della residenza meramente anagrafica viene
effettuata:
a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono
iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre
qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero,
quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta
la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per trasferimento di residenza da altro comune
o dall'estero alle condizioni e secondo i presupposti indicati
dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
successive modificazioni, comunicati, ovvero accertati, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, del
presente regolamento, tenuto conto della disposizione relativa
alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma
3, della citata legge n. 1228 del 1954, e successive
modificazioni.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità
e successivamente ricomparse, si procede a nuova iscrizione
anagrafica alle medesime condizioni e secondo i medesimi
presupposti indicati dall'articolo 2 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e successive modificazioni.
3. Gli stranieri iscritti all'anagrafe hanno
l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe
la dichiarazione di residenza meramente anagrafica nel comune,
corredata dal permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe
procede comunque agli opportuni accertamenti e adotta i
conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione al
prefetto.
4. Il registro di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è
tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di
Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro
ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe".
Art. 10.
(Modifica all'articolo 11 del regolamento).
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione
residente è effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta
giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento della residenza meramente
anagrafica in altro comune o all'estero;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle
risultanze delle operazioni del censimento generale della
popolazione, ovvero quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona è
risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per
irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato
rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3,
decorso un anno dalla data di scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte
dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta
giorni".
Art. 11.
(Modifica all'articolo 13 del regolamento).
1. Il comma 1 dell'articolo 13 del regolamento è
sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni anagrafiche, che i responsabili
di cui all'articolo 6 devono rendere, concernono i seguenti
fatti:
a) trasferimento di residenza meramente anagrafica
da altro comune o dall'estero effettuato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
successive modificazioni, ovvero trasferimento di residenza
meramente anagrafica all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di
famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio".
Art. 12.
(Modifica all'articolo 14 del regolamento).
1. Il comma 1 dell'articolo 14 del regolamento è
sostituito dal seguente:
"1. Chi trasferisce la residenza meramente
anagrafica dall'estero deve comprovare, all'atto della
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
a), la propria identità mediante l'esibizione del
passaporto o di altro documento equipollente, nonché indicare
l'ubicazione e le caratteristiche essenziali della struttura
abitativa in cui intende dimorare, comprovando la rispondenza
dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari previsti per il
rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli
immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai
regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti
igienico-sanitari definiti dalla direttiva emanata dal
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.
Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve inoltre
esibire atti autentici che ne dimostrano la composizione,
rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di
provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari
se cittadino italiano".
Art. 13.
(Modifica dell'articolo 17 del regolamento).
1. L'articolo 17 del regolamento è sostituito dal
seguente:
"Art. 17 - (Termine per le registrazioni anagrafiche).
- 1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le
registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di
ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle
dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli
accertamenti da lui disposti, ove sia in possesso o sia stata
messa a sua disposizione tutta la documentazione necessaria a
comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli
7 e 14.
2. Ove la documentazione di cui al comma 1 risulti
carente ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di
anagrafe invita gli interessati a integrare detta
documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta di integrazione. Decorso inutilmente il
termine senza che l'interessato abbia integrato, nelle
modalità richieste, la documentazione, la richiesta deve
intendersi respinta".
Art. 14.
(Modifica all'articolo 18 del regolamento).
1. Il comma 6 dell'articolo 18 del regolamento è
abrogato.
Art. 15.
(Modifica all'articolo 19 del regolamento).
1. Il comma 2 dell'articolo 19 del regolamento è
sostituito dal seguente:
"2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la
sussistenza delle condizioni, dei presupposti, nonché dei
requisiti prescritti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e successive modificazioni, in capo a chi
richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono
essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia
municipale o di altro personale comunale formalmente
autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito
esemplare predisposto dall'istituto nazionale di
statistica".
Art. 16.
(Modifica dell'articolo 32 del regolamento).
1. L'articolo 32 del regolamento è sostituito dal
seguente:
"Art. 32. (Schedario della popolazione temporanea). -
1. I cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea e gli stranieri che, pur dimorando nel
comune da più di quattro mesi, non intendono trasferirvi la
residenza meramente anagrafica ovvero intendono mantenere la
propria residenza meramente anagrafica nel comune di nascita,
devono iscriversi nello schedario della popolazione
temporanea.
2. All'atto della richiesta dell'iscrizione nello
schedario di cui al comma 1 è necessario comprovare la propria
identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro
documento equipollente, nonché indicare l'ubicazione e le
caratteristiche essenziali della struttura abitativa in cui si
intende dimorare ovvero continuare a dimorare, comprovando la
rispondenza dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari
previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in
ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti
fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli
ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti dalla direttiva
emanata dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni. Se la richiesta di iscrizione nello schedario
della popolazione temporanea concerne anche la famiglia, si
devono esibire anche gli atti autentici che ne dimostrano la
composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato
di provenienza se straniero, o cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea od apolide, ovvero dall'ufficio
dell'anagrafe del comune di provenienza se cittadino
italiano.
3. L'iscrizione viene effettuata a domanda
dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe
viene a conoscenza della presenza della persona nel comune da
non meno di quattro mesi.
4. Ove le persone tenute all'iscrizione ai sensi del
presente articolo non vi provvedono nel termine di trenta
giorni, ovvero non forniscono le informazioni previste dal
comma 2 del medesimo articolo nello stesso termine, sono
sanzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e successive modificazioni, e sono allontanate
ai sensi della normativa vigente.
5. L'iscrizione nello schedario di cui al comma 1
esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
6. La revisione dello schedario di cui al comma 1
deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta
l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone
non più dimoranti temporaneamente nel comune:
a) perché se ne sono allontanate o sono
decedute;
b) perché vi hanno stabilito la residenza
meramente anagrafica.
7. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario
di cui al comma 1 deve essere comunicata all'ufficiale di
anagrafe dell'eventuale comune di residenza meramente
anagrafica".
Art. 17.
(Disposizioni finali e transitorie).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 57 del
regolamento, la presente legge non si applica alle famiglie e
alle convivenze già consolidatesi nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
medesima.