XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4512




        Onorevoli Colleghi! - L'attuale assetto della dirigenza dello Stato, delineato prima dalla cosiddetta "legislazione Bassanini" e poi dalla legge n. 145 del 2002 (cosiddetta "legge Frattini"), ha posto in evidenza alcune problematiche relative, da un lato, all'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, dall'altro alla qualificazione professionale e alla collocazione istituzionale dei soggetti chiamati a eseguire l'indirizzo politico avendo come parametro di riferimento l'interesse della comunità nazionale, con l'imparzialità che a tale esercizio riconosce l'articolo 97 della Costituzione.
        L'opportunità di definire un quadro di riferimento che renda possibile il contemperamento dell'esigenza di garantire la migliore esecuzione dell'indirizzo politico con l'indispensabile neutralità di chi quell'indirizzo deve attuare, ha reso necessario individuare le condizioni di base affinché possa svilupparsi una temperie morale della dirigenza pubblica intorno ai valori del senso dello Stato e dello spirito di servizio verso la collettività.
        Autorevoli esponenti della cultura politica riconoscono, oggi, che la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato è stata un errore. Il contratto di diritto privato dei dirigenti si è rivelato infatti:

                a) un fattore di precarietà per la dirigenza, che ha pesantemente messo in discussione il valore costituzionale dell'imparzialità al servizio della Nazione;

                b) un fattore di rigidità per il magistero politico, che ha sperimentato la difficoltà di rivedere le scelte effettuate a seguito del venire meno della fiducia concessa;
                c) un fattore di contenzioso considerevole per l'amministrazione.

        A questa situazione ha condotto la spirale intrinsecamente degenerativa dello spoil system, che ad ogni cambio di maggioranza tende a produrre nuove norme, con effetti controproducenti sul tessuto istituzionale. Si pone pertanto l'esigenza di un rimedio in grado di "disintossicare" la vita organizzativa dalle spinte e controspinte di una siffatta "moda legiferativa", tenendo altresì conto delle trasformazioni in corso nell'amministrazione centrale dello Stato. Nello Stato centrale, infatti - i cui poteri vanno configurandosi prevalentemente in una dimensione di programmazione, regolazione, coordinamento e controllo, anziché gestione, per gli effetti congiunti e progressivi dell'integrazione europea e del decentramento - la dirigenza non può che assumere un ruolo che, naturalmente, presuppone un rapporto di lavoro squisitamente pubblicistico.
        Peraltro, tale evoluzione altro non è che il completamento delle modifiche introdotte dalla legge n. 145 del 2002, che hanno individuato il provvedimento di conferimento dell'incarico come sede dei contenuti del rapporto di lavoro dirigenziale, mantenendo in capo al contratto individuale la sola funzione di definire discrezionalmente il trattamento economico. Un completamento rivolto anche a riequilibrare il sistema retributivo dirigenziale, evitando quelle differenziazioni di trattamento che hanno, di fatto, determinato la creazione di "dirigenze diverse" a seconda dell'amministrazione di provenienza.
        La proposta di legge che si sottopone all'esame del Parlamento configura un nuovo assetto stabile e definitivo della dirigenza dello Stato, che coniuga il ripristino del rapporto di lavoro pubblico del dirigente con la flessibilità del suo impiego e con la garanzia dell'ottimale attuazione dell'indirizzo politico.
        Sotto questo aspetto, si delineano due territori contigui dell'azione dirigenziale nello Stato, uno decisionale e l'altro istituzionale. Il territorio decisionale, dal quale trae origine e linfa l'indirizzo di governo, non può che essere definito e strutturato in assoluta libertà dal responsabile politico, e quindi non può che sostanziarsi in un ambito privo di regole e di garanzie, elementi che invece integrano l'ambito istituzionale, fondato sulla pubblicità della missione e, conseguentemente, del rapporto di lavoro dirigenziale.
        La proposta di legge si compone di tre articoli.
        L'articolo 1 stabilisce che i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici nazionali non economici, in deroga alla norma sulla privatizzazione del rapporto di impiego, restano disciplinati da un proprio ordinamento, alla stregua dei magistrati e del personale delle carriere diplomatica e prefettizia.
        L'articolo 2 contiene una delega al Governo per l'emanazione di nuove norme in materia di ordinamento della dirigenza dello Stato, che rimane soggetta alla contrattazione collettiva e viene disciplinata con criteri che ne assicurano la stabilità e la progressione retributiva, unitamente alla più ampia flessibilità dell'impiego e ad un efficace sistema di valutazione dei risultati. L'accesso è previsto per concorso dall'interno dell'amministrazione in entrambe le fasce di funzione per la dirigenza "di carriera", e per incarico diretto dall'esterno su base strettamente fiduciaria per la dirigenza "di staff", responsabile della elaborazione dell'indirizzo di governo. E' previsto, infine, un consiglio di garanzia, con funzioni anche consultive, eletto per il 50 per cento dai dirigenti, il cui parere è vincolante in tema di stato giuridico e di trattamento retributivo del dirigenti stessi.
        L'articolo 3 prevede, nell'ambito della delega conferita in base all'articolo 2, un nuovo moderno assetto della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con criteri che ne limitano la missione alla selezione della dirigenza congiunta alla formazione - analogamente all'ENA francese - prevedendo altresì meccanismi di nomina dei vertici che ne assicurino rigorosamente l'imparzialità, l'indipendenza e la neutralità.




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