XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4512
Onorevoli Colleghi! - L'attuale assetto della dirigenza
dello Stato, delineato prima dalla cosiddetta "legislazione
Bassanini" e poi dalla legge n. 145 del 2002 (cosiddetta
"legge Frattini"), ha posto in evidenza alcune problematiche
relative, da un lato, all'esigenza di continuità dell'azione
amministrativa, dall'altro alla qualificazione professionale e
alla collocazione istituzionale dei soggetti chiamati a
eseguire l'indirizzo politico avendo come parametro di
riferimento l'interesse della comunità nazionale, con
l'imparzialità che a tale esercizio riconosce l'articolo 97
della Costituzione.
L'opportunità di definire un quadro di riferimento che
renda possibile il contemperamento dell'esigenza di garantire
la migliore esecuzione dell'indirizzo politico con
l'indispensabile neutralità di chi quell'indirizzo deve
attuare, ha reso necessario individuare le condizioni di base
affinché possa svilupparsi una temperie morale della dirigenza
pubblica intorno ai valori del senso dello Stato e dello
spirito di servizio verso la collettività.
Autorevoli esponenti della cultura politica riconoscono,
oggi, che la privatizzazione del rapporto di lavoro dei
dirigenti dello Stato è stata un errore. Il contratto di
diritto privato dei dirigenti si è rivelato infatti:
a) un fattore di precarietà per la dirigenza, che
ha pesantemente messo in discussione il valore costituzionale
dell'imparzialità al servizio della Nazione;
b) un fattore di rigidità per il magistero
politico, che ha sperimentato la difficoltà di rivedere le
scelte effettuate a seguito del venire meno della fiducia
concessa;
c) un fattore di contenzioso considerevole per
l'amministrazione.
A questa situazione ha condotto la spirale intrinsecamente
degenerativa dello spoil system, che ad ogni cambio di
maggioranza tende a produrre nuove norme, con effetti
controproducenti sul tessuto istituzionale. Si pone pertanto
l'esigenza di un rimedio in grado di "disintossicare" la vita
organizzativa dalle spinte e controspinte di una siffatta
"moda legiferativa", tenendo altresì conto delle
trasformazioni in corso nell'amministrazione centrale dello
Stato. Nello Stato centrale, infatti - i cui poteri vanno
configurandosi prevalentemente in una dimensione di
programmazione, regolazione, coordinamento e controllo,
anziché gestione, per gli effetti congiunti e progressivi
dell'integrazione europea e del decentramento - la dirigenza
non può che assumere un ruolo che, naturalmente, presuppone un
rapporto di lavoro squisitamente pubblicistico.
Peraltro, tale evoluzione altro non è che il completamento
delle modifiche introdotte dalla legge n. 145 del 2002, che
hanno individuato il provvedimento di conferimento
dell'incarico come sede dei contenuti del rapporto di lavoro
dirigenziale, mantenendo in capo al contratto individuale la
sola funzione di definire discrezionalmente il trattamento
economico. Un completamento rivolto anche a riequilibrare il
sistema retributivo dirigenziale, evitando quelle
differenziazioni di trattamento che hanno, di fatto,
determinato la creazione di "dirigenze diverse" a seconda
dell'amministrazione di provenienza.
La proposta di legge che si sottopone all'esame del
Parlamento configura un nuovo assetto stabile e definitivo
della dirigenza dello Stato, che coniuga il ripristino del
rapporto di lavoro pubblico del dirigente con la flessibilità
del suo impiego e con la garanzia dell'ottimale attuazione
dell'indirizzo politico.
Sotto questo aspetto, si delineano due territori contigui
dell'azione dirigenziale nello Stato, uno decisionale e
l'altro istituzionale. Il territorio decisionale, dal quale
trae origine e linfa l'indirizzo di governo, non può che
essere definito e strutturato in assoluta libertà dal
responsabile politico, e quindi non può che sostanziarsi in un
ambito privo di regole e di garanzie, elementi che invece
integrano l'ambito istituzionale, fondato sulla pubblicità
della missione e, conseguentemente, del rapporto di lavoro
dirigenziale.
La proposta di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 stabilisce che i dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
degli enti pubblici nazionali non economici, in deroga alla
norma sulla privatizzazione del rapporto di impiego, restano
disciplinati da un proprio ordinamento, alla stregua dei
magistrati e del personale delle carriere diplomatica e
prefettizia.
L'articolo 2 contiene una delega al Governo per
l'emanazione di nuove norme in materia di ordinamento della
dirigenza dello Stato, che rimane soggetta alla contrattazione
collettiva e viene disciplinata con criteri che ne assicurano
la stabilità e la progressione retributiva, unitamente alla
più ampia flessibilità dell'impiego e ad un efficace sistema
di valutazione dei risultati. L'accesso è previsto per
concorso dall'interno dell'amministrazione in entrambe le
fasce di funzione per la dirigenza "di carriera", e per
incarico diretto dall'esterno su base strettamente fiduciaria
per la dirigenza "di staff", responsabile della
elaborazione dell'indirizzo di governo. E' previsto, infine,
un consiglio di garanzia, con funzioni anche consultive,
eletto per il 50 per cento dai dirigenti, il cui parere è
vincolante in tema di stato giuridico e di trattamento
retributivo del dirigenti stessi.
L'articolo 3 prevede, nell'ambito della delega conferita
in base all'articolo 2, un nuovo moderno assetto della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, con criteri che ne
limitano la missione alla selezione della dirigenza congiunta
alla formazione - analogamente all'ENA francese - prevedendo
altresì meccanismi di nomina dei vertici che ne assicurino
rigorosamente l'imparzialità, l'indipendenza e la
neutralità.