XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4512




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

        1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

        "1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici nazionali non economici, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e successive modificazioni, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni".


Art. 2.

(Delega al Governo per l'ordinamento della dirigenza delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali
non economici).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti nuove norme in materia di ordinamento della dirigenza delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, in conformità all'articolo 1, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere il mantenimento della contrattazione collettiva di categoria, da recepire con apposito provvedimento;

                b) prevedere il conferimento di incarichi dirigenziali ad estranei all'amministrazione esclusivamente nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, la cui durata non può superare quella della permanenza in servizio del Ministro conferente;

                c) prevedere la flessibilità dell'impiego dei dirigenti attraverso criteri di variazione delle funzioni e di rotazione degli incarichi, con assolute garanzie di stabilità retributiva e di adeguato trattamento economico accessorio in caso di mobilità territoriale;

                d) prevedere l'accesso alla dirigenza di prima e di seconda fascia esclusivamente per concorso pubblico, riservato al personale in possesso dei requisiti con almeno cinque anni di servizio nella qualifica rispettivamente di vice dirigente e di dirigente di seconda fascia;

                e) prevedere l'accorpamento delle posizioni retributive dirigenziali in una fascia unica e la progressione dello sviluppo retributivo indipendente dal trattamento accessorio collegato all'incarico ricoperto e da considerare, ai fini del trattamento di quiescenza, incluso nella fattispecie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

                f) prevedere la valutazione dei risultati del lavoro dei dirigenti connessa alla formulazione, un piano esecutivo di gestione;

                g) prevedere l'istituzione di un consiglio di garanzia, composto in parte da rappresentanti delle associazioni professionali di categoria, con funzioni anche consultive, il cui parere sia vincolante in tema di stato giuridico e di trattamento economico dei dirigenti, i cui componenti siano eletti per il 50 per cento dai dirigenti medesimi e il cui presidente sia scelto nell'ambito di una terna designata dal consiglio stesso.


Art. 3.

(Scuola superiore della pubblica
amministrazione).

        1. Nell'ambito della delega conferita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere quale compito della Scuola superiore della pubblica amministrazione esclusivamente l'accesso alla dirigenza, con la procedura del corso-concorso selettivo di formazione, nonché la ricerca finalizzata a tale formazione, con oneri interamente a carico del bilancio dello Stato;

                b) prevedere un organo collegiale deliberante composto da esperti in materia di formazione, da rappresentanti delle associazioni professionali dei dirigenti pubblici e, con criteri di rotazione, delle amministrazioni destinatarie degli interventi formativi;

                c) prevedere un organico di personale docente e non docente correlato ai compiti da svolgere e soggetto a variazioni da adottare, su proposta dell'organo deliberante, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

                d) prevedere un direttore con responsabilità didattiche e scientifiche, eletto congiuntamente dal corpo dei docenti stabili e dal consiglio di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), non immediatamente rieleggibile;

                e) prevedere un coordinatore generale con responsabilità gestionali e organizzative designato dall'organo deliberante;
                f) prevedere rigorose garanzie di imparzialità e di indipendenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia attraverso una collocazione istituzionale che ne assicuri la neutralità, sia mediante una puntuale disciplina del regime delle incompatibilità per le figure di vertice all'atto del conferimento e durante lo svolgimento dell'incarico.



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