XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4512
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia, i dirigenti delle amministrazioni
dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti
pubblici nazionali non economici, nonché i dipendenti degli
enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e successive
modificazioni, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni".
Art. 2.
(Delega al Governo per l'ordinamento della dirigenza delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali
non economici).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti nuove norme in materia di
ordinamento della dirigenza delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non
economici, in conformità all'articolo 1, comma 3, della legge
6 luglio 2002, n. 137, e dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere il mantenimento della contrattazione
collettiva di categoria, da recepire con apposito
provvedimento;
b) prevedere il conferimento di incarichi
dirigenziali ad estranei all'amministrazione esclusivamente
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, la cui durata non può superare quella della
permanenza in servizio del Ministro conferente;
c) prevedere la flessibilità dell'impiego dei
dirigenti attraverso criteri di variazione delle funzioni e di
rotazione degli incarichi, con assolute garanzie di stabilità
retributiva e di adeguato trattamento economico accessorio in
caso di mobilità territoriale;
d) prevedere l'accesso alla dirigenza di prima e
di seconda fascia esclusivamente per concorso pubblico,
riservato al personale in possesso dei requisiti con almeno
cinque anni di servizio nella qualifica rispettivamente di
vice dirigente e di dirigente di seconda fascia;
e) prevedere l'accorpamento delle posizioni
retributive dirigenziali in una fascia unica e la progressione
dello sviluppo retributivo indipendente dal trattamento
accessorio collegato all'incarico ricoperto e da considerare,
ai fini del trattamento di quiescenza, incluso nella
fattispecie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
f) prevedere la valutazione dei risultati del
lavoro dei dirigenti connessa alla formulazione, un piano
esecutivo di gestione;
g) prevedere l'istituzione di un consiglio di
garanzia, composto in parte da rappresentanti delle
associazioni professionali di categoria, con funzioni anche
consultive, il cui parere sia vincolante in tema di stato
giuridico e di trattamento economico dei dirigenti, i cui
componenti siano eletti per il 50 per cento dai dirigenti
medesimi e il cui presidente sia scelto nell'ambito di una
terna designata dal consiglio stesso.
Art. 3.
(Scuola superiore della pubblica
amministrazione).
1. Nell'ambito della delega conferita ai sensi
dell'articolo 2 della presente legge, il Governo è altresì
delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il
riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con l'osservanza dei criteri di cui
all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
successive modificazioni, e dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere quale compito della Scuola superiore
della pubblica amministrazione esclusivamente l'accesso alla
dirigenza, con la procedura del corso-concorso selettivo di
formazione, nonché la ricerca finalizzata a tale formazione,
con oneri interamente a carico del bilancio dello Stato;
b) prevedere un organo collegiale deliberante
composto da esperti in materia di formazione, da
rappresentanti delle associazioni professionali dei dirigenti
pubblici e, con criteri di rotazione, delle amministrazioni
destinatarie degli interventi formativi;
c) prevedere un organico di personale docente e
non docente correlato ai compiti da svolgere e soggetto a
variazioni da adottare, su proposta dell'organo deliberante,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) prevedere un direttore con responsabilità
didattiche e scientifiche, eletto congiuntamente dal corpo dei
docenti stabili e dal consiglio di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), non immediatamente
rieleggibile;
e) prevedere un coordinatore generale con
responsabilità gestionali e organizzative designato
dall'organo deliberante;
f) prevedere rigorose garanzie di imparzialità e
di indipendenza della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sia attraverso una collocazione istituzionale
che ne assicuri la neutralità, sia mediante una puntuale
disciplina del regime delle incompatibilità per le figure di
vertice all'atto del conferimento e durante lo svolgimento
dell'incarico.