XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4509




        Onorevoli Colleghi! - L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha istituito con specifica convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, siglata a Parigi il 16 novembre 1972 e firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la "Lista del patrimonio mondiale", a cui vengono iscritti i siti che, per i loro valori culturali ambientali, sono considerati patrimonio di tutta l'umanità.
        I siti inseriti dall'UNESCO nella "Lista del patrimonio mondiale" sono 730 (563 con valenza culturale, 144 con pregio ambientale e 23 misti); 36 di questi sono in Italia.
        Gli Stati aderenti alla citata convenzione dell'UNESCO, fra cui l'Italia, sono impegnati a porre una particolare attenzione alla valorizzazione e alla tutela dei siti UNESCO localizzati nello Stato di appartenenza (articoli 4 e 5 della convenzione).
        La presente proposta di legge, che in larga parte riprende un analogo disegno di legge già presentato al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2221), si pone l'obiettivo di attivare strumenti di valorizzazione e di tutela dei siti italiani UNESCO.
        In particolare si propone il riconoscimento di tali luoghi quali "punte di eccellenza" del patrimonio culturale e ambientale italiano (articolo 1).
        Per quanto attiene alle risorse da destinare ai siti italiani UNESCO (da impiegare per il restauro e la tutela dei beni culturali e ambientali nonché per la predisposizione di servizi in grado di assicurarne una adeguata fruizione) la proposta di legge prevede:

            a) un carattere di priorità, qualora i siti siano oggetto di specifiche richieste nel quadro delle leggi vigenti (articolo 2);

            b) l'impegno a definire ogni anno, nella legge finanziaria un apposito finanziamento da destinare ai siti italiani UNESCO (articolo 3).

        La proposta di legge reca altresì l'impegno di attivare forme di promozione, anche turistica, dei siti.
        Inoltre viene proposto che una percentuale delle risorse assegnate sia destinata al cofinanziamento di interventi di tutela e di restauro di beni privati che, trovandosi all'interno del sito UNESCO, contribuiscono al loro valore culturale ed artistico (articolo 5).
        In ultimo si propone (articolo 6) che edifici e beni immobili di proprietà dello Stato, collocati nei centri storici siti UNESCO e non più utilizzati per funzioni statali, possano essere trasferiti al demanio comunale al fine di consentire l'attuazione di progetti di recupero e di riuso, funzionali alla tutela del patrimonio storico e culturale.




Frontespizio Testo articoli