XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4509
Onorevoli Colleghi! - L'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha
istituito con specifica convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale e naturale mondiale, siglata a Parigi il
16 novembre 1972 e firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa
esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la "Lista del
patrimonio mondiale", a cui vengono iscritti i siti che, per i
loro valori culturali ambientali, sono considerati patrimonio
di tutta l'umanità.
I siti inseriti dall'UNESCO nella "Lista del patrimonio
mondiale" sono 730 (563 con valenza culturale, 144 con pregio
ambientale e 23 misti); 36 di questi sono in Italia.
Gli Stati aderenti alla citata convenzione dell'UNESCO,
fra cui l'Italia, sono impegnati a porre una particolare
attenzione alla valorizzazione e alla tutela dei siti UNESCO
localizzati nello Stato di appartenenza (articoli 4 e 5 della
convenzione).
La presente proposta di legge, che in larga parte riprende
un analogo disegno di legge già presentato al Senato della
Repubblica (atto Senato n. 2221), si pone l'obiettivo di
attivare strumenti di valorizzazione e di tutela dei siti
italiani UNESCO.
In particolare si propone il riconoscimento di tali luoghi
quali "punte di eccellenza" del patrimonio culturale e
ambientale italiano (articolo 1).
Per quanto attiene alle risorse da destinare ai siti
italiani UNESCO (da impiegare per il restauro e la tutela dei
beni culturali e ambientali nonché per la predisposizione di
servizi in grado di assicurarne una adeguata fruizione) la
proposta di legge prevede:
a) un carattere di priorità, qualora i siti siano
oggetto di specifiche richieste nel quadro delle leggi vigenti
(articolo 2);
b) l'impegno a definire ogni anno, nella legge
finanziaria un apposito finanziamento da destinare ai siti
italiani UNESCO (articolo 3).
La proposta di legge reca altresì l'impegno di attivare
forme di promozione, anche turistica, dei siti.
Inoltre viene proposto che una percentuale delle risorse
assegnate sia destinata al cofinanziamento di interventi di
tutela e di restauro di beni privati che, trovandosi
all'interno del sito UNESCO, contribuiscono al loro valore
culturale ed artistico (articolo 5).
In ultimo si propone (articolo 6) che edifici e beni
immobili di proprietà dello Stato, collocati nei centri
storici siti UNESCO e non più utilizzati per funzioni statali,
possano essere trasferiti al demanio comunale al fine di
consentire l'attuazione di progetti di recupero e di riuso,
funzionali alla tutela del patrimonio storico e culturale.