XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4509
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Siti italiani UNESCO).
1. In attuazione della convenzione adottata
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la
scienza e la cultura (UNESCO) sulla protezione del patrimonio
culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre
1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la
Repubblica promuove la tutela e la valorizzazione dei siti
italiani inseriti dall'UNESCO nella "Lista del patrimonio
mondiale", di seguito denominati "siti UNESCO".
Art. 2.
(Priorità).
1. Ai fini del finanziamento previsto dalla legislazione
vigente in materia, i progetti di tutela, di restauro e di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali inclusi nei
siti UNESCO hanno carattere di priorità.
Art. 3.
(Misure di tutela e di valorizzazione).
1. Al fine di garantire misure di tutela e di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali di cui alla
presente legge, nonché di assicurare un adeguato rapporto tra
flussi turistici e servizi offerti, la legge finanziaria
prevede un apposito stanziamento annuo a valere sullo stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali,
da destinare ai siti UNESCO.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono
assegnate, con criteri definiti da un apposito regolamento
adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, da
una commissione istituita presso il Ministero per i beni e le
attività culturali ai sensi dell'articolo 4.
3. Le risorse finanziarie sono destinate, in
particolare:
a) alla tutela, al recupero e alla valorizzazione
dei beni culturali e ambientali dei siti UNESCO:
b) alla predisposizione di servizi e di strutture
per l'accoglienza nei siti UNESCO.
Art. 4.
(Commissione).
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali
è istituita una commissione formata da quattro esperti e
presieduta dal Ministro stesso o da un suo delegato, con il
compito di:
a) assegnare le risorse finanziarie annualmente
destinate ai siti UNESCO ai sensi dell'articolo 3;
b) attivare misure per la promozione culturale e
turistica dei siti UNESCO.
Art. 5.
(Misure per la tutela e il restauro degli edifici
privati).
1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie previste
annualmente per i siti UNESCO ai sensi dell'articolo 3 è
destinato al cofinanziamento di interventi per la tutela e il
restauro di edifici privati, per un importo pari al 50 per
cento del costo di ciascun intervento.
Art. 6.
(Trasferimento di beni demaniali).
1. I comuni il cui centro storico è riconosciuto,
totalmente o parzialmente, sito UNESCO, possono presentare
domanda motivata al Ministero per i beni e le attività
culturali ai fini del trasferimento dal demanio statale al
demanio comunale di beni di proprietà dello Stato, anche
vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni, ubicati nel loro ambito urbanistico e non più
utilizzati per funzioni statali, allo scopo di evitarne il
degrado e di consentirne il recupero e la salvaguardia. A
seguito dell'accoglimento della richiesta, previo parere della
competente soprintendenza regionale, il bene interessato è
trasferito al demanio del comune interessato.