XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4509




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Siti italiani UNESCO).

        1. In attuazione della convenzione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la Repubblica promuove la tutela e la valorizzazione dei siti italiani inseriti dall'UNESCO nella "Lista del patrimonio mondiale", di seguito denominati "siti UNESCO".


Art. 2.

(Priorità).

        1. Ai fini del finanziamento previsto dalla legislazione vigente in materia, i progetti di tutela, di restauro e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali inclusi nei siti UNESCO hanno carattere di priorità.


Art. 3.

(Misure di tutela e di valorizzazione).

        1. Al fine di garantire misure di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali di cui alla presente legge, nonché di assicurare un adeguato rapporto tra flussi turistici e servizi offerti, la legge finanziaria prevede un apposito stanziamento annuo a valere sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da destinare ai siti UNESCO.
        2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono assegnate, con criteri definiti da un apposito regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, da una commissione istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 4.
        3. Le risorse finanziarie sono destinate, in particolare:

                a) alla tutela, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali dei siti UNESCO:

                b) alla predisposizione di servizi e di strutture per l'accoglienza nei siti UNESCO.


Art. 4.

(Commissione).

        1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una commissione formata da quattro esperti e presieduta dal Ministro stesso o da un suo delegato, con il compito di:

                a) assegnare le risorse finanziarie annualmente destinate ai siti UNESCO ai sensi dell'articolo 3;

                b) attivare misure per la promozione culturale e turistica dei siti UNESCO.


Art. 5.

(Misure per la tutela e il restauro degli edifici
privati).

        1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie previste annualmente per i siti UNESCO ai sensi dell'articolo 3 è destinato al cofinanziamento di interventi per la tutela e il restauro di edifici privati, per un importo pari al 50 per cento del costo di ciascun intervento.


Art. 6.

(Trasferimento di beni demaniali).

        1. I comuni il cui centro storico è riconosciuto, totalmente o parzialmente, sito UNESCO, possono presentare domanda motivata al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini del trasferimento dal demanio statale al demanio comunale di beni di proprietà dello Stato, anche vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, ubicati nel loro ambito urbanistico e non più utilizzati per funzioni statali, allo scopo di evitarne il degrado e di consentirne il recupero e la salvaguardia. A seguito dell'accoglimento della richiesta, previo parere della competente soprintendenza regionale, il bene interessato è trasferito al demanio del comune interessato.



Frontespizio Relazione