XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4507




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina, tra l'altro, il funzionamento dei consigli provinciali e comunali. La disposizione non prevede la partecipazione ai lavori del consiglio del presidente della provincia, del sindaco o di un assessore da loro delegato.
        Nel 1991 si è dato seguito alla riforma dell'elezione del sindaco, del presidente della provincia e di quelle "connesse" dei relativi consigli, nonché della formazione delle giunte.
        Quella riforma, fortemente sentita e voluta soprattutto per garantire la governabilità interna come stabilità nella carica e come indipendenza dalla volubilità e insieme dal condizionamento dell'assemblea, ha pure sostanzialmente modificato e separato le competenze tra giunta e consiglio. Anzitutto disponendo la incompatibilità di ruolo per i rispettivi componenti e, poi, affidando alla prima la responsabilità dell'amministrazione e della realizzazione del programma elettorale sulla cui base si è ottenuto il consenso e al secondo il compito di indirizzo e di controllo.
        Tale separazione, tuttavia, si è ancora più accentuata per la mancata previsione della necessaria presenza di un componente dell'esecutivo ai lavori dell'assemblea che, invece, avrebbe potuto e dovuto rappresentare una sorta di collegamento tra ruoli e competenze distinti per legge ma inscindibili nella funzione complessiva a loro affidata e nel necessario raccordo.
        La conseguente separazione, non solo formale, tra assemblea (indirizzo e controllo) ed esecutivo (amministrazione) avrebbe dovuto far prevedere almeno un collegamento attuato con la presenza dell'esecutivo nel corso dei lavori d'aula, come previsto nei consigli regionali, nel Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) e nei comuni la cui popolazione non supera i 15.000 abitanti (nei quali il sindaco è presidente del consiglio).
        La partecipazione ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto, del sindaco o del presidente della provincia, anche a mezzo di un assessore allo scopo delegato, appare opportuna e importante.
        Opportuna, per la necessaria sinergia tra ruoli e competenze che, pur nella differenza, devono collaborare per un progetto politico che riguarda la collettività che entrambi rappresentano anche se con prerogative differenti.
        Importante, perché serve a creare e a mantenere quel raccordo essenziale per il buon andamento della pubblica amministrazione.
        Da tale esigenza muove la presente proposta di legge.




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