XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4507
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 38 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina, tra
l'altro, il funzionamento dei consigli provinciali e comunali.
La disposizione non prevede la partecipazione ai lavori del
consiglio del presidente della provincia, del sindaco o di un
assessore da loro delegato.
Nel 1991 si è dato seguito alla riforma dell'elezione del
sindaco, del presidente della provincia e di quelle "connesse"
dei relativi consigli, nonché della formazione delle
giunte.
Quella riforma, fortemente sentita e voluta soprattutto
per garantire la governabilità interna come stabilità nella
carica e come indipendenza dalla volubilità e insieme dal
condizionamento dell'assemblea, ha pure sostanzialmente
modificato e separato le competenze tra giunta e consiglio.
Anzitutto disponendo la incompatibilità di ruolo per i
rispettivi componenti e, poi, affidando alla prima la
responsabilità dell'amministrazione e della realizzazione del
programma elettorale sulla cui base si è ottenuto il consenso
e al secondo il compito di indirizzo e di controllo.
Tale separazione, tuttavia, si è ancora più accentuata per
la mancata previsione della necessaria presenza di un
componente dell'esecutivo ai lavori dell'assemblea che,
invece, avrebbe potuto e dovuto rappresentare una sorta di
collegamento tra ruoli e competenze distinti per legge ma
inscindibili nella funzione complessiva a loro affidata e nel
necessario raccordo.
La conseguente separazione, non solo formale, tra
assemblea (indirizzo e controllo) ed esecutivo
(amministrazione) avrebbe dovuto far prevedere almeno un
collegamento attuato con la presenza dell'esecutivo nel corso
dei lavori d'aula, come previsto nei consigli regionali, nel
Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) e
nei comuni la cui popolazione non supera i 15.000 abitanti
(nei quali il sindaco è presidente del consiglio).
La partecipazione ai lavori dell'assemblea, senza diritto
di voto, del sindaco o del presidente della provincia, anche a
mezzo di un assessore allo scopo delegato, appare opportuna e
importante.
Opportuna, per la necessaria sinergia tra ruoli e
competenze che, pur nella differenza, devono collaborare per
un progetto politico che riguarda la collettività che entrambi
rappresentano anche se con prerogative differenti.
Importante, perché serve a creare e a mantenere quel
raccordo essenziale per il buon andamento della pubblica
amministrazione.
Da tale esigenza muove la presente proposta di legge.