XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4507
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
"7-bis. Il presidente della provincia e il sindaco,
quando non è presidente del consiglio comunale, devono, anche
a mezzo di un assessore allo scopo delegato, partecipare,
senza diritto di voto, alle sedute dei rispettivi consigli".