XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4503
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dalla consapevolezza che il cammino di adeguamento della
norma ordinaria al dettato costituzionale non si debba mai
arrestare.
Esso è infatti l'indice più rappresentativo della
evoluzione culturale e democratica che il nostro Paese ha
affrontato ed affronta, anche per rimanere all'altezza della
sua storia, nell'ormai prossimo momento di definitiva
integrazione culturale europea.
Questo appuntamento con la realtà europea deve trovarci
pronti e, affinché si possano effettivamente affrontare i
nuovi ambiti della politica, che sempre di più non sarà solo
nazionale ma dovrà essere raccordata con la dimensione
europea, la nostra società civile deve trovare un rapporto,
con i propri rappresentati politici, il più possibile stretto
e sentito, deve sentirsi effettivamente rappresentata, pena la
sempre maggiore difficoltà di poter comprendere scelte
politiche, che si dovranno confrontare con realtà
sopranazionali.
Ecco dunque la necessità di rendere realmente
rappresentativo il quadro di insieme delle cariche elettive,
con la effettiva realtà imprenditoriale, professionale ed
umana del nostro Paese, che vede sempre più donne presenti.
Ecco come può diventare concreta la modifica della norma
costituzionale, là dove all'articolo 51 sono dettati i criteri
per regolare la partecipazione alla vita democratica.
E', infatti oggi, legge del nostro Stato, e legge di rango
costituzionale, la previsione che impone alla Repubblica di
"promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
uomini e donne" che costituisce il precetto di chiusura del
richiamato articolo 51, primo comma, che così recita: "Tutti i
cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive, in condizioni di
eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge".
Il provvedimento di integrazione e modifica del dettato
costituzionale (legge costituzionale n. 1 del 2003) si è reso
necessario per poter dare concretezza alla, fino ad oggi, solo
ideale previsione delle "condizioni di eguaglianza"
all'accesso alle cariche elettive, e ciò perché la
problematica di una effettiva partecipazione femminile alle
cariche elettive, problematica sentita già da tempo, aveva
trovato una sua prima, inefficace, soluzione con le leggi che
avevano affrontato la medesima questione nell'anno 1993.
Tutte le norme infatti erano cadute sotto la censura della
Corte costituzionale che, con le pronunce del giugno 1995,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 1^ serie speciale
n. 39, del 20 settembre 1995, avevano deciso per la
"illegittimità costituzionale" delle norme ordinarie di
modifica delle leggi elettorali che, nel tentativo di rendere
effettiva la pari opportunità dell'accesso di uomini e donne
alle cariche elettive, avevano stabilito un precetto con
"azione positiva" e non con un mero carattere programmatico e
di indirizzo.
Tutto questo accadeva, ovviamente, prima della modifica
del dettato costituzionale richiamata.
La modifica dell'articolo 51, con la previsione, per la
Repubblica, di "promuovere con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra uomini e donne nell'accedere alle cariche
elettive" muta il quadro di riferimento delle pronunce di
illegittimità costituzionale prima richiamate.
E' stato, infatti, autorevolmente considerato che la
modifica-integrazione della Costituzione è stata voluta,
votata ed approvata dal nostro Parlamento al fine di dare
copertura costituzionale a tutti quei provvedimenti,
legislativi e amministrativi, con i quali si volessero
garantire forme di paritaria partecipazione tra donne e
uomini, in particolare alla designazione di cariche
elettive.
Dunque il mutato precetto normativo di livello
costituzionale, anche a parere della dottrina
costituzionalista, consentirebbe di avere "copertura di rango
costituzionale" a tutte quelle norme elettorali nelle quali
venissero garantite, in modo eguale ad entrambi i sessi,
condizioni di pari accesso alle cariche elettive, con la
previsione quindi di una "identicità ai blocchi di
partenza".
La modifica introdotta, sempre a parere della dottrina più
autorevole, consentirebbe di assimilare le norme, come quella
in esame, non alle previsioni di "azioni positive" vietate, in
quanto attribuenti vantaggi speciali ad una categoria (le
donne), ma a norme con funzione "antidiscriminatoria", miranti
cioè a regolare in modo eguale le posizioni di uomini e di
donne.
Quindi, in buona sostanza, precetti diretti a promuovere
l'eguaglianza di chance e non misure che abbiano a
garantire direttamente il risultato, creando una
incompatibilità costituzionale "in tema di diritto
all'elettorato passivo, rigorosamente garantito in egual
misura a tutti i cittadini in quanto tali" che è la
motivazione di tutte le censure di incostituzionalità mosse
alle leggi del 1993.
Il significato più profondo e le motivazioni più
autentiche di questa proposta di legge risiedono, dunque,
proprio nella volontà di rendere più effettivi e pregnanti i
princìpi di eguaglianza di partecipazione e di efficacia, del
nostro assetto istituzionale, nonché nella volontà di dare una
nuova legittimazione ai poteri democratici, a partire dalla
loro effettiva capacità di rappresentanza sociale e politica,
fino a giungere alla ridefinizione del sistema delle garanzie,
in relazione alla nuova democrazia maggioritaria. L'efficienza
e l'efficacia delle istituzioni non si misurano solo sul piano
organizzativo o funzionale, ma sulla loro capacità di tutelare
l'interesse generale, il bene comune, la cosa pubblica.
La sfida per gli uomini e le donne della nostra nazione è
quella di inserirsi nei processi politici e decisionali,
soprattutto in una fase di transizione e di cambiamento come
l'attuale; e la via maestra, non può non considerarsi quella
di inserire nel "mainstream", che è il momento nel
quale, nel processo politico, coesistono volontà e
responsabilità personali, uomini e donne effettivamente
rappresentativi della realtà politica sociale e
imprenditoriale.
Dunque la proposta di legge che si presenta interviene in
ordine alle elezioni del Parlamento europeo, della Camera dei
deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali,
comunali e provinciali.
Per la Camera dei deputati, anzitutto si pone il problema
di assicurare una presenza alternata delle donne e degli
uomini nelle liste proporzionali.
Per ciò che concerne le candidature nei collegi
uninominali, il testo prevede che nell'ambito delle liste
recanti il medesimo contrassegno, ogni sesso sia rappresentato
in misura non superiore ai due terzi.
Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, è previsto
che, nei gruppi di candidati di cui all'articolo 9 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, ogni sesso sia rappresentato in misura non
superiore ai due terzi.
Analoga disposizione è prevista per le liste dei candidati
per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo e per le elezioni regionali.
Infine, per garantire l'effettività delle suddette
disposizioni è comminata la sanzione del mancato rimborso
elettorale, ove le liste contravvengano alle disposizioni di
legge.
Sia per le elezioni provinciali che per quelle comunali, è
disposto che il numero dei candidati di uno stesso sesso, non
possa essere superiore ai due terzi del totale dei
candidati.
I partiti e i movimenti politici che non ottemperano alla
disposizione in oggetto sono tenuti al pagamento di una
sanzione pecuniaria calcolata in proporzione ai voti
conseguiti per l'attribuzione dei seggi.