XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4503




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Collegi uninominali della Camera
dei deputati).

        1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "6-bis. Nell'insieme dei collegi uninominali per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati".


Art. 2.

(Liste proporzionali per le elezioni
della Camera dei deputati).

        1. All'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "2-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale formate da più di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato".


Art. 3.

(Elezioni del Senato della Repubblica).

        1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "9-bis. In ogni gruppo il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati".


Art. 4.

(Elezioni del Parlamento europeo).

        1. All'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati".


Art. 5.

(Elezioni regionali).

        1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente.

            "6. In ogni lista regionale e provinciale il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati".


Art. 6.

(Esclusione dai rimborsi elettorali).

        1. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non ottemperano alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono esclusi dai rimborsi per le spese elettorali previsti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.


Art. 7.

(Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni
sino a 15.000 abitanti).

        1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ciascuna lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati".


Art. 8.

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

            "1-bis. In ciascuna lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati".


Art. 9.

(Elezione del consiglio provinciale).

        1. Al comma 2 dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ciascun gruppo il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati".


Art. 10.

(Sanzioni).

        1. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non ottemperano alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 e che superano la soglia del 2 per cento dei voti validamente espressi, sono tenuti al pagamento di una sanzione pecuniaria calcolata in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione dei seggi.



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