XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4503
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Collegi uninominali della Camera
dei deputati).
1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"6-bis. Nell'insieme dei collegi uninominali per
le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati".
Art. 2.
(Liste proporzionali per le elezioni
della Camera dei deputati).
1. All'articolo 18-bis del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione
dei seggi con metodo proporzionale formate da più di un nome
sono formate da candidati e da candidate, in ordine
alternato".
Art. 3.
(Elezioni del Senato della Repubblica).
1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"9-bis. In ogni gruppo il numero dei candidati di
uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del
totale dei candidati".
Art. 4.
(Elezioni del Parlamento europeo).
1. All'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In ogni lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non
può essere superiore ai due terzi del totale dei
candidati".
Art. 5.
(Elezioni regionali).
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, è sostituito dal seguente.
"6. In ogni lista regionale e provinciale il
numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere
superiore ai due terzi del totale dei candidati".
Art. 6.
(Esclusione dai rimborsi elettorali).
1. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste
che non ottemperano alle disposizioni di cui agli articoli 1,
2, 3, 4 e 5 della presente legge sono esclusi dai rimborsi per
le spese elettorali previsti dalla legge 3 giugno 1999, n.
157, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni
sino a 15.000 abitanti).
1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In ciascuna lista il numero dei candidati
di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del
totale dei candidati".
Art. 8.
(Elezione del consiglio comunale nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
inserito il seguente:
"1-bis. In ciascuna lista il numero dei candidati
di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del
totale dei candidati".
Art. 9.
(Elezione del consiglio provinciale).
1. Al comma 2 dell'articolo 75 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "In ciascun gruppo il numero dei
candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due
terzi del totale dei candidati".
Art. 10.
(Sanzioni).
1. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste
che non ottemperano alle disposizioni di cui agli articoli 7,
8 e 9 e che superano la soglia del 2 per cento dei voti
validamente espressi, sono tenuti al pagamento di una sanzione
pecuniaria calcolata in proporzione ai voti conseguiti per
l'attribuzione dei seggi.