XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4595-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4595,

              rilevato che il decreto-legge ha abrogato una disposizione recata dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), antecedentemente all'entrata in vigore della stessa legge, al fine di evitare che la disposizione stessa producesse i suoi effetti;

              rilevato che il titolo del provvedimento non appare rispondente alla regola n. 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che dispone: "Nel titolo dell'atto legislativo è esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa. Non sono quindi adottate né espressioni generiche, né semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titolo "muto");

              constatato, altresì, che la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 1, dell'articolo 1 - che peraltro presenta un carattere meramente programmatico - ha una portata più ampia del citato comma 78 in quanto concerne la posizione del personale appartenente alle ex carriere direttive di tutto il comparto Ministeri;

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 4595, di conversione in legge del decreto-legge n. 356 del 2003, recante "Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)";

              rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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