XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4595-A




Decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre 2003.



Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abrogare la disposizione di cui al comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente inquadramento ope legis di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ripristinare le ordinarie procedure di progressione in carriera previste, per tutto il pubblico impiego, dalla normativa vigente e dalla disciplina contrattuale;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.
Articolo 1.

1. E' abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.
1. E' abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, allo scopo utilizzando le risorse derivanti dall'abrogazione del citato articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.


Visto, il Guardasigilli:Castelli.



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