XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4593-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4593,

              rilevato che il provvedimento detta una disciplina di rango legislativo in materia di individuazione dei soggetti beneficiari di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, materia precedentemente demandata ad una fonte regolamentare,

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 4, si valuti se inserire, tra le norme da considerarsi abrogate, anche l'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, il quale - oltre a prorogare il termine relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali - ha dettato una disciplina sostanziale, in particolare prevedendo che i destinatari delle agevolazioni fossero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto tale disposizione appare non coerente con le nuove norme dettate dal presente decreto. Tale precisazione risulta determinante al fine di valutare la permanente vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294, e 30 giugno 2003, n. 265;

                all'articolo 4 dovrebbe valutarsi l'opportunitą di chiarire se, in relazione all'abrogazione espressa dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 448 del 1998, si determini o meno la implicita reviviscenza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993, in materia di agevolazioni postali per le comunicazioni elettorali;

                all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunitą di chiarire le modalitą applicative dei criteri di individuazione di alcune categorie di soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie, con particolare riferimento alle forme di "riconoscimento" del carattere politico delle pubblicazioni da parte dei Gruppi parlamentari.



PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il disegno di legge C. 4593, di conversione in legge del decreto-legge n. 353 del 2003 recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali,

              rilevato che il provvedimento dispone un intervento di sostegno all'editoria che č riconducibile al pluralismo dell'informazione e, pił in generale, alla libertą di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione,

              rilevato che le disposizioni da esso recate sono sostanzialmente riconducibili alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimitą costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 14 gennaio 2004).


PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 20 gennaio 2004).
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


PARERE FAVOREVOLE



PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

              sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "determinate" aggiungere le seguenti: ", anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3,";

              all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure volte ad assicurare il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo".

(Parere espresso il 14 gennaio 2004).


          Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

              sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole: "Consiglio dei ministri" fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: "Consiglio dei ministri, applicando la tariffa pił bassa alle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 unitą".

(Parere espresso il 20 gennaio 2004).



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4593, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali;

              sottolineata l'opportunitą di garantire che le agevolazioni previste dal decreto-legge si applichino anche in favore delle pubblicazioni con una diffusione inferiore a 20.000 copie;

          esprime


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 4593, di conversione del decreto-legge n. 353 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni:

              1) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, il periodo "sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri" sia sostituito con il seguente: "sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro per i beni e le attivitą culturali";

              2) all'articolo 1, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie, sarą applicata la tariffa pił bassa";
          e con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 2, comma 1, punto b), si valuti l'opportunitą di sopprimere le parole: "direttamente dai destinatari";

                b) dopo l'articolo 2, si valuti l'opportunitą di aggiungere il seguente: "Art. 2-bis - (Agevolazioni tariffarie telefoniche per i prodotti editoriali). - 1. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "almeno nove numeri l'anno da esse edite", sono aggiunte le parole: "anche su supporto informatico".
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attivitą produttive, commercio e turismo)


NULLA OSTA
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


PARERE FAVOREVOLE



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