XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4593-A




Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre 2003.


Testo del decreto-legge


Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali
agevolate
per i prodotti
editoriali.


IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che differisce al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del sistema di contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare la materia delle agevolazioni tariffarie postali, in considerazione della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi delle norme sopraindicate e della situazione di crisi in cui si è venuto a trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti editoriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

emana

il seguente
decreto-legge:


Articolo 1.

(Agevolazioni tariffarie
postali per le spedizioni di
prodotti editoriali).
Articolo 1.

(Agevolazioni tariffarie
postali per le spedizioni di
prodotti editoriali).

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe
agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa alle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 unità.
2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.
2. Identico.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.

Articolo 2.

(Prodotti editoriali
esclusi dalle
agevolazioni).
Articolo 2.

(Prodotti editoriali
esclusi dalle
agevolazioni).

1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
Identico.

a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;

c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;

d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;

e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;

m) i prodotti editoriali pornografici.

Articolo 3.

(Modalità di
corresponsione dei
rimborsi).
Articolo 3.

(Modalità di
corresponsione dei
rimborsi).

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.
1. Identico.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure volte ad assicurare il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
Articolo 3-bis.

(Qualità del servizio
postale agevolato).

1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle Poste italiane Spa, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualità del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici.


Articolo 4.

(Abrogazioni).
Articolo 4.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati, in particolare:
Identico.

a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Articolo 5.

(Entrata in
vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.

Visto, il Guardasigilli:



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