|
Disposizioni urgenti
in materia di tariffe postali
|
|
IL PRESIDENTE DELLA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che differisce al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del sistema di contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate; |
|
Ritenuta la
straordinaria necessità ed
urgenza di riordinare la
materia delle agevolazioni
tariffarie postali, in
considerazione della
situazione di incertezza del
mercato determinata dal
succedersi delle norme
sopraindicate e della
situazione di crisi in cui si
è venuto a trovare il canale
della distribuzione postale
dei prodotti editoriali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni; |
|
il seguente |
|
|
|
| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe | 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe |
|
agevolate sono
determinate con decreto del
Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri. |
agevolate sono
determinate, anche in
funzione del rispetto del
limite di spesa di cui
all'articolo 3, con
decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, applicando la
tariffa più bassa alle
spedizioni di stampe
periodiche la cui tiratura
per singolo numero non superi
le 20.000 unità. |
|
2. Accedono altresì
alle tariffe agevolate le
associazioni ed
organizzazioni senza fini di
lucro, le associazioni le cui
pubblicazioni periodiche
abbiano avuto riconosciuto il
carattere politico dai gruppi
parlamentari di riferimento
nonché, relativamente ai
bollettini dei propri organi
direttivi, gli ordini
professionali, i sindacati,
le associazioni professionali
di categoria e le
associazioni d'arma e
combattentistiche. |
2. Identico. |
|
3. Ai fini
dell'applicazione del
presente decreto per
associazioni ed
organizzazioni senza fini di
lucro si intendono quelle di
cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, le
organizzazioni di
volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n.
266, e successive
modificazioni, le
organizzazioni non
governative riconosciute ai
sensi dell'articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987, n.
49, le associazioni di
promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, le fondazioni ed
associazioni senza fini di
lucro aventi scopi religiosi,
nonché gli enti
ecclesiastici. |
3. Ai fini
dell'applicazione del
presente decreto per
associazioni ed
organizzazioni senza fini di
lucro si intendono quelle di
cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, le
organizzazioni di
volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n.
266, e successive
modificazioni, le
organizzazioni non
governative riconosciute ai
sensi dell'articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987, n.
49, le associazioni di
promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, le fondazioni ed
associazioni senza fini di
lucro aventi scopi religiosi,
nonché gli enti
ecclesiastici, le
associazioni storiche
operanti, per statuto, da
almeno cinquanta anni per la
conoscenza, la difesa e la
valorizzazione dell'ambiente
naturale e le associazioni
dei profughi istriani,
fiumani e dalmati. |
|
|
|
|
1. Sono esclusi dalle
tariffe agevolate di cui
all'articolo 1: |
Identico. |
|
a) i quotidiani
e i periodici che contengono
inserzioni pubblicitarie per
un'area superiore al 45 per
cento dell'intero stampato,
su base annua; b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti; c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi; e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza; |
|
f) i
cataloghi, vale a dire le
pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o
servizi, anche se corredate
da indicazioni sulle
caratteristiche dei
medesimi; g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74; m) i prodotti editoriali pornografici. |
|
|
|
|
1. Il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
provvede al rimborso in
favore della società Poste
italiane S.p.a. della somma
corrispondente all'ammontare
delle riduzioni
complessivamente applicate,
nei limiti dei fondi
stanziati sugli appositi
capitoli del bilancio
autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I
rimborsi sono effettuati
sulla base di una
dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà,
rilasciata dalla società
Poste italiane S.p.a.,
attestante l'avvenuta
puntuale applicazione delle
riduzioni effettuate sulla
base del presente decreto e
corredata da un dettagliato
elenco delle riduzioni
applicate a favore di ogni
soggetto avente titolo. |
1. Identico. |
|
1-bis. Con decreto
del Ministro dell'economia
e delle finanze sono
determinate le procedure
volte ad assicurare il
monitoraggio dell'andamento
degli oneri ai fini del
rispetto del limite di spesa
di cui al presente
articolo. |
|
(Qualità del servizio |
|
1. La Commissione
paritetica Governo-editori di
quotidiani e periodici, di
cui all'articolo 29 della
legge 25 febbraio 1987, n.
67, integrata dai
rappresentanti delle Poste
italiane Spa, formula
proposte di regole comuni
relative al miglioramento
della qualità del servizio
postale agevolato e alla
semplificazione delle
procedure di invio di
quotidiani e periodici. |
|
|
|
|
1. Sono abrogati, in
particolare: |
Identico. |
|
a) l'articolo 2,
comma 20, della legge 23
dicembre 1996, n. 662; b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. |
|
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
|
Dato a Roma, addì 24
dicembre 2003. Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Gasparri, Ministro delle comunicazioni. |
| Visto, il Guardasigilli: |
Frontespizio |
Testo articoli |
Pareri |