XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4592-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4592, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
considerato che il provvedimento reca una disciplina
speciale e in parte derogatoria rispetto a quella generale in
materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza, la cui normativa generale è contenuta
nel decreto legislativo n. 270 del 1999;
considerato che la parziale coincidenza di materia pone
problemi di coordinamento tra le disposizioni recate dal
decreto-legge e le corrispondenti norme del predetto decreto
legislativo, con particolare riferimento alle disposizioni
dettate in materia di requisiti per l'ammissione alla
procedura (articolo 1), di estensione dell'amministrazione
straordinaria ad altre imprese del gruppo (articolo 3, comma
3), di concordato (articolo 4-bis) e di autorizzazione
ministeriale delle operazioni necessarie per la salvaguardia
del gruppo (articolo 5);
considerato che la Commissione ha già provveduto
all'approvazione di alcuni emendamenti, in particolare
all'articolo 2, comma 1, ed all'articolo 4, comma 4, volti a
migliorare il testo originario sotto il profilo della
chiarezza e della proprietà della formulazione;
rilevato che, per quanto detto, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di riformulare le disposizioni del decreto in
esame come novelle al citato decreto legislativo;
ritenuto che, qualora non si ritenesse di procedere
alla novellazione del decreto legislativo n. 270 del 1999,
dovrebbe comunque valutarsi l'opportunità di procedere ad un
più articolato coordinamento tra le disposizioni recate dal
decreto-legge e il predetto decreto legislativo;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di specificare il termine entro il quale, a
decorrere dall'istanza motivata dell'impresa, il Ministro
delle attività produttive provvede all'adozione del decreto di
nomina del commissario straordinario; inoltre, tenuto conto
che la nomina del commissario straordinario deve avvenire "in
conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro",
andrebbero specificate le modalità e le forme dell'adozione di
tali criteri;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
chiarire se, come sembrerebbe già apparire anche alla luce di
quanto disposto dagli articoli 2 e 4, l'ambito di applicazione
della normativa in esame, volta ad accelerare la procedura di
ammissione all'amministrazione straordinaria, riguardi
esclusivamente le imprese per le quali non è stato ancora
accertato con sentenza lo "stato di insolvenza".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4592, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n.
347 del 2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, come
risultante a seguito dell'approvazione di emendamenti nel
corso dell'esame in sede referente;
rilevato che tutte le disposizioni da esso recate
appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme
processuali, ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa", demandata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
chiarire se il rinvio disposto dall'articolo 8 del
decreto-legge alle norme di cui al decreto legislativo n. 270
del 1999 non possa generare dubbi interpretativi con
riferimento al regime delle impugnazioni e delle relative
decisioni amministrative e giurisdizionali concernenti i
diversi atti compiuti nel corso della procedura.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito;
NULLA OSTA
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di
legge C. 4592, di conversione del decreto-legge n. 347 del
2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, come
risultante dagli emendamenti approvati;
esprime
NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito:
a) l'opportunità di ampliare a 90 giorni il
termine ordinario di 60 giorni previsto dall'articolo 3, comma
2, per la presentazione della relazione da parte del
commissario straordinario;
b) l'opportunità di esplicitare la possibilità di
ricorrere immediatamente alla concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei
dipendenti dell'impresa fin dalla nomina del commissario
straordinario;
c) l'opportunità di integrare la documentazione
allegata al programma di ristrutturazione di cui all'articolo
4, comma 2, con una nota relativa al personale coinvolto,
specificando tutti gli elementi utili ai fini della
valutazione delle risorse umane e professionali
disponibili.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4592
Governo, recante "Conversione in legge del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza",
premesso che:
con decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, si è
consentita l'immediata ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria, tramite la ricostruzione
economica e finanziaria dell'impresa dichiarata insolvente,
assicurando la continuità dell'attività aziendale, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo n. 270 del 1999;
le vicende legate ai principali gruppi agroindustriali
italiani, e specificamente al gruppo Parmalat, rischiano di
determinare un gravoso indebolimento del settore agricolo e di
compromettere la stessa continuità produttiva di moltissime
aziende del settore, nonché una rilevante perdita reddituale
che riguarda migliaia di famiglie;
alla data dell'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria, più di 7.000 imprenditori
agricoli conferivano latte alla Parmalat S.p.A., per un totale
di oltre 750 milioni di litri all'anno, e che gli stessi
imprenditori continuano a consegnare il latte alla Parmalat in
amministrazione straordinaria;
occorre assicurare la continuità delle attività
produttive delle aziende legate al gruppo Parmalat, garantendo
la liquidazione dei crediti pregressi, nonché di quelli
determinatisi e che si stanno determinando per effetto della
prosecuzione dei contratti di somministrazione dei prodotti
agricoli;
la stragrande maggioranza delle imprese agricole
fornitrici della materia prima al gruppo Parmalat e ad altre
imprese agroalimentari è rappresentata da piccole imprese che
hanno instaurato un rapporto quasi esclusivo di fornitura;
per tutte le operazioni necessarie alla salvaguardia
del gruppo Parmalat interessanti l'attività agricola è
necessario il coinvolgimento del Ministro delle politiche
agricole e forestali nonché, quando possibile, del mondo
agricolo organizzato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
sia ripristinato il testo originario dell'articolo 7
del decreto-legge, in modo da richiedere l'intesa del
Ministero delle politiche agricole e forestali non solo per
l'autorizzazione all'esecuzione del programma di
ristrutturazione, di cui all'articolo 4, ma anche per
l'autorizzazione alle operazioni necessarie per la
salvaguardia delle imprese connesse con le attività
agricole;
sia modificato l'articolo 4-bis in modo da
prevedere forme adeguate di partecipazione dei produttori
agricoli nel Comitato di sorveglianza di cui al decreto
legislativo n. 270 del 1999 e da inserire apposite
integrazioni normative finalizzate a garantire la massima
informazione e semplificazione delle procedure relative al
recupero dei crediti delle imprese agricole conferenti, ad
assicurare la massima tempestività nella distribuzione degli
acconti previsti dall'articolo 68 del decreto legislativo n.
270 del 1999, nonché a garantire la liquidazione dei crediti
conseguenti alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4592,
di conversione in legge del decreto-legge 347/2003, recante
misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza, come risultante dagli
emendamenti approvati;
considerato che la normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato impone dei limiti alle misure di salvataggio e
ristrutturazione delle aziende in crisi poste in essere dagli
Stati membri;
tenuto conto che la normativa fallimentare italiana con
l'adozione del decreto legislativo n. 270 dell'8 luglio 1999,
in coerenza con gli orientamenti comunitari sulla materia ha
ridefinito con sostanziali modifiche la procedura di
amministrazione straordinaria già disciplinata dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, cosiddetta legge Prodi;
rilevato che il decreto-legge n. 347 del 23 dicembre
2003 in esame già nel testo originario ha inteso attuare una
semplificazione procedurale in materia di amministrazione
straordinaria finalizzata ad accelerare l'apertura della
procedura e ad evitare possibili e gravi effetti
destabilizzanti;
tenuto conto che le modifiche apportate dalla
Commissione di merito hanno inteso risolvere le iniziali
previsioni circa l'individuazione della responsabilità
prioritaria della procedura, nel senso di assegnare
all'autorità giudiziaria comunque un ruolo prioritario,
rispetto all'autorità amministrativa;
esprime
PARERE FAVOREVOLE