XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4592-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4592, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

              considerato che il provvedimento reca una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella generale in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la cui normativa generale è contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999;

              considerato che la parziale coincidenza di materia pone problemi di coordinamento tra le disposizioni recate dal decreto-legge e le corrispondenti norme del predetto decreto legislativo, con particolare riferimento alle disposizioni dettate in materia di requisiti per l'ammissione alla procedura (articolo 1), di estensione dell'amministrazione straordinaria ad altre imprese del gruppo (articolo 3, comma 3), di concordato (articolo 4-bis) e di autorizzazione ministeriale delle operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo (articolo 5);

              considerato che la Commissione ha già provveduto all'approvazione di alcuni emendamenti, in particolare all'articolo 2, comma 1, ed all'articolo 4, comma 4, volti a migliorare il testo originario sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione;

              rilevato che, per quanto detto, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni del decreto in esame come novelle al citato decreto legislativo;

              ritenuto che, qualora non si ritenesse di procedere alla novellazione del decreto legislativo n. 270 del 1999, dovrebbe comunque valutarsi l'opportunità di procedere ad un più articolato coordinamento tra le disposizioni recate dal decreto-legge e il predetto decreto legislativo;

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare il termine entro il quale, a decorrere dall'istanza motivata dell'impresa, il Ministro delle attività produttive provvede all'adozione del decreto di nomina del commissario straordinario; inoltre, tenuto conto che la nomina del commissario straordinario deve avvenire "in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro", andrebbero specificate le modalità e le forme dell'adozione di tali criteri;

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se, come sembrerebbe già apparire anche alla luce di quanto disposto dagli articoli 2 e 4, l'ambito di applicazione della normativa in esame, volta ad accelerare la procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria, riguardi esclusivamente le imprese per le quali non è stato ancora accertato con sentenza lo "stato di insolvenza".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 347 del 2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante a seguito dell'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente;

          rilevato che tutte le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il rinvio disposto dall'articolo 8 del decreto-legge alle norme di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 non possa generare dubbi interpretativi con riferimento al regime delle impugnazioni e delle relative decisioni amministrative e giurisdizionali concernenti i diversi atti compiuti nel corso della procedura.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito;

NULLA OSTA
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4592, di conversione del decreto-legge n. 347 del 2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante dagli emendamenti approvati;

          esprime

NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito:

              a) l'opportunità di ampliare a 90 giorni il termine ordinario di 60 giorni previsto dall'articolo 3, comma 2, per la presentazione della relazione da parte del commissario straordinario;

              b) l'opportunità di esplicitare la possibilità di ricorrere immediatamente alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa fin dalla nomina del commissario straordinario;

              c) l'opportunità di integrare la documentazione allegata al programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4, comma 2, con una nota relativa al personale coinvolto, specificando tutti gli elementi utili ai fini della valutazione delle risorse umane e professionali disponibili.



PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4592 Governo, recante "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza",

          premesso che:

              con decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, si è consentita l'immediata ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ricostruzione economica e finanziaria dell'impresa dichiarata insolvente, assicurando la continuità dell'attività aziendale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 270 del 1999;

              le vicende legate ai principali gruppi agroindustriali italiani, e specificamente al gruppo Parmalat, rischiano di determinare un gravoso indebolimento del settore agricolo e di compromettere la stessa continuità produttiva di moltissime aziende del settore, nonché una rilevante perdita reddituale che riguarda migliaia di famiglie;

              alla data dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, più di 7.000 imprenditori agricoli conferivano latte alla Parmalat S.p.A., per un totale di oltre 750 milioni di litri all'anno, e che gli stessi imprenditori continuano a consegnare il latte alla Parmalat in amministrazione straordinaria;

              occorre assicurare la continuità delle attività produttive delle aziende legate al gruppo Parmalat, garantendo la liquidazione dei crediti pregressi, nonché di quelli determinatisi e che si stanno determinando per effetto della prosecuzione dei contratti di somministrazione dei prodotti agricoli;

              la stragrande maggioranza delle imprese agricole fornitrici della materia prima al gruppo Parmalat e ad altre imprese agroalimentari è rappresentata da piccole imprese che hanno instaurato un rapporto quasi esclusivo di fornitura;

              per tutte le operazioni necessarie alla salvaguardia del gruppo Parmalat interessanti l'attività agricola è necessario il coinvolgimento del Ministro delle politiche agricole e forestali nonché, quando possibile, del mondo agricolo organizzato;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni:

              sia ripristinato il testo originario dell'articolo 7 del decreto-legge, in modo da richiedere l'intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali non solo per l'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, di cui all'articolo 4, ma anche per l'autorizzazione alle operazioni necessarie per la salvaguardia delle imprese connesse con le attività agricole;

              sia modificato l'articolo 4-bis in modo da prevedere forme adeguate di partecipazione dei produttori agricoli nel Comitato di sorveglianza di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e da inserire apposite integrazioni normative finalizzate a garantire la massima informazione e semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti delle imprese agricole conferenti, ad assicurare la massima tempestività nella distribuzione degli acconti previsti dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 270 del 1999, nonché a garantire la liquidazione dei crediti conseguenti alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4592, di conversione in legge del decreto-legge 347/2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante dagli emendamenti approvati;

              considerato che la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato impone dei limiti alle misure di salvataggio e ristrutturazione delle aziende in crisi poste in essere dagli Stati membri;

              tenuto conto che la normativa fallimentare italiana con l'adozione del decreto legislativo n. 270 dell'8 luglio 1999, in coerenza con gli orientamenti comunitari sulla materia ha ridefinito con sostanziali modifiche la procedura di amministrazione straordinaria già disciplinata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cosiddetta legge Prodi;

              rilevato che il decreto-legge n. 347 del 23 dicembre 2003 in esame già nel testo originario ha inteso attuare una semplificazione procedurale in materia di amministrazione straordinaria finalizzata ad accelerare l'apertura della procedura e ad evitare possibili e gravi effetti destabilizzanti;

              tenuto conto che le modifiche apportate dalla Commissione di merito hanno inteso risolvere le iniziali previsioni circa l'individuazione della responsabilità prioritaria della procedura, nel senso di assegnare all'autorità giudiziaria comunque un ruolo prioritario, rispetto all'autorità amministrativa;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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