XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4592-A




Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003.


Misure urgenti per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali;


emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Requisiti per
l'ammissione).
Articolo 1.

(Requisiti per
l'ammissione).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" - purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" - purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;
a) identica;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.
b) identica.


Articolo 2.

(Ammissione immediata
all'amministrazione
straordinaria).
Articolo 2.

(Ammissione immediata
all'amministrazione
straordinaria).

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.
1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro.
3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre giorni al competente tribunale.
3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale.

Articolo 3.

(Funzioni del commissario
straordinario).
Articolo 3.

(Funzioni del commissario
straordinario).

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.
1. II commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell' impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.
2. Identico.
3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.
3. Il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 4.

(Accertamento dello stato
di insolvenza e programma di
ristrutturazione).
Articolo 4.

(Accertamento dello stato
di insolvenza e programma di
ristrutturazione).

1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270.
1. I1 tribunale, con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270.
1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.
3. Identico.
4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.
4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.


Articolo 4-bis.

(Concordato).

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Nel concordato la soddisfazione dei creditori può avvenire anche mediante forme diverse dal pagamento in denaro.
2. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.
4. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.
5. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 2, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 4, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.
6. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. I creditori possono esprimere il loro voto, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco
provvisorio dei creditori di cui al comma 4, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza.
7. Qualora la maggioranza di cui al comma 6 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270.
8. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.
9. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.


Articolo 4-ter.

(Accertamento del
passivo).

1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 4.
2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 4, secondo periodo.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.


Articolo 5.

(Operazioni necessarie
per la salvaguardia del
gruppo).
Articolo 5.

(Operazioni necessarie
per la salvaguardia del
gruppo).

1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
1. Il Ministro delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.
2. Identico.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore sia inferiore a 250.000 euro.


Articolo 6.

(Azioni
revocatorie).
Articolo 6.

(Azioni
revocatorie).

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.
1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270, anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Articolo 7.

(Intesa del Ministero
delle politiche agricole e
forestali).
Articolo 7.

(Intesa del Ministero
delle politiche agricole e
forestali).

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.


Articolo 8.

(Disposizioni
finali).
Articolo 8.

(Disposizioni
finali).

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.
Identico.


Articolo 9.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          
Dato a Roma, addì 23 dicembre 2003.


CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Castelli, Ministro della giustizia.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.

          Visto, il Guardasigilli: Castelli.



Frontespizio Testo articoli Pareri