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1. Le disposizioni
del presente decreto si
applicano alle imprese in
stato di insolvenza che
intendono avvalersi della
procedura di ristrutturazione
economica e finanziaria di
cui all'articolo 27, comma 2,
lettera b), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n.
270 - di seguito denominato:
"decreto legislativo n. 270"
- purché abbiano,
congiuntamente, i seguenti
requisiti: |
1. Le disposizioni
del presente decreto si
applicano alle imprese
soggette alle disposizioni
sul fallimento in stato di
insolvenza che intendono
avvalersi della procedura di
ristrutturazione economica e
finanziaria di cui
all'articolo 27, comma 2,
lettera b), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n.
270 - di seguito denominato:
"decreto legislativo n. 270"
- purché abbiano,
congiuntamente, i seguenti
requisiti: |
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a) lavoratori
subordinati, compresi quelli
ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni,
non inferiori a mille da
almeno un anno; |
a) identica; |
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b) debiti,
inclusi quelli derivanti da
garanzie rilasciate, per un
ammontare complessivo non
inferiore a un miliardo di
euro. |
b) identica. |
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1. L'impresa che si
trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 1 può richiedere
con istanza motivata al
Ministro delle attività
produttive e corredata di
adeguata documentazione,
dandone contestuale
comunicazione al tribunale
del luogo in cui ha la sede
principale, l'ammissione alla
procedura di amministrazione
straordinaria, tramite la
ristrutturazione economica e
finanziaria di cui
all'articolo 1. |
1. L'impresa che si
trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 1 può richiedere
al Ministro delle attività
produttive, con istanza
motivata e corredata di
adeguata documentazione,
presentando contestuale
ricorso per la dichiarazione
dello stato di insolvenza
al tribunale del luogo in cui
ha la sede principale,
l'ammissione alla procedura
di amministrazione
straordinaria, tramite la
ristrutturazione economica e
finanziaria di cui
all'articolo 1. |
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2. Con proprio
decreto il Ministro delle
attività produttive provvede,
valutati i requisiti di cui
all'articolo 1 e le
motivazioni della richiesta
all'ammissione immediata
dell'impresa alla procedura
di amministrazione
straordinaria, alla nomina
del commissario
straordinario, con le
modalità di cui all'articolo
38 del decreto legislativo n.
270 in conformità ai criteri
fissati dal medesimo Ministro
ed alla definizione degli
specifici poteri conferiti
allo stesso commissario
straordinario. |
2. Con proprio
decreto il Ministro delle
attività produttive provvede,
valutati i requisiti di cui
all'articolo 1 all'ammissione
immediata dell'impresa alla
procedura di amministrazione
straordinaria, alla nomina
del commissario
straordinario, con le
modalità di cui all'articolo
38 del decreto legislativo n.
270 in conformità ai criteri
fissati dal medesimo
Ministro. |
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3. Il decreto di cui
al comma 2 è comunicato entro
tre giorni al competente
tribunale. |
3. Il decreto di cui
al comma 2 è comunicato
immediatamente al
competente tribunale. |
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1. Il commissario
straordinario svolge anche le
funzioni attribuite al
commissario giudiziale di cui
al decreto legislativo n.
270. |
1. II commissario
straordinario svolge anche le
funzioni attribuite al
commissario giudiziale di cui
al decreto legislativo n. 270
e, sino alla dichiarazione
dello stato di insolvenza,
provvede all'amministrazione
dell' impresa, compiendo ogni
atto utile all'accertamento
dello stato di
insolvenza. |
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2. Entro il
termine di sessanta giorni
dalla data del decreto di
nomina, il commissario
straordinario deposita presso
il tribunale una relazione,
corredata dai documenti e
dalle informazioni indicate
dall'articolo 5 del decreto
legislativo n. 270; tale
termine può essere prorogato
dal tribunale, su richiesta
motivata del commissario, una
sola volta e per non più di
ulteriori sessanta
giorni. |
2. Identico. |
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3. Nel termine di
cui al comma 2 il
commissario straordinario può
richiedere al Ministro delle
attività produttive
l'ammissione alla procedura
di amministrazione
straordinaria di altre
imprese del gruppo. |
3. Il commissario
straordinario può richiedere
al Ministro delle attività
produttive l'ammissione alla
procedura di amministrazione
straordinaria di altre
imprese del gruppo,
presentando contestuale
ricorso per la dichiarazione
dello stato di insolvenza al
tribunale di cui all'articolo
2, comma 1. |
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1. Il tribunale,
sulla base della relazione
presentata dal commissario,
accerta con sentenza lo stato
di insolvenza dell'impresa e
assume i provvedimenti di cui
all'articolo 8, comma 1,
lettere a), d) ed
e), del decreto
legislativo n. 270. |
1. I1 tribunale, con
sentenza pubblicata entro
cinque giorni dalla
comunicazione del decreto di
cui all'articolo 2, comma 2,
sentito il commissario
straordinario, dichiara lo
stato di insolvenza
dell'impresa e assume i
provvedimenti di cui
all'articolo 8, comma 1,
lettere a), d) ed
e), del decreto
legislativo n. 270. 1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. |
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2. Entro centottanta
giorni dalla data del decreto
di nomina, il commissario
straordinario presenta al
Ministro delle attività
produttive il programma di
cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 270,
redatto secondo l'indirizzo
di cui all'articolo 27, comma
2, lettera b), del
decreto medesimo. Nello
stesso termine, il
commissario presenta la
relazione contenente la
descrizione particolareggiata
delle cause di insolvenza,
prevista dall'articolo 28,
commi 1 e 2, del
decreto legislativo n.
270. |
2. Entro centottanta
giorni dalla data del decreto
di nomina, il commissario
straordinario presenta al
Ministro delle attività
produttive il programma di
cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 270,
redatto secondo l'indirizzo
di cui all'articolo 27, comma
2, lettera b), del
decreto medesimo. Nello
stesso termine, il
commissario presenta la
relazione contenente la
descrizione particolareggiata
delle cause di insolvenza,
prevista dall'articolo 28 del
decreto legislativo n.
270, accompagnata dallo
stato analitico ed estimativo
delle attività e dall'elenco
nominativo dei creditori, con
l'indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di
prelazione. |
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3. Su richiesta
motivata del commissario, il
termine per la presentazione
del programma può essere
prorogato dal Ministro delle
attività produttive, per non
più di ulteriori novanta
giorni. |
3. Identico. |
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4. Qualora il
Ministro non autorizzi
l'esecuzione del piano e nel
caso non sia possibile
adottare il programma di
cessione dei beni di cui
all'articolo 27, comma 2,
lettera a), del decreto
legislativo n. 270, il
tribunale, su richiesta del
commissario straordinario,
dispone la conversione della
procedura di amministrazione
straordinaria in fallimento,
ferma restando la disciplina
dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270. |
4. Qualora il
Ministro non autorizzi
l'esecuzione del programma
di ristrutturazione e nel
caso non sia possibile
adottare il programma di
cessione dei complessi
aziendali di cui
all'articolo 27, comma 2,
lettera a), del decreto
legislativo n. 270, il
tribunale, su richiesta del
commissario straordinario,
dispone la conversione della
procedura di amministrazione
straordinaria in fallimento,
ferma restando la disciplina
dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270. 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Nel concordato la soddisfazione dei creditori può avvenire anche mediante forme diverse dal pagamento in denaro. |
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2. Nel caso di cui al
comma 1, entro tre giorni
dall'autorizzazione del
Ministro delle attività
produttive, di cui
all'articolo 57 del decreto
legislativo n. 270,
all'esecuzione del programma
di ristrutturazione, il
commissario straordinario
trasmette alla cancelleria
del tribunale copia del
programma autorizzato,
depositando presso il giudice
delegato istanza di
definizione della procedura
di amministrazione
straordinaria tramite
concordato. 3. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi. |
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4. Nei successivi
sessanta giorni il giudice
delegato provvede con
l'ausilio del commissario
straordinario alle opportune
integrazioni e modifiche
dell'elenco dei creditori e
delle relative cause di
prelazione e, senza che ciò
pregiudichi le pronunce
definitive sulla sussistenza
dei crediti, deposita in
cancelleria un elenco
provvisorio dei creditori, i
quali sono ammessi a votare
sul concordato, nonché un
elenco dei creditori esclusi,
indicando per ciascuna
categoria i relativi importi
e le cause di prelazione. Il
commissario straordinario
informa i creditori, entro
cinque giorni dal deposito
dei predetti elenchi, tramite
lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero
altra modalità, anche
telematica, ritenuta idonea
dal giudice delegato,
dell'avvenuto deposito in
cancelleria degli elenchi
medesimi, di cui i creditori
e l'imprenditore insolvente
possono prendere visione. 5. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 2, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 4, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato. 6. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. I creditori possono esprimere il loro voto, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco |
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provvisorio dei creditori
di cui al comma 4, non
influisce sul calcolo della
suddetta maggioranza. 7. Qualora la maggioranza di cui al comma 6 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. 8. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva. 9. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato. (Accertamento del 1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 4. |
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2. Il commissario
straordinario informa i
creditori del deposito in
cancelleria dello stato
passivo con le modalità di
cui all'articolo 4-bis,
comma 4, secondo periodo. 3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio. |
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1. Il Ministro può
autorizzare operazioni di
cessione e di utilizzo di
beni, di aziende o di rami di
aziende dell'impresa
richieste dal commissario
qualora siano finalizzate
alla ristrutturazione
dell'impresa o del gruppo. |
1. Il Ministro
delle attività
produttive, dopo la
dichiarazione dello stato di
insolvenza, può
autorizzare operazioni di
cessione e di utilizzo di
beni, di aziende o di rami di
aziende dell'impresa
richieste dal commissario
straordinario qualora
siano finalizzate alla
ristrutturazione dell'impresa
o del gruppo. |
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2. Fino
all'autorizzazione del
programma di cui all'articolo
4, il commissario
straordinario può richiedere
al Ministro delle attività
produttive l'autorizzazione
al compimento delle
operazioni o delle categorie
di operazioni necessarie per
la salvaguardia della
continuità dell'attività
aziendale delle imprese del
gruppo. |
2. Identico. |
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2-bis.
L'autorizzazione di cui al
comma 2 non è necessaria per
gli atti non eccedenti
l'ordinaria amministrazione o
il cui valore sia inferiore a
250.000 euro. |
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1. Il commissario
straordinario può proporre le
azioni revocatorie previste
dall'articolo 49 del decreto
legislativo n. 270 anche dopo
l'autorizzazione alla
esecuzione del programma di
ristrutturazione, purché
funzionali al raggiungimento
degli obiettivi del programma
stesso. |
1. Il commissario
straordinario può proporre le
azioni revocatorie previste
dall'articolo 49 del decreto
legislativo n. 270, anche
dopo l'autorizzazione alla
esecuzione del programma di
ristrutturazione, purché
funzionali, nell'interesse
dei creditori, al
raggiungimento degli
obiettivi del programma
stesso. |
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1. In caso di imprese
che operano nella produzione,
prima trasformazione e
commercializzazione nei
settori connessi ai prodotti
elencati nell'allegato 1 del
trattato istitutivo della
comunità europea, negli
allegati 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 2081/92
come modificato dal
regolamento CE n. 692/2003
del Consiglio dell'8 aprile
2003 ed agli altri prodotti
qualificati agricoli dal
diritto comunitario, le
autorizzazioni previste dagli
articoli 4 e 5 sono adottate
dal Ministro delle attività
produttive, di intesa con il
Ministro delle politiche
agricole e forestali. |
1. In caso di imprese
che operano nella produzione,
prima trasformazione e
commercializzazione nei
settori connessi ai prodotti
elencati nell'allegato 1 del
trattato istitutivo della
comunità europea, negli
allegati 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 2081/92
come modificato dal
regolamento CE n. 692/2003
del Consiglio dell'8 aprile
2003 ed agli altri prodotti
qualificati agricoli dal
diritto comunitario, il
Ministro delle attività
produttive autorizza
l'esecuzione del programma di
ristrutturazione di intesa
con il Ministro delle
politiche agricole e
forestali. |
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1. Per quanto non
disposto diversamente dal
presente decreto, si
applicano le norme di cui al
decreto legislativo n.
270. |
Identico. |
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