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MISSIONE UMANITARIA E DI |
MISSIONE UMANITARIA E DI |
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1. E' differito al 30
giugno 2004 il termine
previsto dall'articolo l del
decreto-legge 10 luglio 2003,
n.165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n.219, relativo
alla missione umanitaria e di
ricostruzione in Iraq. |
1. Identico. |
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2. L'organizzazione
della missione, il regime
degli interventi, le risorse
umane e le dotazioni
strumentali restano
disciplinate dall'articolo 2,
comma 2, dall'articolo 3,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, e
dall'articolo 4 del
decreto-legge 10 luglio 2003,
n.165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n. 219. |
2. Identico. |
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3. Per la finalità
prevista dal presente
articolo è autorizzata la
spesa di euro 11.627.450. |
3. Per la finalità
prevista dal presente
articolo è autorizzata la
spesa di euro 11.627.450
per l'anno 2004. |
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(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime |
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1. Al comma 1
dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 novembre
2003, n. 337, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 369, dopo
le parole: "alla data
dell'evento", sono inserite
le seguenti: ", nonché il
diritto al collocamento
obbligatorio previsto
all'articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e successive
modificazioni, e il beneficio
delle borse di studio
previsto all'articolo 4,
comma 1, della medesima
legge, e successive
modificazioni, nei limiti
delle risorse ivi
previste". |
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PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI |
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI |
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| 1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.165, convertito, con |
1. Identico. |
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modificazioni, dalla
legge 1^ agosto 2003, n.219,
relativo alla partecipazione
di personale militare
all'operazione internazionale
in Iraq. |
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2. Per la finalità
prevista dal presente
articolo è autorizzata la
spesa di euro 209.017.084. |
2. Per la finalità
prevista dal presente
articolo è autorizzata la
spesa di euro 209.017.084
per l'anno 2004. |
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1. E' differito al 30
giugno 2004 il termine
previsto dall'articolo 1,
comma 1, della legge 11
agosto 2003, n. 231, relativo
alla partecipazione di
personale militare e civile
alle seguenti operazioni
internazionali: |
1. Identico. |
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a) Joint Forge
in Bosnia e alla missione
Over the Horizon Force
ad essa collegata; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom; d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania; g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2); h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). |
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2. E' differito al 30
giugno 2004 il termine
previsto dall'articolo l,
comma 3, della legge 11
agosto 2003, n. 231, relativo
alla partecipazione di
personale militare e civile
all'operazione internazionale
Enduring Freedom e alle
missioni Active Endeavour
e Resolute Behaviour
a essa collegate. |
2. Identico. |
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3. E' differito al 30
giugno 2004 il termine
previsto dall'articolo 1,
comma 4, della legge 11
agosto 2003, n. 231, relativo
alla partecipazione di
personale militare e civile
all'operazione internazionale
International Security
Assistance
Force-ISAF. |
3. Identico. |
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4. E' differito al 30
giugno 2004 il termine
previsto dall'articolo 1,
comma 5, della legge 11
agosto 2003, n. 231, relativo
alla partecipazione alla
missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei
territori della ex
Jugoslavia-EUMM. |
4. Identico. |
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5. E' differito al 30
giugno 2004 il termine
previsto dall'articolo
2-bis del decreto-legge
20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, per la
partecipazione italiana ai
processi di pace in corso per
la Somalia ed il Sudan. |
5. E' differito al 30
giugno 2004 il termine
relativo alla
partecipazione italiana ai
processi di pace in corso per
la Somalia e il Sudan, di
cui all'articolo
2-bis del decreto-legge
20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42. |
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6. Per le finalità
previste dal presente
articolo è autorizzata la
spesa di euro 292.919.802. |
6. Per le finalità
previste dal presente
articolo è autorizzata la
spesa di euro 292.919.802
per l'anno 2004. |
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1. E' differito al 30
giugno 2004 il termine
previsto dall'articolo 2,
comma 1, della legge 11
agosto 2003, n. 231, relativo
alla partecipazione del
personale della Polizia di
Stato alla missione United
Nations Mission in Kosovo
(UNMIK). |
1. Identico. |
|
2. E' differito al 30
giugno 2004 il termine
previsto dall'articolo 2,
comma 2, della legge 11
agosto 2003, n. 231, relativo
allo sviluppo di programmi di
cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area
balcanica. |
2. Identico. |
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3. E' differito al 30
giugno 2004 il termine
previsto dall'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, per la
partecipazione di personale
della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri
alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata
EUPM. |
3. E' differito al
30 giugno 2004 il termine
relativo alla
partecipazione di personale
della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri
alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata
EUPM, di cui
all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42. |
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4. E' autorizzata
fino al 30 giugno 2004, la
partecipazione di personale
della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri
alla missione di polizia
dell'Unione europea in
Macedonia, denominata EUPOL
Proxima. |
4. Identico. |
|
5. Per le finalità
previste dal presente
articolo è autorizzata la
spesa di euro 7.282.927. |
5. Per le finalità
previste dal presente
articolo è autorizzata la
spesa di euro 7.282.927
per l'anno 2004. |
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1. Salvo quanto
previsto dal presente
decreto, si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3,
4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9,
13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,
del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15. |
Identico. |
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| 1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del |
1. Identico. |
|
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15. |
|
2. Per la finalità di
cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di euro
9.257. |
2. Per la finalità di
cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di euro
9.257 per l'anno
2004. |
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|
1. I periodi di
comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio e di
imbarco svolti dagli
ufficiali delle Forze armate
e dell'Arma dei carabinieri
presso i comandi, le unità, i
reparti e gli enti costituiti
per lo svolgimento delle
operazioni internazionali di
cui al presente decreto sono
validi ai fini
dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle
tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30
dicembre 1997, n. 490, e 5
ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni. |
Identico. |
|
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1. Con decorrenza
dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio
aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita
dagli stessi per il rientro
nel territorio nazionale, al
personale appartenente ai
contingenti di cui agli
articoli 2, 3, commi 1, 2, 3
e 5, e 4, comma 1, è
corrisposta per tutta la
durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o
alla paga e agli altri
assegni a carattere fisso e
continuativo, l'indennità di
missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n.
941, nella misura del 98 per
cento, detraendo eventuali
indennità e contributi
corrisposti agli interessati
direttamente dagli organismi
internazionali. |
1. Identico. |
|
2. La misura
dell'indennità di cui al
comma 1, per il personale
militare appartenente ai
contingenti di cui agli
articoli 2 e 3, commi 2 e 3,
nonché per il personale
dell'Arma dei carabinieri in
servizio di sicurezza presso
la sede diplomatica di Kabul
in Afghanistan, è calcolata
sul trattamento economico
all'estero previsto con
riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi e
Oman. |
2. Identico. |
|
3. L'indennità di cui
al comma 1 è corrisposta al
personale che partecipa alle
missioni di cui all'articolo
3, comma 4, e 4, commi 3 e 4,
nella misura intera,
incrementata del 30 per cento
se il personale non
usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto e alloggio
gratuiti. |
3. Identico. |
|
4. Al personale che
partecipa alla missione di
cui all'articolo 4, comma 2,
si applica il trattamento
economico previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642,
e l'indennità speciale, di
cui all'articolo 3 della
medesima legge, nella misura
del 50 per cento dell'assegno
di lungo servizio
all'estero. |
4. Identico. |
|
5. Le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma
3-bis, del
decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n.42, riguardanti
la misura dell'indennità di
missione da corrispondere al
personale impiegato nella
missione di cui all'articolo
3, comma 4, si applicano a
decorrere dal 1^ gennaio
2001. Per la finalità di cui
al presente comma è
autorizzata la spesa di euro
752.060. |
5. Le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma
3-bis, del
decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n.42, riguardanti
la misura dell'indennità di
missione da corrispondere al
personale impiegato nella
missione di cui all'articolo
3, comma 4, del presente
decreto si applicano a
decorrere dal 1^ gennaio
2001. Per la finalità di cui
al presente comma è
autorizzata la spesa di euro
752.060 per l'anno
2004. |
|
|
|
|
1. Le disposizioni in
materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, sono
estese alle acquisizioni di
materiali d'armamento e di
equipaggiamenti individuali e
si applicano entro il limite
complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo
stanziamento di cui
all'articolo 15. |
1. Le disposizioni in
materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, sono
estese alle acquisizioni di
materiali d'armamento e di
equipaggiamenti individuali e
si applicano entro il limite
complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo
stanziamento di cui
all'articolo 15 del
presente decreto. |
|
(Cessione di materiali e |
|
1. Nei limiti
temporali di cui all'articolo
2, comma 1, il Ministero
della difesa è autorizzato a
cedere a titolo gratuito alle
Forze armate e Forze di
polizia irachene materiali,
equipaggiamenti e veicoli
dismessi alla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, escluso il materiale
d'armamento. 2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene. |
|
|
|
|
1. E' autorizzata,
nei limiti temporali di cui
all'articolo 3, comma 1, la
spesa di euro 714.816 per il
sostegno logistico della
compagnia di fanteria rumena,
di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Per la
prosecuzione delle attività
di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui
all'articolo 12 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, è
autorizzata, fino al 31
dicembre 2004, la spesa di
euro 5.165.000 per la
fornitura di mezzi,
materiali, attrezzature e
servizi e per la
realizzazione di interventi
infrastrutturali e
l'acquisizione di apparati
informatici e di
telecomunicazione, secondo le
disposizioni dell'articolo 3,
comma l, del decreto-legge 24
aprile 1997, n. 108,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
giugno 1997, n. 174. |
Identico. |
|
2. Per le finalità di
cui al comma 1, il Ministero
della difesa è autorizzato,
in caso di necessità e
urgenza, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire
in economia. |
|
|
|
|
1. Al personale
militare impiegato nelle
operazioni di cui agli
articoli 2 e 3, commi 2 e 3,
si applicano il codice penale
militare di guerra e
l'articolo 9 del
decreto-legge 1^ dicembre
2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
gennaio 2002, n. 6. |
1. Identico. |
|
2. I reati commessi
dallo straniero in territorio
afgano o iracheno, a danno
dello Stato o di cittadini
italiani partecipanti alle
missioni di cui agli articoli
2 e 3, commi 2 e 3, sono
puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia,
sentito il Ministro della
difesa,ˆâ4 per i reati
commessi a danno di
appartenenti alle Forze
armate. |
2. I reati commessi
dallo straniero in territorio
afgano o iracheno, a danno
dello Stato o di cittadini
italiani partecipanti alle
missioni di cui agli articoli
2 e 3, commi 2 e 3, sono
puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia,
e sentito il Ministro
della difesa per i reati
commessi a danno di
appartenenti alle Forze
armate. |
|
3. Per i reati di cui
al comma 2 la competenza
territoriale è del tribunale
di Roma. |
3. Identico. |
|
4. Al personale
militare impiegato nelle
operazioni di cui agli
articoli 3, commi 1, 4, e 5,
4, commi 2, 3 e 4, si
applicano il codice penale
militare di pace e l'articolo
9, commi 3, 4, lettere a),
b), c) e d), 5 e 6,
del decreto-legge 1^ dicembre
2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
gennaio 2002, n. 6. |
4. Identico. |
|
|
|
| 1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo | 1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo |
|
34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ed
entro il limite di spesa di
euro 23.150.063 per il
medesimo anno, con decreto
del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, può essere
richiamato ulteriore
personale dell'Arma dei
carabinieri, compresi i
carabinieri ausiliari che al
termine della ferma biennale
sono risultati idonei ma non
prescelti per la ferma
quadriennale. Ai carabinieri
ausiliari in ferma biennale
richiamati ai sensi del
presente comma è corrisposto
il trattamento economico pari
a quello previsto per i
volontari in ferma breve e,
se richiamati per un periodo
svolto anche in parte
nell'anno 2003 non inferiore
ai sei mesi, durante il quale
non hanno demeritato, si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni. |
34, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n.
289, ed entro il limite di
spesa di euro 23.150.063 per
il medesimo anno, con decreto
del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, può essere
richiamato ulteriore
personale dell'Arma dei
carabinieri, compresi i
carabinieri ausiliari che al
termine della ferma biennale
sono risultati idonei ma non
prescelti per la ferma
quadriennale. Ai carabinieri
ausiliari in ferma biennale
richiamati ai sensi del
presente comma è corrisposto
il trattamento economico pari
a quello previsto per i
volontari in ferma breve e,
se richiamati per un periodo
svolto anche in parte
nell'anno 2003 non inferiore
ai sei mesi, durante il quale
non hanno demeritato, si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni. |
|
2. All'onere
derivante dal presente
articolo si provvede, per
euro 13.975.837, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
recata, per l'anno 2004,
dall'articolo 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e,
per euro 9.174.226, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
recata, per l'anno 2004,
dall'articolo 34 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. |
2. Identico. |
|
(Forze di |
|
1. Per le esigenze
connesse con le operazioni
militari internazionali di
cui al presente decreto, allo
scopo di garantire la
funzionalità e l'operatività
dei comandi, degli enti e
delle unità nonché la loro
alimentazione, nell'anno 2004
possono essere richiamati in
servizio, su base volontaria
e a tempo determinato non
superiore ad un anno, i
militari in congedo delle
categorie dei sottufficiali,
dei militari di truppa in
servizio di leva, dei
volontari in ferma annuale,
in ferma breve, in ferma
prefissata e in servizio
permanente. Tale personale,
inserito nelle forze di
completamento, è impiegato in
attività addestrative,
operative e logistiche sia
sul territorio nazionale sia
all'estero. 2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio. 3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. 4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215. 5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini |
|
del richiamo in servizio,
la durata delle ferme e
l'eventuale relativo
prolungamento entro il limite
massimo di cui al comma 1,
nonché le modalità di
cessazione anticipata dal
vincolo temporaneo di
servizio. |
|
(Attività di ricerca scientifica a fini di |
|
1. E' autorizzata la
spesa di euro 1.175.330 per
l'anno 2004, per la
realizzazione di uno studio
epidemiologico di tipo
prospettico seriale
indirizzato all'accertamento
dei livelli di uranio e di
altri elementi potenzialmente
tossici presenti in campioni
biologici di militari
impiegati nelle operazioni
internazionali, al fine di
individuare eventuali
situazioni espositive idonee
a costituire fattore di
rischio per la salute. |
|
|
|
|
|
|
|
1. In relazione a
quanto previsto dalle
disposizioni del presente
decreto, sono convalidati gli
atti adottati, le attività
svolte e le prestazioni
effettuate fino alla data di
entrata in vigore del decreto
stesso. |
Identico. |
|
|
|
|
1. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente provvedimento,
escluso l'articolo 13, pari
complessivamente a euro
527.488.396,00 per l'anno
2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 3, comma
8, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. |
1. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente decreto,
esclusi gli articoli
1-bis e 13, pari
complessivamente a
531.601.831 euro per
l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo
3, comma 8, della legge 24
dicembre 2003, n.350. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
Frontespizio |
Testo articoli |